Estratto della Deliberazione adottata dal Comune di Ceglie Messapica (Br) in materia di aliquota I.C.I. così come segue:

 

 

1.    di determinare, per  l'anno 2006, l'aliquota  dell'Imposta  Comunale sugli      immobili (I.C.I.) così come segue:

·        aliquota ridotta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 6,00 per mille;

·        aliquota ordinaria del 7,00 per mille per tutte le altre unità immobiliari.

2.    di applicare, a seguito di autocertificazione da presentare entro e non oltre il 31 Luglio 2006, la stessa aliquota ridotta dell’abitazione principale, nella misura del 6,00 per mille, ai contribuenti, che hanno la propria abitazione principale all’interno del centro medioevale, come definito nel piano urbanistico particolareggiato di cui alla delibera C.C. n. 36 del 25.09.1998 ed anche a quelle unità catastali immediatamente vicine all’unità catastale individuata quale abitazione principale ed utilizzate anch’esse come abitazioni principali. E’ di tutta evidenza che le dette unità catastali devono appartenere alla stessa proprietà e che la detrazione spetterà solo per l’unità immobiliare individuata nell’anno 2005 quale abitazione principale e che l’eventuale eccedenza non può essere utilizzata sulle altre unità catastali; 

3.    di confermare l'aliquota agevolata nella misura del 2,75 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero  di  unità  immobiliari  inagibili  o  inabitabili  ubicati  nel  centro  medioevale  così  come definito  nel  piano  urbanistico particolareggiato di cui alla delibera C. C. n. 36 del 25.09.1998 o interventi  finalizzati al recupero  di immobili di  interesse artistico o architettonico localizzati sempre nel suddetto centro storico; tale aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità  immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

4.    di stabilire in € 180,76  la misura della detrazione per  l'unità immobiliare adibita ad  abitazione principale dai pensionati  con  reddito complessivo per nucleo familiare fino a € 10.329,14, compresi anche  i redditi esenti da Irpef-pensioni sociali-pensioni di invalidità civile-interessi sui Bot e CCT- depositi bancari e postali.

5.    di stabilire in € 180,76 la misura della detrazione  per l’unità immobiliare adibita  ad abitazione principale  dalle famiglie  con figlio  minore disabile e con un reddito complessivo non superiore a € 15.493,71.

6.    di dare atto che in tutti gli altri casi la detrazione resta fissata nel limite previsto per legge di € 103,29.