Le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005 sono determinate nel modo seguente:

a)   aliquota abitazione principale                                                       4 per mille;

b)      aliquota altri immobili, terreni agricoli, aree fabbricabili     6 per mille;

c)    detrazione per abitazione principale (£. 200.000)                  ( €. 103,29)

d)      sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto;  Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze  (C/2, C/6, C/7 garage o box  o posto auto, soffitta e cantina) continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate. La detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l’agevolazione di detrarre dall’imposta dovuta per la pertinenza la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.

e)      sono considerate direttamente adibite ad abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata.

f)        Sono considerate adibite ad abitazioni principali, senza diritto a detrazioni, le unità immobiliari concesse ad uso gratuito, a parenti  di  I° grado discendenti ed ascendenti, che effettivamente risultano residenti in dette abitazioni;

g)      Sono assoggettate all’aliquota del 4°/°° , senza diritto a detrazioni, le unità immobiliari concesse in locazione con canone agevolato, di cui all’art.2 comma 3 della Legge nr. 431/98 (sottoscritti dai rappresentanti di Categoria dei sindacati degli inquilini e sindacati dei proprietari);