PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO ICI APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 2 DEL 10/03/2008 COSI' COME MODIFICATO DALLA DELIBERA DI C.C. N. 14 DEL 24/04/2009.

 

"..... E' considerata abitazione principale (per espressa disposizione legislativa e per regolamento), agli effetti dell'applicazione prevista dalla legge per le abitazioni principali:

a) l'abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha stabilito la propria residenza anagrafica, salvo che attesti mediante autocertificazione l'impiego come dimora abituale di una diversa abitazione. ................................

b) l'abitazione di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario;

c) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, previa autocertificazione;

d) l'abitazione concessa in uso gratuito:

      -  ai parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli)

purchè il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica,  utenza domestica e denuncia TARSU. Qualora l'abitazione concessa in uso gratuito sia in comproprietà tra i comodanti, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di proprietà.

In caso di contitolarità, se l'immobile concesso in uso gratuito è già adibito ad abitazione principale di uno dei contitolari, la detrazione spetta solamente al comproprietario che dimora nell'abitazione.

La concessione di uso gratuito deve essere attestata in apposita dichiarazione I.C.I. ...............................