Deliberazione di C.C. n. 10 del 28/05/2009

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – I.C.I. – APPROVAZIONE ALIQUOTEE DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2009.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

Che l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è stata istituita e disciplinata con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Che, ai sensi dell’art. 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), è stato modificato l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, stabilendo la competenza del Consiglio Comunale relativamente all’approvazione delle aliquote ICI e delle relative detrazioni dall’imposta;

          Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 29 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

            Visto l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 che dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;

Visti i decreti del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2008 e del 26 marzo  2009 con i quali è stato differito prima  al 31 marzo 2009 e poi al 31 maggio 2009  il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2009;

            Visto l’art. 77 bis, comma 30, della Legge n. 133 del 06/08/2008, con il quale resta confermata per il triennio 2009/2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’art. 1, comma 7, del Decreto Legge 27/05/2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella Legge 24/07/2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

 

            Visto l’articolo 1 del D.L. 27/05/2008, n. 93, convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 126 il quale dispone che:

  1. A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
  2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504 e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992;

 

Tenuto conto che la predetta esclusione si estende anche alle eventuali pertinenze dell’abitazione principale nonché alle unità immobiliari assimilate all’abitazione principale del soggetto passivo così come stabilito dal citato Regolamento generale dell’entrate tributarie del Comune di Uggiano la Chiesa;

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 28 marzo 2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni d’imposta per l’anno 2008;

 

Ritenuto di confermare per l’anno 2009 le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili:

 

ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE            4,00‰

ALIQUOTA ORDINARIA                                                              7,00‰

 

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE            € 103,29

 

Sentita la relazione del Sindaco;

 

Uditi   gli interventi  dei Consiglieri Signori:

- STEFANO Vincenzo, preannuncia voto contrario alla proposta. Afferma che l’aliquota  del 7,00‰ sulla seconda casa è sperequata e propone una riduzione della stessa, in quanto non necessariamente una seconda abitazione è fonte di speculazione;

- CAMBOA Pierluigi, del gruppo di minoranza “Uggiano Cambia”, sostiene che l’ICI sulle abitazioni è una inutile gabella.

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

Visto lo Statuto Comunale;

 

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art.  49 - D Lgs. 18-08-2000, n° 267;

 

Con voti favorevoli n. 11, contrari  n. 6 (Consiglieri: Giuseppe Salvatore PICONESE, Pierluigi CAMBOA, Antonio Luigi NICOLAZZO, Antonio BISCOZZI, Cosimo Damiano CARTELLI, Vincenzo STEFANO), astenuti  nessuno,  su n.  17  presenti e votanti, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

 

1)      Di confermare, per l’anno 2009, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale Sugli Immobili e relative detrazioni:

 

      ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE            4,00‰

     ALIQUOTA ORDINARIA                                                                    7,00‰

 

2)      Di confermare, per l’anno 2009, le seguenti detrazioni dell’Imposta Comunale sugli immobili:

 

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE           € 103,29

 

3)      Di stimare in € 320.000,00 il gettito complessivo dell’ICI per l’anno 2009.

 

4)      di dare atto,  che la determinazione delle aliquote e delle detrazioni sopra stabilite avviene nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, così come previsto dall’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni;

 

    Con successiva e separata votazione riportante n.11 voti favorevoli, n. 6 contrari  (Consiglieri: Giuseppe Salvatore PICONESE, Pierluigi CAMBOA, Antonio Luigi NICOLAZZO, Antonio BISCOZZI, Cosimo Damiano CARTELLI, Vincenzo STEFANO), astenuti  nessuno, su n.  17    presenti e votanti, espressi nei modi e forme di legge;

 

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi  dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.