ALIQUOTE TRIBUTI COMUNALI

ANNO 2007

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

E’ fissata nella misura del 6,7 (seivirgolasettanta) per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni per l'anno 2007 per tutti gli immobili con le seguenti eccezioni:

a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta, aliquota: 5,5‰ (cinquevirgolacinquepermille);

b) unità immobiliari regolarmente assegnate con patto di futura vendita a soggetti con reddito non superiore a € 15.500 dall’I.A.C.P., aliquota: 5 ‰ (cinquepermille);

c) unità immobiliari locate mediante contratti intercategoriali, e cioè contratti stilati fra le associazioni di categoria dei proprietari e degli inquilini, aliquota: 5‰ (cinquepermille);

d) unità immobiliari destinate a prima abitazione per le quali i proprietari siano stati costretti a riacquistare l’immobile a seguito di procedura fallimentare a carico dell’Impresa costrutttrice e riconsosciute, ai sensi della L. 210/2004 e relativo decreto attuativo n. 122 del 2005 "vittime dei fallimenti immobiliari": 4,5‰ per mille

d) prima abitazione di proprietà di nuclei familiari dei quali facciano parte portatori di handicap (legge n. 104/1992), inabili a qualsiasi lavoro proficuo: aliquota 4‰ (quattro) per mille;

L’agevolazione è concessa a condizione che entro il 30 giugno dell’anno cui l’imposta si riferisce sia presentata all’Ufficio Tributi del Comune apposita dichiarazione, su moduli predisposti;

Tale agevolazione non è cumulabile con il beneficio di cui al successivo punto 2) della lettera g).

f1) unità immobiliari la cui facciata, in pietra leccese, sia assoggettata ad interventi di recupero e/o di restauro: aliquota: 1‰ per la durata di anni cinque.

f2) unità immobiliari site in zona A del vigente P.d.F. e/o del P.R.G. adottato con Del. C.C. n° 55 del 26/10/1998, per le quali il proprietario richieda il rifacimento e/o completamento della facciata del paramento esterno da realizzare in pietra leccese o similari, anche in sostituzione dell’esistente rivestimento: aliquota: 1‰ per la durata di anni cinque;

In entrambe le fattispecie (f1 ed f2) l'agevolazione é concessa a condizione che entro il

30 giugno dell'anno in cui l'intervento é effettuato sia presentata all'Ufficio Tributi apposita dichiarazione, su modulo all'uopo predisposto, accompagnata da documentazione fotografica riproducente la facciata prima dell'intervento, e che ad intervento eseguito sia depositata la documentazione fotografica della facciata ristrutturata o restaurata. Il mancato deposito della seconda documentazione, entro il termine massimo di anni due dall'inizio dei lavori indicato nella dichiarazione, comporta il pagamento dell'imposta non corrisposta maggiorata di interessi e sanzioni come per legge.

g) riconoscere una ulteriore detrazione nell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, pari a € 65,00, per le abitazioni principali, da aggiungersi alla detrazione di € 125,00 di cui alla lett. i), ai soggetti passivi di imposta titolari di pensione che si trovino in una delle seguenti situazioni:

1) siano proprietari o titolari di usufrutto, uso o diritto di abitazione del solo alloggio abitato e dell'eventuale annesso garage o posto macchina e/o altre pertinenze annesse all'abitazione quale unico diritto reale del contribuente al primo di gennaio 2007. Nel caso di abitazione utilizzata con diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere alcun'altra proprietà immobiliare;

abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data dell'1 gennaio 2007;

siano in possesso al 1° gennaio 2007 di redditi da pensione che nel 2006 siano di importo entro:

- €6.714,00 per nuclei familiari composti da una sola persona;

- €10.560,05 per nuclei familiari composti dal contribuente pensionato con coniuge a carico.

Il contribuente pensionato non deve avere altri redditi oltre l'abitazione principale. Inoltre, non si fa luogo alla ulteriore detrazione se del nucleo familiare fanno parte altri componenti che siano titolari di redditi di qualsiasi natura, anche se provenienti unicamente da fabbricati.

L'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione, inoltre, non é ammessa per quei proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, che abbiano l'abitazione principale classificata in A1 - A7 –A8 - A9 (rispettivamente abitazioni di tipo signorile, abitazioni in villini, abitazioni in villa o castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici);

2) siano invalidi con totale o permanente inabilità lavorativa (ovvero minori o ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età) e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

Per usufruire dei benefici ai fini della ulteriore detrazione di cui alla precedente lett. g), il contribuente deve presentare la domanda per ottenere l'aumento della detrazione entro il 30 giugno 2007.

Nella domanda l'interessato deve indicare:

- nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codisce fiscale;

- - di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a €190,00;

Alla domanda, che dovrà essere presentata all'Ufficio Tributi del Comune di Maglie va allegata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e dell'ultima dichiarazione ICI. Nel caso in cui non sia tenuto a presentare dichiarazione dei redditi, l'interessato dovrà presentare apposita autocertificazione. L'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele si procederà a norma di legge.

i) di innalzare ad €125,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 8 del D. Lgs. n. 504/1992 come sostituiti dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

l) di confermare le particolari agevolazioni contenute nel regolamento approvato con consiliare n. 55 del 26.10.1998 e successive modificazioni;

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

E’ fissata nella misura dello 0,5 (zero virgola cinque) punti percentuali l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’art. 1 – comma 3 – del D.Lg.vo 28.9.1998 n. 360;

TARIFFA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

Le nuove tariffe relative alla tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono le seguenti:

a) Abitazioni (ricadenti nel perimetro o fuori del perimetro di servizio)

- con unico occupante = €1,20 al mq.

- con due occupanti = €1,65 al mq.

- con tre e più occupanti = €2,10 al mq.

- ad uso stagionale = €1,70 al mq.

- in zone agricole occupate da agricoltori e residenti = €1,47 al mq.

Alle tariffe che precedono si applicano, se spettanti ed a richiesta, le riduzioni di cui all’art.9, comma 4 del regolamento

b) Uffici pubblici o privati, studi professionali, = €6,00 al mq.

ambulatori e simili,

c) Caserme = €2,20 al mq.

d) Stabilimenti ed edifici industriali = €5,30 al mq.

e) Laboratori artigianali = €4,55 al mq.

f) Negozi e botteghe ad uso commerciale, pubbliche

rimesse, depositi di merci e simili, alberghi e

locande = €5,80 al mq.

g) locali commerciali all’ingrosso = €4,25 al mq.

h) Aree scoperte di pertinenza degli esercizi commerciali:

- da 1 mq a 200 mq = €1,25 al mq.

- oltre i 200 mq = €0,63 al mq.

i) Banche = €19,00 al mq.

l) Esercizi pubblici (osterie, trattorie, ristoranti,

caffe, bar e simili) = €8,10 al mq.

m) Collegi, convitti, pensioni, case di cura, e

simili, ospedali = €2,30 al mq.

n) Associazioni sportive, culturali, ricreative,

sindacali, politiche, scuole private = €4,00 al mq.

o) palestre, piscine, cinema, ecc. = €6,70 al mq.

p) Associazioni varie aventi fini costituzionalmente

protetti e scuole pubbliche:

- scuole dell’obbligo e associazioni aventi fini

costituzionalmente protetti = €0,20 al mq.

- tutte le altre scuole con o senza autonomia

amm.va = €0,90 al mq.

q) Aree adibite a campeggi e distributori di carburante = €5,00 al mq.

DIRITTI DI SEGRETERIA

- certificati di destinazione urbanistica previsti dall'art. 18, II c. della Legge 2872/1985, n. 47:

€25,80 a particella + €10,30 a particella, oltre la prima

- autorizzazioni di cui all'art. 7 del D.L. 23/1/1982, n. 9 convertito con modificazioni dalla L. 25/3/1982, n. 94: €51,65

- autorizzazioni per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31, I comma, lett. b) della l. 5/8/1978, N. 457 e denunce di inizio di attività: €77,45

- autorizzazioni per l'attuazione dei piani di recupero di iniziativa dei privati di cui all’art. 30 della L. 5/8/1978, n. 457: €51,65

- autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all'art. 28 della Legge urbanistica 17/8/1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni: €516,45

- certificati e attestazioni in materia urbanistica: €25,80

- concessioni edilizie: €0,15 a mc. con un minimo di €77,45 ed un massimo di €516,45.

(deliberazione C.C. n. 22 del 27.4.2007)