IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Il Sindaco introduce l’argomento di cui all’oggetto dell’odierna seduta e  propone al Consiglio di confermare per l’anno 2011 le stesse aliquote ICI anno 2010 approvate con deliberazione di C.C.nr.04 del 30.04.10, esecutiva ai sensi di legge;

Ricordato che ai sensi dell’art.1, comma 156 della legge 296/06 la competenza in materia di ICI spetta al Consiglio comunale;

Visto che si rende necessario determinare l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2011;

Visto il D.Lgs. 30.12.1999, n.504 e succ. modifiche ed integrazioni;

Udita la proposta  Sindaco;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n.267, dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti n.10 favorevoli, n.0 contrari, astenuti nr.01(Ferrara Antonio), presenti e votanti nr.11 Consiglieri Comunali, resi in forma palese per alzata di mano:

                                                         

D E L I B E R A

 

Per le motivazioni innanzi espresse, che qui si intendono riportate:

a)      Di confermare per l’anno 2011 le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili ICI fissate con delibera C.C. n.04 del 30.04.2010, con l’ulteriore detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad esclusione delle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9, di un ulteriore importo pari all’1,33 per mille base imponibile, così come di seguito riportato:

1.      Abitazione principale e sue pertinenze

a.       Aliquota del 6,00 per mille, salvo quanto previsto al successivo punto 3.

 

2.      Immobili diversi dalla “abitazione principale” ivi comprese le aree fabbricabili

a.       Aliquota del 7,00 per mille.

 

3.      Aliquote ridotte

a.       Aliquota ridotta del 5,00 per mille per abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come “abitazione principale” – art. 5, comma 1, lettera d) del regolamento I.C.I.. Restano escluse dall’aliquota ridotta del cinque (5) per mille le pertinenze, così come definite dall’art. 817 del Codice Civile, per le quali l’aliquota viene fissata nella medesima misura stabilita per l’immobile oggetto dell’imposta;

b.      Aliquota del 5,00 per la abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa abitazione non risulti locata – art. 5, comma 1, lettera f), del regolamento I.C.I.. Restano escluse dall’aliquota ridotta del cinque (5) per mille le pertinenze, così come definite dall’art. 817 del Codice Civile, per le quali l’aliquota viene fissata nella medesima misura stabilita per l’immobile oggetto dell’imposta.

 

4.      Detrazioni di imposta

a.       Per le abitazioni di cui alle lettere a), b), c), e), f) e g) dell’art.5 del regolamento I.C.I. l’ammontare della detrazione è stabilito in euro 103,29 (centotre/29) e si applica sull’imposta dovuta per l’abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare. Se l’abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

b.      Inoltre, ai sensi dell’art.1, comma 5, della legge 24.12.2007 n.244 (Finanziaria 2008) l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad esclusione delle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille base imponibile.

 

 

5.      Riduzioni di imposta

a.       Per l’anno 2011 restano confermate le riduzioni di imposta previste dall’art. 6 del vigente regolamento I.C.I.

 

6.      Valore venale aree fabbricabili per zone omogenee

a.       Zona “B” di completamento euro/metro quadro 25,82 (venticinque/82);

b.      Zona “BR” di ristrutturazione euro/metro quadro 25,82 (venticinque/82);

c.       Zona “C” di espansione euro/metro quadro 23,25 (ventitre/25);

d.      Zona “C1P” di espansione residenziale pubblica (legge n° 167/1962): euro/metro quadro 20,66 (venti/66);

e.       Zona “C2P” – Piani di Zona (legge n° 219/1981): euro/metro quadro 10,33 (dieci/33);

f.       Zona “D1” – Area artigianale e commerciale: euro/metro quadro 20,66 (venti/66);

g.       Zona “D2” – Area P.I.P.: euro/metro quadro 7,75 (sette/75);

h.      Zona “F” – Servizi generali: euro/metro quadro 10,33 (dieci/33);

i.        Zona “FT” – Attrezzature e servizi di quartiere: euro/metro quadro 10,33 (dieci/33);

j.        Zona “T” – Area a destinazione turistica: euro/metro quadro 12,91 (dodici/91).

 

Udita la richiesta del Sindaco/Presidente di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, attesa l’urgenza di provvedere in merito;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Con voti nr.10 favorevoli, contrari nr.0, astenuti nr.01 (Ferrara Antonio), di n.11 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano in forma palese,

 

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo n. 267/2000,  immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito.

 

Del che è verbale.

 

Il sottoscritto responsabile del servizio 

esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica

ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/00.

 

Il Responsabile del Servizio

F.to Dr. Alberico Serrelli