PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Deliberazione di C.C. n.13                                                                            del 22-03-2011

 

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – I.C.I. – APPROVAZIONE ALIQUOTE

E DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2011.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

Che l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è stata istituita e disciplinata con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Che, ai sensi dell’art. 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), è stato modificato l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, stabilendo la competenza del Consiglio Comunale relativamente all’approvazione delle aliquote ICI e delle relative detrazioni dall’imposta;

          Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 29 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

            Visto l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 che dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;

Viste le disposizioni del Ministero dell’Interno (D.M 16 marzo 2011) con le quali è stato differito al 30 giugno 2011  il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2011;

            Rilevato che la legge di stabilità (legge n. 220/2010) all’art. 1, comma 123, dispone che fino all’attuazione del federalismo fiscale è sospeso il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

 

            Visto l’articolo 1 del D.L. 27/05/2008, n. 93, convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 126 il quale dispone che:

  1. A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
  2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504 e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992;

 

Tenuto conto che la predetta esclusione si estende anche alle eventuali pertinenze dell’abitazione principale del soggetto passivo così come stabilito dal citato Regolamento comunale per la gestione dell’ICI del Comune di Uggiano la Chiesa;

  Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20, in data 06 luglio 2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni d’imposta per l’anno 2010;

 

Ritenuto di confermare per l’anno 2011 le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili:

 

ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE            4,00‰

ALIQUOTA ORDINARIA                                                              7,00‰

 

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE            € 103,29

 

Sentita la relazione del Sindaco;

 

Uditi   gli interventi  dei Consiglieri Signori:

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

Visto lo Statuto Comunale;

 

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art.  49 - D Lgs. 18-08-2000, n° 267;

 

Ad unanimità di voti  espressi nei modi e forme di legge;

 

DELIBERA

 

1)      Di confermare, per l’anno 2011, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) e relative detrazioni:

 

      ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE            4,00‰

     ALIQUOTA ORDINARIA                                                  7,00‰

 

2)      Di confermare, per l’anno 2011, le seguenti detrazioni dell’Imposta Comunale sugli immobili:

 

- DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE………..  € 103,29.

 

3)      Di stimare in € 300.000,00 il gettito complessivo dell’ICI per l’anno 2011.

 

4)      di dare atto,  che la determinazione delle aliquote e delle detrazioni sopra stabilite avviene nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, così come previsto dall’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni;

 

    Con successiva e separata votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge;

 

D E L I B E R A

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

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