-considerare parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, fino alla concorrenza della detrazione per l'abitazione principale (€. 103,29);

-considerare l'abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota e della detrazione appresso indicate, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado, a condizione che il "parente" e/o "collaterale" abbia stabilito la propria residenza nell'abitazione in parola alla data del 1° Gennaio dell'anno di riferimento e sia intestatario, alla medesima data del 1° Gennaio, dell'utenza elettrica e della T.I.A.; 

4,0 per mille (quattrovirgolazeropermille) l'aliquota I.C.I. per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per i terreni agricoli;

5,5 per mille (cinquevirgolacinquepermille) l'aliquota I.C.I. per le unità immobiliari tenute a disposizione;

7,0 per mille (settevirgolazeropermille) l'aliquota I.C.I. per le aree fabbricabili come sopra individuate;

-DI CONFERMARE la detrazione di €. 103,29 spettante ai soggetti passivi di imposta per l'abitazione principale