COMUNE DI MURO LECCESE

- ASSESSORATO FINANZE -

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) – ANNO 2011

 

SCHEDA INFORMATIVA A CURA DEL SERVIZIO TRIBUTI

 

SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DELL’I.C.I. SONO:

1.      il proprietario del fabbricato o dell’area edificabile.

2.      il titolare del diritto di usufrutto, uso e abitazione sugli immobili predetti.

3.      il superficiario, l’enfiteuta o il locatario per gli immobili concessi in superficie, enfiteusi o locazione finanziaria.

 

ATTENZIONE.

Se il possesso riguarda solo alcuni mesi dell’anno l’imposta va calcolata in proporzione a tale periodo.

Il mese è computato per intero se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

 

IL VALORE IMPONIBILE DA CONSIDERARE AI FINI I.C.I. per i fabbricati è costituito dalla rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti:

-          100 per tutte le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A e C (ad eccezione delle categorie “A/10 e C/1”);

-          140 per le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale B

-          50 per le unità immobiliari della categoria “A/10” (gli uffici) e della categoria “D”;

-          34 per le unità immobiliari della categoria “C/1” (i negozi).

 

IL VALORE IMPONIBILE DA CONSIDERARE AI FINI I.C.I. per le aree edificabili è costituito dal loro valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione del tributo.

Non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore nei casi in cui l’imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella seguente:

ZONA (come definita dagli strumenti Urbanistici vigenti)

VALORE VENALE

ZONA A2

€. 53,00/mq

ZONA B1

€. 68,00/mq

ZONA B2

€. 44,00/mq

ZONA C (non lottizzata)

€. 22,00/mq

ZONA C (lottizzata e urbanizzata)

€. 44,00/mq

ZONA D (non lottizzata)

€. 7,00/mq

ZONA D (lottizzata e urbanizzata)

€. 13,00/mq

ZONA P.E.E.P. (lottizzata e urbanizzata)

€. 44,00/mq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’imposta per l’abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni di categoria catastale A1-A8-A9, non deve essere pagata.

 

L’IMPOSTA DA PAGARE  per tutti gli altri immobili  si determina applicando al valore imponibile l’aliquota del 6,50 per mille.

 

PARTICOLARE DISCIPLINA DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE

 

Oltre all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si considerano abitazioni principali:

a)       le pertinenze dell’abitazione principale, se costituite da distinte unità immobiliari, limitatamente ad una per ciascuna categoria classificata o classificabile nella categoria catastale C6 e C2, sempre che siano utilizzate dal soggetto passivo e che l’unità immobiliare abitativa non comprenda catastalmente già altri locali aventi le suddette funzioni;

b)       quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado o collaterale entro il secondo grado, e da questi utilizzata come abitazione principale con residenza anagrafica, a condizione che detti parenti non siano possessori di abitazioni sull’intero territorio nazionale;

c)       l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, case protette o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

d)       quelle in cui, per situazioni eccezionali particolari debitamente documentate e dichiarate, il soggetto dimora abitualmente in un luogo diverso dalla residenza anagrafica.

 

Per usufruire dell’agevolazione, il soggetto richiedente deve presentare all’Ufficio Tributi del Comune nel mese di gennaio 2012 apposita comunicazione e documentazione circa il diritto all’agevolazione stessa nell’anno 2011.

 

E’ disposta, altresì, l’esenzione dal pagamento dell’imposta:

1)      per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP - Istituti autonomi case popolari;

2)        per le unità immobiliari del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che lo stesso soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

 

VERSAMENTI

 

I VERSAMENTI POTRANNO ESSERE EFFETTUATI COME SEGUE:

OPPURE

·         in unica soluzione, entro il 16 giugno, per il versamento dell’intera imposta dovuta per l’anno in corso.

 

Non vi è obbligo di effettuare versamento se l’imposta da versare su base annua non supera € 2,07.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che il medesimo contitolare comunichi all’Ufficio Tributi del Comune, entro 90 giorni dal versamento, i dati relativi agli immobili oggetto del versamento congiunto e agli altri soggetti tenuti al versamento.

 

L’IMPOSTA PUO’ ESSERE CORRISPOSTA mediante :

·               versamento diretto su conto corrente postale n. 80568660 intestato a Comune di Muro Leccese        – Servizio Tesoreria ICI – Via Salentina 126 – 73036 Muro Leccese (LE)

            Codice IBAN:   IT 83 Q 07601 16000 000080568660

·               Modello F24.

 

DICHIARAZIONI E/O DENUNCE DI VARIAZIONE

La dichiarazione e/o denuncia delle variazioni intervenute nel corso dell’anno 2010, di cui al comma 4 dell’art. 10 del Decreto Legislativo n. 504/92, va presentata al Comune entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE RICHIESTE ALL’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ NELLE ORE ANTIMERIDIANE O TELEFONANDO AL N. 0836/443203-04.