CITTA` DI SQUINZANO

PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 7 DEL 29/03/2007

Oggetto: I.E. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ICI - APPROVAZIONE ALIQUOTE,

RIDUZIONI E DETRAZIONI PER L`ANNO 2007.-

L'anno duemilasette, il giorno ventinove del mese di marzo alle ore sedici e quarantuno minuti,

nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in

seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei sigg.

Presenti:

1) MARRA Giovanni 12) CARETTO Giovanni

2) PEZZUTO Maurizio 13) LANDOLFO Fernando

3) DE NITTO Luciano 14) LEONE Carlo

4) VACCA Virgilio 15) CARETTO Gianfranco

5) RIZZELLI Stefano 16) INGROSSO Donato

6) LUSSO Antonio 17) GIORDANO Antonio

7) SCARDIA Maurizio 18) LONGO LUCIO

8) PICCI Antonio

9) BOCCARDO Vincenzo

10) TAURINO Anna Rita

11) CATALDI Michele

Assenti:

1) PEZZUTO Alessandro, Consigliere

2) MAGGIO Michele, Consigliere

3) MIGLIETTA Nicola, Consigliere

Partecipa il Segretario Generale, Dr.ssa Fiorella Fracasso.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione

l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA’ TECNICA

Parere Favorevole.

Addì, 08/03/2007

Il responsabile del servizio

Roberto Blasi

REGOLARITA’ CONTABILE

Parere Favorevole.

Addì, 08/03/2007

Il responsabile di Ragioneria

Roberto Blasi

Deliberazione n. 7 del 29/03/2007

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IL CONSIGLIO

Premesso:

- che l’I.C.I. – Imposta comunale sugli immobili, è stata istituita e disciplinata con il titolo I,

capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni;

- che, ai sensi dell’art. 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è stato modificato

l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, stabilendo la competenza del

Consiglio Comunale relativamente all’approvazione delle aliquote ICI;

- che l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 504/92, stabilisce che l’aliquota ICI deve essere

deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille, potendo

essere diversificata, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle

abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati;

- che l’art.4, comma 1, della Legge 556/1996, attribuisce all’ente locale la facoltà di

deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone

fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel

Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per

quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione

principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito

annuale realizzato;

- che l’art.1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n.449, attribuisce al Comune la facoltà

di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari di immobili

per interventi di recupero del patrimonio edilizio;

- che l’art.2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998 n.431, recante disciplina delle locazioni e

del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, attribuisce ai Comuni la facoltà di

deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote ICI più favorevoli per i proprietari

che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni

previste dagli accordi “tipo”;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2006 con la quale si

individuavano le categorie di disagio economico-sociale al fine dell’applicazione

dell’aliquota ICI agevolata;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27/03/2006 con la quale si

modificava il comma 3 dell’art. 16 del Regolamento comunale ICI approvato dal Consiglio

Comunale con deliberazione n. 23 del 16 aprile 1999;

Considerato che questa Amministrazione intende modificare per l’anno 2007 le aliquote, le

riduzioni e la detrazione per abitazione principale come segue:

a) Immobili adibiti ad abitazione principale da 4,5 per mille al 4,00 per mille, nonché per gli

immobili locati con contratto registrato agli stessi patti e condizioni del contratto tipo

concordato tra le organizzazioni sindacali di categoria degli inquilini e dei proprietari ai

sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 ad un soggetto che la utilizzi

come abitazione principale e per le abitazioni concesse dal titolare del diritto di proprietà,

uso o usufrutto in uso gratuito ai figli, con scrittura privata o atto pubblico registrato, purchè

gli stessi vi dimorino abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica e non siano

proprietari di altri immobili, destinati ad uso abitativo, sull’intero territorio nazionale;

b) Soggetto portatore di handicap sin dalla nascita con invalidità riconosciuta, con pari

decorrenza, nella misura del 100%, con assegno di accompagnamento, privo di redditi propri

ad eccezione dell’abitazione principale aliquota 4,00 per mille;

c) Famiglie in cui vi sia un componente, nella condizione oggettiva e soggettiva di cui alla

lettera b) correlato al proprietario da rapporto di parentela entro il 3° grado o di affinità

entro il 2° grado, titolare di pensione di invalidità civile in cui nessun componente del

nucleo familiare possegga altri fabbricati su tutto il territorio nazionale all’infuori

Deliberazione n. 7 del 29/03/2007

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dell’abitazione principale e con un reddito ai fini IRPEF non superiore ad € 20.000,00

aliquota al 4,00 per mille;

d) Aliquota da applicare ai soggetti passivi per tutti gli altri tipi di immobili posseduti nel

