COMUNE DI ASCOLI SATRIANO (FG)

 

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.30 DEL 10/02/2005 ADOTTATA DAL COMUNE DI ASCOLI SATRIANO (PROVINCIA DI FOGGIA) IN MATERIA DI ALIQUOTE I.C.I. PER L'ANNO DI IMPOSTA 2005.

 

 

Omissis

 

D E L I B E R A

 

Omissis

 

 

            Di confermare per l’anno 2005 le aliquote in vigore nell’anno 2004 per l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

Aliquota ordinaria 7 per mille (sette per mille)

Aliquota unità immobiliari adibite ad abitazione principale: 4 per mille (quattro per mille), con riduzione al 50 per cento dell'imposta dovuta;

Aliquota fabbricati concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui alla Legge 431/98: 3 per mille (tre per mille);

Aliquota aee fabbricabili: 6 per mille (sei per mille);

 

Di confermare in € 103,29 la detrazione d’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

Di stabilire che la detrazione per l’abitazione principale può essere elevata, fino alla concorrenza dell’intera imposta dovuta, limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale da parte del soggetto passivo nel cui nucleo familiare è presente un portatore di handicap in situazione di gravità ex art.3, comma 3, della Legge 5/2/1992, n.104, a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare non sia superiore al doppio del trattamento minimo erogato dall’Inps nell’anno precedente a quello cui si riferisce l’imposta da pagare.

I soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione dovranno darne comunicazione all’Amministrazione Comunale, entro il termine stabilito per il versamento del saldo ICI dell’anno di riferimento, allegando la seguente documentazione:

-         certificazione rilasciata dal competente organo attestante lo stato di portatore di handicap in situazione di particolare gravità ex art.3, comma 3, della Legge n.104/92;

-         autocertificazione attestante che il reddito complessivo posseduto dal proprio nucleo familiare nell’anno d’imposta precedente a quello cui si riferisce l’ICI da versare non supera il doppio del trattamento minimo erogato dall’Inps nell’anno di riferimento del reddito.

Per gli anni successivi, i contribuenti che avevano già presentato comunicazione e che siano ancora in possesso dei requisiti previsti per usufruire della maggiore detrazione, sono esonerati dal presentare nuova comunicazione.

 

Omissis