C  I T T À   D I   M A G L I E

                    Provincia di Lecce

 

 

 

 

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 

 

 

Numero     87   del  05-05-2008

 

 

 

               Oggetto:      ALIQUOTE TRIBUTI LOCALI E CANONI ANNO 2008. DETER=

                                         MINAZIONI.

                                        

                                        

 

 

 

 

 

 

 

         L'anno  duemilaotto addì  cinque del mese di maggio alle ore 17,00, in Maglie nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

 

 

 

Presiede l’ adunanza il Sig. dr. Antonio Fitto  in qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Assessori:

 

 

 

dr. Antonio Fitto

SINDACO

P

Dott. Raffaele De Giorgi

VICESINDACO

P

Sig.ra Franca Giannotti

ASSESSORE

P

Geom. Antonio Lio

ASSESSORE

P

Rag. Luigi Magagnano

ASSESSORE

P

Prof. Rossano Rizzo

ASSESSORE

A

Dott. Marcantonio Scarpello

ASSESSORE

P

Dott. Giorgio Tronci

ASSESSORE

P

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   1.

 

 

 

 

Partecipa il  Segretario Generale dr.ssa Esmeralda NARDELLI

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE            

 

 

 

 

 

 

(OMISSIS)

D E L I B E R A                           

 

1)  di non modificare per l'anno 2008, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili di cui  al  D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni, confermandole nella misura prevista nell’anno 2007, ovvero pari al  6,7‰  (seivirgolasettantapermille)  per  tutti gli immobili con le seguenti eccezioni:                                  

 

a)  unità  immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, aliquota: 5,5‰ (cinquevirgolacinquepermille);     

 

b)  unità  immobiliari  regolarmente  assegnate  con  patto di futura vendita a soggetti con reddito non superiore a € 15.500 dall'I.A.C.P., aliquota:  5‰ (cinquepermille);                                      

c)  unità  immobiliari  locate mediante contratti intercategoriali, e cioé   contratti   stilati  fra  le  associazioni  di  categoria  dei proprietari e degli inquilini, aliquota: 5‰ (cinquepermille);

d) unità immobiliari destinate a prima abitazione per le quali i proprietari siano stati costretti a riacquistare l’immobile a seguito di procedura fallimentare a carico dell’Impresa costruttrice e riconosciute, ai sensi della L. 210/2004 e relativo decreto attuativo n° 122 del 2005, “vittime dei fallimenti immobiliari”: 4,5 per mille;

e)  prima  abitazione  di  proprietà  di  nuclei  familiari dei quali facciano parte  portatori  di handicap (legge n. 104/1992), inabili a qualsiasi lavoro proficuo, aliquota: 4‰ (quattropermille);           

L'agevolazione  é  concessa  a  condizione  che  entro  il  30 giugno dell'anno  cui  l'imposta  si  riferisce  sia  presentata  all'Ufficio Tributi del Comune apposita dichiarazione, su moduli predisposti.    

Tale agevolazione  non è cumulabile con il beneficio dell'ulteriore detrazione di cui al successivo  punto 2)  della lettera g).

 

F1)  unità  immobiliari  la  cui  facciata,  in  pietra  leccese,  sia assoggettata  ad  interventi di recupero e/o di restauro:  aliquota: 1‰ per la durata di anni cinque.                                        

F2) unità  immobiliari  site in zona A del vigente P.d.F. e/o del P.R.G. adottato con Del. C.C. n° 28 del 08/10/1999, per le quali il proprietario richieda il rifacimento e/o completamento della facciata del paramento esterno da realizzare in pietra leccese o similari, anche in sostituzione dell’esistente rivestimento: aliquota: 1‰ per la durata di anni cinque;

In entrambe le fattispecie (F1 ed F2) l'agevolazione  é  concessa  a  condizione  che  entro  il  30 giugno dell'anno in cui l'intervento é effettuato sia presentata all'Ufficio Tributi apposita dichiarazione, su modulo all'uopo predisposto, accompagnata  da  documentazione  fotografica riproducente la facciata prima  dell'intervento,  e che ad intervento eseguito sia depositata la documentazione fotografica della facciata ristrutturata o restaurata. Il  mancato  deposito  della  seconda documentazione, entro il termine massimo   di   anni   due   dall'inizio   dei  lavori  indicato  nella dichiarazione,  comporta  il  pagamento  dell'imposta  non corrisposta maggiorata di interessi e sanzioni come per legge.

                   

g) riconoscere una ulteriore detrazione nell'applicazione dell'imposta comunale  sugli  immobili,  pari  a    65,00, per le abitazioni principali, ai soggetti passivi di imposta titolari di pensione che si trovino in una delle seguenti situazioni:

1) - siano  proprietari  o  titolari  di  usufrutto,  uso o diritto di abitazione del solo alloggio abitato e dell'eventuale annesso garage o posto macchina e/o altre pertinenze annesse all'abitazione quale unico diritto  reale  del contribuente al primo di gennaio 2008. Nel caso di abitazione  utilizzata  con diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere alcun'altra proprietà immobiliare;      

- abbiano  compiuto  il  sessantacinquesimo  anno di età alla data dell'1 gennaio 2008;                                                 

- siano in possesso al 1° gennaio 2008 di redditi da pensione che nel 2007  siano di importo entro:                                    

- €  6.851,00  per nuclei familiari composti da una sola persona; - € 10.750,00  per  nuclei  familiari composti dal contribuente pensionato con coniuge a carico.

Il   contribuente  pensionato  non  deve  avere altri  redditi  oltre l'abitazione  principale.  Inoltre,  non  si  fa  luogo alla ulteriore detrazione  se  del  nucleo familiare fanno parte altri componenti che siano  titolari  di  redditi di qualsiasi natura, anche se provenienti unicamente da fabbricati.                                            

L'applicazione  del beneficio della ulteriore detrazione, inoltre, non é  ammessa  per quei proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso  o abitazione, che abbiano l'abitazione principale classificata in A1 - A7 –A8 -  A9 (rispettivamente abitazioni di tipo signorile, abitazioni in villini, abitazioni in villa o castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici);                                                 

 

2)  invalidi  con  totale o permanente inabilità lavorativa (ovvero minori o ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i  compiti  e le funzioni proprie della sua età ) e con impossibilità  di  deambulare  senza  l'aiuto  permanente  di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.                                         

 

h)  approvare  i  seguenti criteri applicativi ai fin della ulteriore detrazione di cui alla precedente lett. e):                          

 

h1)  il contribuente deve presentare la domanda per ottenere l'aumento della  detrazione entro il 30 giugno 2008. Nella domanda l'interessato deve indicare:                                                        

-          nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codisce fiscale;        

-           di  essere  in  possesso  di  tutti  i  requisiti  richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a € 190,00;          

 

h2) alla domanda, che dovrà essere presentata all'Ufficio Tributi del Comune   di  Maglie  entro  il  30  giugno  2008,  va  allegata  copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e dell'ultima dichiarazione ICI. Nel caso in cui non sia tenuto a presentare dichiarazione dei redditi, l'interessato dovrà  presentare  apposita  autocertificazione. L'Amministrazione  si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante  quanto  dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele si procederà a norma di legge.                                          

 

i)  di confermare ad € 125,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita  ad  abitazione  principale  del soggetto passivo ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 8 del D. Lgs. n. 504/1992 come sostituiti dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.      

 

l) di confermare le particolari agevolazioni contenute nel regolamento approvato   con   consiliare   n.   55  del  26.10.1998  e  successive modificazioni;                                                       

 

 

(OMISSIS)