COMUNE DI

SAN PANCRAZIO

SALENTINO

(PROVINCIA DI BRINDISI)

COPIA DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 46 del 24/03/2005

Omissis..

LA GIUNTA COMUNALE

Omissis..

DELIBERA

I. Di approvare le aliquote dell’I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo

Comune, con effetto dal 1° gennaio 2005, come segue:

aliquota unica del 5 per mille;

II. Di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione

principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare,

€ 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la

detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la

destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s’intende quella nella

quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto

reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ad abitazione principale dei

soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per

le case popolari;

III. Di stabilire che per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino nelle

seguenti situazioni:

a) nuclei familiari nei quali è ricompresso il proprietario dell’alloggio soggetto a

tassazione con reddito complessivo inferiore alla somma della pensione sociale

del contribuente, incrementata di 1/5 (un quinto) della pensione suddetta per ogni

componente il nucleo familiare stesso (non costituiscono reddito le indennità e gli

emolumenti percepiti da portatori di handicap gravi);

b) nuclei familiari nei quali è ricompresso il proprietario dell’alloggio oggetto a

tassazione e non percettore di pensione sociale con reddito inferiore ad € 1.800,00

più 1/10 (un decimo) della pensione sociale per ogni componente oltre il primo.

(non costituiscono reddito le indennità e gli emolumenti percepiti da portatori di

handicap gravi);

c) nuclei familiari nei quali è ricompresso il proprietario dell’alloggio soggetto a

tassazione e comprendente almeno quattro minori con un reddito complessivo

inferiore ad € 15.490,00;

d) nuclei familiari costituiti da un solo componente proprietario dell’alloggio

soggetto a tassazione percettore di pensione sociale e senza altri redditi.

sia applicata l’elevazione della detrazione spettante a € 180,00 e comunque non oltre

l’importo dell’imposta dovuta;