Città di Lecce

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 20.06.2011

 

 

Oggetto: Determinazioni aliquote, agevolazioni e riduzioni relative all’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2011.

 

ISTRUTTORIA

 

….omissis…

 

DELIBERA

 

1.      Di confermare l’aliquota ordinaria nella misura del 5,50 per mille;

 

2.      Di confermare l’aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura del 3,20 per mille;

 

3.      Di confermare altresì l'aliquota ridotta del 3,20 per mille per:

 

a.       Pertinenze dell'abitazione principale le quali vengano considerate parti integranti dell'abitazione, anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che siano durevolmente ed esclusivamente asservite all'abitazione principale. L'assimilazione opera limitatamente ad un massimo di una unità immobiliare per ciascuna tipologia di pertinenza. Si intende per pertinenza il garage o posto auto, la soffitta, la cantina e la tettoia ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione o nelle immediate vicinanze (massimo 500 metri) esclusivamente per i garage purché non ceduti in locazione;

 

b.      Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili a condizione che non vengano in alcun modo utilizzati e non vi siano contratti per utenze telefoniche ed energetiche. Tale agevolazione ha validità fino al termine del primo anno a decorrere da quello di accatastamento o se antecedente a quello in cui è utilizzato;

 

c.       Abitazione concessa in uso gratuito a genitori o figli di fatto ed anagraficamente ivi residenti da almeno un anno alla data del 1/1/2011, a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente e che i contratti delle utenze domestiche (energia elettrica, acqua, gas) siano intestati ad essi o ad un componente del nucleo familiare residente nell’abitazione;

 

d.      Abitazioni locate a studenti universitari non residenti nel Comune di Lecce il cui contratto di locazione sia regolarmente registrato;

 

e.       alle abitazioni indicate nella precedente lettera d) compete una detrazione pari all’imposta corrispondente;

 

f.        Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

g.       Immobili destinati ad uso abitativo, resi disponibili all’Amministrazione Comunale, per almeno due anni, con l’impegno che il canone di locazione concordato sarà riconosciuto direttamente dall’Amministrazione Comunale;

 

4.      Per le abitazioni ricadenti nella Circoscrizione Marine e Fascia Costiera che siano utilizzare come abitazione stagionale l’aliquota è confermata nella misura del 7,00 per mille

 

5.      Di confermare l’aliquota del 9 per mille per le abitazioni non locate escluse quelle ricadenti nella Circoscrizione Marine e Fascia Costiera. Non rientrano in questa fattispecie le abitazioni di proprietà di soggetti residenti in comuni che distano dalla città otre 150 Km, salvo prova contraria di utilizzo quale dimora abituale;

 

6.      Di confermare la detrazione di imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale in € 104,00;

 

7.      Le aliquote agevolative, ad eccezione di quella prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, s’intendono applicabili esclusivamente alle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e loro pertinenze come definite dell’art. 4 comma 1 del REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. Per poter usufruire delle aliquote agevolate e delle detrazioni appena sopra riferite, i soggetti interessati dovranno presentare apposita richiesta – autocertificazione, compilata con nome, cognome, indirizzo, data di nascita e codice fiscale, estremi catastali dell’immobili interessati, nella quale devono dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto all’ulteriore detrazione. Tale richiesta – autocertificazione deve essere presentata entro il 31/12/2011, termine perentorio per usufruire delle agevolazioni interessate.