PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

COMUNE   DI  TRECASE

Provincia di Napoli

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 27 DEL 25 MARZO 2009

 

Oggetto : Proposta al Consiglio Comunale di determinazione aliquote ICI - Anno 2009.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Premesso:

-          che l’art. 6 del D.Lgs. n. 504/92, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili, prevede che i Comuni sono tenuti annualmente a determinare le aliquote ICI;

Vista la Legge 23/12/1996 n. 662 art 53 e 54 che ha sostituito l’art. 6 del D.Lgs. n. 504/92;

Visto il D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 art. 58 di modifica e adeguamento delle disposizioni del D.Lgs. n. 504/92;

Vista la precedente delibera di Giunta Comunale n° 51 del 14/05/2008 e relativa Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 30/05/2008 con cui sono state confermate per l’anno 2008 le aliquote del 2007;

Visto :

-   che con la Legge Finanziaria 2007 al comma 156 è stato stabilito che le aliquote ICI vengono deliberate dal Consiglio Comunale;

-   che con Decreto del Ministero degli Interni del 19/12/2008 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2009 è stato differito al 31 marzo 2009;

Considerato

Che il Decreto Legge 27/05/2008 n. 93, convertito con modificazioni nella legge 24/07/2008 n. 126, ha stabilito che a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’ICI l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle aventi categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista.

Che con la stessa legge n. 126 del 24/7/2008 all’art. 1 comma 7 è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote o maggiorazioni di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.

Visto il vigente regolamento ICI ed in particolare l’art. 8 che disciplina le fattispecie equiparabili all’abitazione principale.

Considerato

-   che per gli adempimenti relativi alla certificazione annuale del minore introito ICI derivante dalla esenzione per le abitazioni principali, pertinenze ed equiparabili, risulta necessaria l’approvazione dell’aliquota agevolata ICI e la relativa detrazione;

-   che ai fini del mantenimento dell’equilibrio del Bilancio di previsione anno 2009 l’Amministrazione Comunale ritiene di confermare le aliquote come si riportano qui di seguito:

 

A)  ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

 

1) Aliquota  6°/00  (sei per mille) applicabile all’abitazione principale e sue pertinenze (box-garage, posto auto, cantine, soffitte) ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare ad una distanza non superiore a 100 mt. in linea d’aria dall’abitazione principale, iscritte in Catasto nelle categorie C/2 o C/6 per un numero massimo di tre unità pertinenziali.

2) Detrazione di € 103.29 sull’imposta totale dovuta per l’abitazione principale e sue pertinenze commisurata al periodo di possesso, in ragione del periodo di tale destinazione e fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta.

3) E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

4) Ulteriore agevolazione di Euro 51,65 è attribuita per l’abitazione principale a favore dei nuclei familiari in cui vi sia un portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3 Legge 104/92 con certificazione ai sensi dell’art. 4 della stessa Legge. Tale agevolazione deve essere comunicata all’Ufficio Tributi per iscritto, nei termini previsti per le dichiarazioni ICI, con allegata certificazione A.S.L. dalla quale si evince il grado di handicap riconosciuto.

5) Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta sono considerate abitazioni principali quelle concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado e al coniuge anche se separato.

 

B)  ALTRI  IMMOBILI

 

1) Aliquota 7 °/00 (sette per mille) (Cat.A10,B,C e D, terreni ed aree fabbricabili) di qualunque destinazione catastale, ed immobili non destinati ad abitazione principale.

2) Aliquota 7 °/00 (sette per mille) - Alloggi non locati.

 

Riduzione dell’imposta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. A tal fine il soggetto passivo che intende ottenere la riduzione dell’imposta dovrà chiedere a sue spese apposita perizia all’U.T.C. In alternativa potrà essere presentata all’Ufficio Tributi del comune apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà.

 

Considerato che ai fini del mantenimento dell’equilibrio del Bilancio di previsione per l’anno 2009 risulta necessario per l’Amministrazione Comunale confermare le aliquote dell’anno 2008;

 

Letta la allegata proposta di deliberazione ed i pareri in essa riportati, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

Con voti unanimi dei presenti, espressi nei modi e termini di legge;

 

DELIBERA

Approvare l’allegata proposta di deliberazione e, per l’effetto, proporre al Consiglio Comunale di confermare per l’anno 2009 le aliquote ICI già applicate per l’anno 2008 come di seguito riportate e precisamente:

 

A)  ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

 

1) Aliquota  6°/00  (sei per mille) applicabile all’abitazione principale e sue pertinenze (box-garage, posto auto, cantine, soffitte) ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare ad una distanza non superiore a 100 mt. in linea d’aria dall’abitazione principale, iscritte in Catasto nelle categorie C/2 o C/6 per un numero massimo di tre unità pertinenziali.

2) Detrazione di € 103.29 sull’imposta totale dovuta per l’abitazione principale e sue pertinenze commisurata al periodo di possesso, in ragione del periodo di tale destinazione e fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta.

3) E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

4) Ulteriore agevolazione di Euro 51,65 è attribuita per l’abitazione principale a favore dei nuclei familiari in cui vi sia un portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3 Legge 104/92 con certificazione ai sensi dell’art. 4 della stessa Legge. Tale agevolazione deve essere comunicata all’Ufficio Tributi per iscritto, nei termini previsti per le dichiarazioni ICI, con allegata certificazione A.S.L. dalla quale si evince il grado di handicap riconosciuto.

5) Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta sono considerate abitazioni principali quelle concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado e al coniuge anche se separato.

 

B)  ALTRI  IMMOBILI

 

1) Aliquota 7 °/00 (sette per mille) (Cat.A10,B,C e D, terreni ed aree fabbricabili) di qualunque destinazione catastale, ed immobili non destinati ad abitazione principale.

2) Aliquota 7 °/00 (sette per mille) - Alloggi non locati.

 

Riduzione dell’imposta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. A tal fine il soggetto passivo che intende ottenere la riduzione dell’imposta dovrà chiedere a sue spese apposita perizia all’U.T.C. In alternativa potrà essere presentata all’Ufficio Tributi del comune apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà.

 

Successivamente, su conforme proposta del Presidente, data l’urgenza di provvedere

 

LA GIUNTA COMUNALE

Con i voti unanimi dei presenti, espressi nei modi e termini di legge;

 

DELIBERA

Rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni.