PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE

(Provincia di Foggia)

UFFICIO: RAGIONERIA

ORIGINALE

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

N. 34   del 21-06-2010

 

 

Oggetto:                E. F. 2010. D. Lg.vo 30/12/1992, n.504 Art. 6. Determinazione aliquota I.C.I. Anno 2010.-

 

    L'anno   duemiladieci  il giorno  ventuno del mese di  giugno  alle  ore  19:00  , in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

 

PERNA GENEROSO

P

ALTIERI GIUSEPPE

P

GENTILE FRANCESCO

P

CORDONE MARIA RITA

P

INFANTI ROMEO

P

CORROPPOLI DONATO

P

BERARDI VINCENZO ANTONIO

A

TOSIANI VINCENZO

P

DE MASO ANTONIO SALVATORE

P

OCCHIONERO MERCURIO

P

FALCO ANTONIO

P

MINCHILLO PIETRO

P

SANTAGATA FRANCESCO SALVATORE

P

ZAMPINO ROBERTO

P

IESU MAURIZIO

P

PILOLLI TEODORO ANTONIO

P

MARINO FRANCESCO

A

 

 

 

Assegnati n. 17          In Carica n. 17                                          Presenti n.  15     Assenti n.   2.

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale, Dott. LONGO GIUSEPPE con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente verbale.

 

Essendo legale il numero degli intervenuti PRESIDENTE, Dott. DE MASO ANTONIO SALVATORE dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto, informando che sono stati acquisiti i pareri di cui all’Art. 49 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267, come di seguito:

 

Regolarita' Tecnica con esito Favorevole

Il Responsabile del Servizio

Rag. CORONATO ANNA MARIA

               

 

Regolarita' Contabile con esito Favorevole

               

Il Responsabile del Servizio

Rag. CORONATO ANNA MARIA

 

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Il Presidente introduce l’argomento ed invita il Segretario comunale a relazionare.

Il Segretario illustra la proposta agli atti.

Il consigliere TOSIANI V. chiede di verificare la possibilità di modificare il Regolamento Comunale in materia di I.C.I., per intervenire su alcune casistiche, come considerare come unica abitazione più unità immobiliari contigue abitate da pensionali; considerare come agricoli anche i terreni edificabili coltivati da pensionati e propone la riduzione dell’I.C.I. per i terreni agricoli stante la grisi dell’agricoltura.

Il Segretario replica informando che per le predette due casistiche c’è la normativa nazionale e le disposizioni dell’Agenzia delle Entrate che impediscono di attuare quanto osservato, anche se è a conoscenza che alcuni Comuni con modifiche del Regolamento I.C.I. stanno andando in tale direzione. Aggiunge che la questione sarà esaminata, ma che comunque c’è sempre il problema della riduzione delle entrate. Aggiunge che lo stesso problema si avrebbe con la riduzione dell’aliquota I.C.I. per i terreni agricoli

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

 

§         Rilevato che il servizio economico-finanziario sta predisponendo gli atti per l’approvazione del Bilancio di previsione 2010 e relativi allegati;

§         Visto l’art. 6 del D. L.vo n.504/92, che dispone in ordine alla determinazione dell’aliquota I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) da parte del Comune, con deliberazione da adottarsi entro i termini per l’approvazione del bilancio di previsione;

§         Visto l’art. 1, comma 156, della legge 27/12/2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), con cui viene statuita la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito all’aliquota de qua;

§         Visto l’art. 27 – comma 8, della legge 23/12/2001, n. 448, che modificando l’art. 53 della legge 23/12/2000, n. 388, ha stabilito il principio che il termine per deliberare aliquote, tariffe dei tributi locali, tariffe dei servizi pubblici locali e regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione,con decorrenza dal primo gennaio dell’anno di riferimento;

§         Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 68 dd. 10/03/2006, come confermata con deliberazione consiliare n. 13 del 27/04/2006, entrambe esecutive ai sensi di legge, con cui è stata approvato l’art. 21 bis, rubricato “Riduzioni e detrazioni dall’imposta” di cui all’art. 8 – comma 3, del citato D. L. vo n. 504/92, modificando ed integrando il vigente Regolamento comunale in materia di I. .C. I.;

§         Vista la deliberazione consiliare n. 8 dd. 17/03/2008, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata determinata l’aliquota I.C.I. per l’anno 2008;

§         Visto il citato art. 21 bis del regolamento I.C.I. come di seguito trascritto:

 

Art. 21 bis – Riduzioni e detrazioni dall’imposta

     “ 1.Ai sensi dell’art. 8 – comma 3, del D. L.vo n. 504/92, si stabiliscono le riduzioni e detrazioni di imposta  come segue:

a) Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 120,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione di cui alla presente lettera è alternativa a quella di cui alla successiva lett. b);

b) Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 155,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, se nel nucleo familiare residente risulta presente un soggetto diversamente abile con una percentuale di invalidità non inferiore al 90% con regolare certificazione della competente autorità e se il reddito I.S.E.E., riferito all’anno precedente a quello di imposta, risulta inferiore al limite massimo di €. 10.632,94. La detrazione di cui alla presente lettera è alternativa a quella di cui alla precedente lett. a);

c) Nel caso di giovani coppie di sposi, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 155,00, sia per l’intero anno di matrimonio che per quello successivo, sempreché il reddito I.S.E.E.  dello sposo e/o della sposa, singolarmente presi nell’anno precedente a quello di imposta, risulta inferiore al limite massimo di €. 10.632,94;

d) Nel caso di abitazioni locate a cittadini residenti e/o domiciliati nel Comune di San Paolo di Civitate, anche comunitari e/o extra-comunitari, con contratto regolarmente registrato e depositato presso l’Ufficio Tributi del Comune con l’indicazione degli estremi di registrazione, l’aliquota I.C.I. vigente è ridotta dello 0,5 per mille per tutta la durata del contratto.

2. Per usufruire delle agevolazioni di cui ai punti precedenti, i soggetti interessati sono tenuti a presentare, nei termini di legge, la relativa dichiarazione o comunicazione, in quanto trattasi di modificazioni nella soggettività passiva e/o destinazione dell’immobile.”;

§         Visto il decreto-legge 27/05/2008, n. 93, come convertito in legge 24/07/2008, n. 126 e specificatamente l’art. 1, commi 1, 2 e 3, con cui è stata introdotta l’esclusione dall’I.C.I. per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportandola al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale, relativamente a tutte le abitazioni con esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;

§         Dato atto che in forza dell’art. 1 del richiamato decreto-legge n. 93/2008, l’art. 21 bis, comma 1 suddetto è applicabile, relativamente alle lett. a), b) e c), solo ed esclusivamente per gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9, mentre è totalmente applicabile la disposizione di cui alla lett. d);

§         Vista la legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e specificatamente l’art. 1, comma 168, con cui è stabilito il versamento dell’I.C.I. per importi superiori ad €. 2,07 (già £. 4.000) se non diversamente previsto;

§         Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 95 dd. 25/05/2010, esecutiva ai sensi di legge, di proposta e di indirizzo di determinazione dell’aliquota I. C. I. per l’anno 2010;

§         Ritenuto, al fine di assicurare gli equilibri di bilancio per l’anno 2010, contraendo la spesa corrente e mantenere inalterata le quantità e qualità dei servizi, confermare, per l’anno 2010,  l’aliquota I.C.I. nella misura del:

- 5 per mille x  abitazione principale: esclusivamente per le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 e terreni agricoli;

- 6,5 per mille x  per altre fattispecie immobiliari;

- 7,0 per mille x  per aree fabbricabili;

- Importo minimo da versare:                                                                   €.     2,07 per rata;

§         - Detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, esclusivamente per le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9: si confermano le disposizioni di cui all’art. 21 bis, comma 1, che sono applicabili solo ed esclusivamente per gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9 e solo per le fattispecie di cui alle lett. a), b) e c) dell’art. 21 bis, comma 1, del regolamento I.C.I..;;

§         - Detrazione per unità immobiliari locate a cittadini residenti e/o domiciliati nel Comune di San Paolo di Civitate, anche comunitari e/o extra-comunitari, con contratto regolarmente registrato e depositato presso l’Ufficio Tributi del Comune con l’indicazione degli estremi di registrazione, l’aliquota I.C.I. vigente è ridotta dello 0,5 per mille per tutta la durata del contratto, a norma dell’art. 21 bis, comma 1, lett. d), del regolamento I.C.I..;