Comune al 6,00 per mille;

Visto il D.L. n.437/96 convertito in legge 24/10/1996 n.556 che stabilisce che tale riduzione

è attuabile a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito

annuale realizzato;

Tenuto conto che secondo quanto risulta dalle scritture contabili relative al gettito

dell’ultimo anno risultano accertamenti per € 1.378.135,29 relativi a imposte dell’anno di

competenza e per accertamenti pregressi, mentre secondo quanto quantificato per il corrente

esercizio, tra accertamenti pregressi, e la quantificazione del gettito per l’anno di

competenza, si prevede di accertare introiti almeno pari a complessivi € 1.478.000,00;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 5/3/2007 con la quale si propone al

Consiglio Comunale la riduzione dal 4,5 per mille al 4,00 per mille l’aliquota per abitazione

principale per l’anno 2007;

Ritenuto, pertanto, possibile modificare per l’anno 2007 l’aliquota per l’abitazione

principale in vigore per l’anno 2006 secondo quanto sopra dettagliato, lasciando inalterato

tutto ciò che era previsto per l’anno 2006;

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio;

Si dà atto che al momento della votazione risultano presenti n.16 Consiglieri e assenti 5 (

Pezzuto Alessandro,Miglietta, Maggio, Scardia, Lusso);

Con voti favorevoli 11, contrari 4 ( Vacca, Picci, Boccardo, Giordano),astenuti 1 (Ingrosso),

espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) Di approvare le seguenti norme per l’applicazione dell’ICI – imposta comunale sugli

immobili – in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2007:

a) Aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative

edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la unità immobiliare direttamente

adibita ad abitazione principale , nonché per gli immobili locati con contratto registrato agli

stessi patti e condizioni del contratto tipo concordato tra le organizzazioni sindacali di

categoria degli inquilini e dei proprietari ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9

dicembre 1998 n. 431 ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale e per le

abitazioni concesse dal titolare del diritto di proprietà, uso o usufrutto in uso gratuito ai figli,

con scrittura privata o atto pubblico registrato, purchè gli stessi vi dimorino abitualmente e

ciò sia comprovato da residenza anagrafica e non siano proprietari di altri immobili,

destinati ad uso abitativo, sull’intero territorio nazionale al 4,00 per mille;

b) Soggetto portatore di handicap sin dalla nascita con invalidità riconosciuta, con pari

decorrenza, nella misura del 100%, con assegno di accompagnamento, privo di redditi propri

ad eccezione dell’abitazione principale aliquota 4,00 per mille;

c) Famiglie in cui vi sia un componente, nella condizione oggettiva e soggettiva di cui alla

lettera b) correlato al proprietario da rapporto di parentela entro il 3° grado o di affinità

Deliberazione n. 7 del 29/03/2007

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entro il 2° grado, titolare di pensione di invalidità civile in cui nessun componente del

nucleo familiare possegga altri fabbricati su tutto il territorio nazionale all’infuori

dell’abitazione principale e con un reddito ai fini IRPEF non superiore ad € 20.000,00

aliquota al 4,00 per mille;

d) Aliquota da applicare ai soggetti passivi per tutti gli altri immobili posseduti nel Comune

al 6,00 per mille;

2) Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art.5 del

D.Lgs 30 dicembre 1992 n.504 e successive modificazioni ed integrazioni;

3) L’imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili o

inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene

accertata la sussistenza di tali condizioni dall’Ufficio Tecnico del Comune, con perizia a

carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il

contribuente fa facoltà di presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4

gennaio 1968, n.15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni

che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il comune può effettuare

accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4) Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto

passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo

dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad

abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo

di proprietà usufrutto od altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le

disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alla unità immobiliari appartenenti

alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati

dagli Istituti autonomi per le case popolari;

5) Si dà atto che nella determinazione delle aliquote nonché nella definizione della detrazione

di cui al quarto punto sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economicofinanziario

del bilancio annuale del Comune;

6) Con separata votazione e con voti favorevoli 11, contrari 4 ( Vacca, Picci, Boccardo,

Giordano),astenuti 1 (Ingrosso), la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile;

7) Di disporre che la presente deliberazione si pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.

LETTO ED APPROVATO VIENE SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

INGROSSO FRACASSO

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Deliberazione n. 7 del 29/03/2007

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C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

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Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente

deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio comunale il 03/04/2007 e vi

rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Squinzano, lì 03/04/2007.

N._______ Reg. Pubbl.

IL MESSO IL SEGRETARIO

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