Delibera di Consiglio Comunale n.23 del 13.05.2011

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. n.504 del 30.12.1992, con il quale è stata istituita l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

Visto l'art.6 del citato decreto, dove si dispone che il Comune provvede alla determinazione delle aliquote d'imposta, anche diversificate con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o in aggiunta  all'abitazione principale o per alloggi non locati, in misura compresa tra il 4 e il 7 per mille

Visto l'art.1 del D.L.27 maggio 2008 n. 93 che ha introdotto l'esenzione a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo

Visto che la predetta esenzione è stata riconosciuta a tutte le tipologie di immobili destinati ad abitazione principale ad eccezione di quelli appartenenti alle seguenti categorie catastali:

·         A/1: abitazioni di tipo signorile;

·         A/8: ville;

·         A/9: castelli e palazzi eminenti;


Visto il comma 7 dell'art.1 del D.L. sopracitato che recita testualmente: "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, della aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato."

Visto l'art.2, comma 4, della L.431/1998, ove si prevede la possibilità di applicare aliquote più favorevoli per le unità immobiliari locate a studenti universitari con contratti regolarmente registrati e secondo gli schemi contrattuali conconcordati ai sensi della medesima legge;


Visto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi e dei servizi degli enti locali è fissato in via generale al 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dall'1 gennaio dell'anno successivo, e coincide con il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, così come disposto dall'art.53 della L. n. 388 del 23.12.2000 e come richiamato dall'art.1, comma 169, della L.n.296 del 27.12.2006;


Visto che per l'anno 2011 il termine per approvare i bilanci di previsione degli enti locali è stato differito al 30 giugno 2011, come da disposizioni  del D.M. 17.12.2010 e D.M. 16.03.2011;


Visto l'art.1, comma 169, della L.n.296 del 27.12.2006, ove si dispone che le tariffe e le aliquote approvate entro il termine di approvazione del bilancio, pur se successivamente al 1° gennaio, retroagiscono i loro effetti a decorrere dall'1 gennaio dell'anno di imposizione;


Visto l'art.54 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, che stabilisce che il Comune approva le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, determinando la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;


Accertato che dall'anno di imposta 2009, le aliquote ICI sono rimaste invariate nelle seguenti misure:

1.   aliquota ordinaria : 6,30 per mille;

2.   aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze: 5,80 per mille;

3.   aliquota per le abitazioni locate a studenti universitari non residenti, con contratto di locazione registrato e concordato con le organizzazioni di categoria della proprietà edilizia e dei conduttori: 4,00 per mille;


Ritenuto di confermare per l'anno di imposta 2011 le aliquote in vigore fino all'anno 2010, in applicazione del comma 7 dell'art.1 del D.L.93/2008;


Ritenuto, inoltre, di mantenere invariata la detrazione d'imposta spettante ai fabbricati adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, stabilita per l'anno 2010 nella misura di euro 103,29;


  Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Monteroni di Lecce;

Visto l’art. 77 – bis comma 30 del D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008, che ha confermato per il triennio 2009 – 2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato di cui all’art. 1 comma 7 del D.L. 27/05/2008 n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008 n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);


Visto il D. Lgs. n. 23/2011 che ha dettato disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, il quale prevede la possibilità di incrementare l’aliquota della sola addizionale Irpef a decorrere dall’anno 2011, restando confermati i divieti di incremento delle aliquote e tariffe degli altri tributi fino alla completa attuazione del federalismo fiscale;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, c.1, del D.Lgs. 267/2000;


Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano;


DELIBERA


·      di confermare per l'anno di imposta 2011 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili in vigore nell’anno 2010, da applicare nel territorio del Comune di Monteroni di Lecce, e deliberate nelle seguenti misure:

a) fabbricati adibiti ad abitazione principale dei soggetti passivi e loro pertinenze: 5,80 per mille;

b) fabbricati diverse dalle abitazioni principali, aree fabbricabili e terreni agricoli: 6,30 per mille ( aliquota ordinaria);

c) abitazioni locate a studenti universitari non residenti nel Comune di Monteroni di Lecce, il cui contratto di locazione sia regolarmente registrato e concordato con le organizzazioni di rappresentanza della proprietà edilizia e dei conduttori: 4,00 per mille;

·      di quantificare la detrazione di imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale in euro 103,29, così come stabilito dall'art.8 , comma 2, del D.Lgs. 504/1992;

·      di provvedere tramite l'ufficio tributi alla pubblicazione del presente atto in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art.52 del D.Lgs.446/1997;

·      di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.