§         Vista la Circolare Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate n. 49/E dd. 13/02/98, recante disposizioni per la pubblicazione delle deliberazioni o determinazione delle aliquote I.C.I.;

§         Visto il D. L.vo n. 446/97 e s.m. e i;

§         Visto il D. L.vo n. 267/2000 “Testo Unico delle legge sull’Ordinamento degli Enti Locali”, con particolare riferimento agli artt. 42 e 48;

§         Ravvisata la propria competenza in merito, a norma dell’art. 1, comma 156, della legge 27/12/2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);

§         Vista la legge 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), con particolare riferimento all’art. 1, commi 5, 6, 7 e 8;

§         Vista la legge 22/12/2008, n. 203 (legge finanziaria 2009);

§         Vista la legge 23/12/2009, n. 191 (legge finanziaria 2010);

§         Ascoltata la relazione ed il dibattito, come sopra illustrato e che qui si intende integralmente riportato;

§         Ritenuto provvedere in merito, confermando, per l’anno 2010, l’aliquota I.C.I. come sopra specificato:

§         Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49 – 1° e 2° comma del D. L.vo n.267/2000;

§         Con  n. 10 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Tosiani V., Zampino R., Occhionero M., Pilolli T., Minchillo P.):                         

 

D E L I B E R A

 

§         La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e qui si intende integralmente riportata;

 

§          Di determinare, per quanto illustrato in premessa ed a norma dell’art. 6 del D. L.vo n.504/92, come modificato dall’art. 1, comma 156, della legge 27/12/2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), per l’anno 2010, l’aliquota I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) nella stessa misura stabilita per l’anno 2009 e, specificatamente, nella misura del:

 

- 4,5 per mille x  abitazione principale: esclusivamente per le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 e terreni agricoli;

- 6,5 per mille x  per altre fattispecie immobiliari;

- 7,0 per mille x  per aree fabbricabili;

- Importo minimo da versare:                                                                   €.     2,07 per rata;

§         - Detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, esclusivamente per le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9: si confermano le disposizioni di cui all’art. 21 bis, comma 1, che sono applicabili solo ed esclusivamente per gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9 e solo per le fattispecie di cui alle lett. a), b) e c) dell’art. 21 bis, comma 1, del regolamento I.C.I..;

§         - Detrazione per unità immobiliari locate a cittadini residenti e/o domiciliati nel Comune di San Paolo di Civitate, anche comunitari e/o extra-comunitari, con contratto regolarmente registrato e depositato presso l’Ufficio Tributi del Comune con l’indicazione degli estremi di registrazione, l’aliquota I.C.I. vigente è ridotta dello 0,5 per mille per tutta la durata del contratto, a norma dell’art. 21 bis, comma 1, lett. d), del regolamento I.C.I..;

 

§         Di dare atto che ai sensi del decreto-legge 27/05/2008, n. 93, come convertito in legge 24/07/2008, n. 126 e specificatamente con l’art. 1, commi 1, 2 e 3, è stata introdotta l’esclusione dall’I.C.I. per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportandola al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale, relativamente a tutte le abitazioni con esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;

 

§         Di demandare all’Ufficio di Ragioneria ed al Funzionario responsabile I.C.I. per gli ulteriori adempimenti;

§         Su proposta del Presidente, la presente deliberazione, con n. 10 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Tosiani V., Zampino R., Occhionero M., Pilolli T., Minchillo P.), è dichiarata immediatamente eseguibile.-

 


 

 

Letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

Il Segretario Comunale

Il Presidente

Dott. LONGO GIUSEPPE

Dott. DE MASO ANTONIO SALVATORE

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S I    A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione e’ stata affissa all’Albo Pretorio in dd. 05-07-2010 ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

 

Dalla Residenza comunale, lì 05-07-2010

 

Il Segretario Comunale

Dott. LONGO GIUSEPPE

 

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S I    A T T E S T A 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, l’invio della presente:

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  21-06-2010

 

S perché dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134 comma 4 D. Lgs. n. 267/2000);

 

 decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione        (art. 134 comma 3  D. Lgs. n. 267/2000);

 

 

Lì,  05-07-2010

 

Il Segretario Comunale

Dott. LONGO GIUSEPPE