LA GIUNTA COMUNALE

 

Premesso che :

·         il Titolo I, Capo I, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come successivamente integrato e modificato, stabilisce la disciplina dell’Imposta comunale sugli immobili;

·         l’art. 6, comma 1, del citato D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 1, c. 156, L. 27 dicembre 2006, n. 296, testualmente recita:

“1.  L'aliquota è stabilita dal consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art. 84 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336.“

·         l’art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 23 marzo 1998, n. 56 e dall'art. 54 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, testualmente recita:

“1.  Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione.

      1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.“

·         l’art. 1, comma 1, lett. s), n. 1, del D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha aggiunto una ulteriore disposizione all’art. 52, comma 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, stabilendo che con decreto ministeriale è definito il modello al quale i Comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti per la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi;

·         l’art. 1, comma 1, lett. u), dello stesso D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto l’abrogazione del comma 4 dell’art. 58 del richiamato D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prescriveva la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale delle deliberazioni comunali concernenti la determinazione dell’aliquota dell’Imposta comunale sugli immobili;

·         la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3 del 16 aprile 2003 ha stabilito le nuove modalità di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili;

 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 25.03.2009, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs.
28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

 

Dato atto che con decreto del Ministero Ministeriale del 16.03.2011 (G.U. n. 70 del 26.03.2011), è stato prorogato al 30.06.2011 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2011;

 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 38 dell’16.04.2010, ratificata con atto consiliare n. 14 in data 07.06.2010, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni d’imposta per l’anno 2010;

 

Richiamato altresì l’articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il quale:

a)       al comma 1 esonera completamente dal pagamento dell’imposta a partire dall’anno 2008 l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fatta eccezione per le abitazioni accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

b)       al commi 2 e 3 estende il beneficio dell’agevolazione anche alle unità immobiliari assimilate all’abitazione principale in base al regolamento o delibera comunale, nonché alle unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e alle unità immobiliari appartenenti a coniugi separati non assegnatari della casa coniugale, a condizione che non risultino proprietari o titolari di altro diritto reale nello stesso comune di altra unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

Dato atto che sulla base del vigente regolamento approvato con delibera C.C. n. 4 del 25.03.2009, il comune ha assimilato all’abitazione principale:

 l’unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado od agli affini entro il secondo grado;

 l’unità immobiliare di anziani e disabili residenti in istituti di ricovero permanente;

 l’unità immobiliare non locata di italiani residenti all’estero;

 pertinenze dell’abitazione principale, accatastate nelle categorie C/2 – C/6 e C/7 (garage o box o posto auto, soffitta, cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a 50 metri);

 

Dato atto che la perdita di gettito ICI connessa all’esenzione dall’imposta dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed assimilate ammonta a €. 69.306,39, così come risulta dalla certificazione inviata al Ministero dell’interno ai sensi del D.M. 1° aprile 2009;

 

Preso atto che, sulla base delle previsioni normative sopra richiamate, il gettito dell’imposta comunale sugli immobili previsto per l’anno 2010, ammonta presuntivamente a € 268.500,00;

 

Visti:

·         l’articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il quale testualmente recita:

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve (…) per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l’esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall’articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie.”

 

·         l’articolo 77-bis, comma 30, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale estende per tutto il triennio 2009-2011 la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essi attribuiti da legge dello Stato disposta dall’articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, ad eccezione degli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

 

Preso atto, inoltre, che l'art. 1, c. 123, L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha confermato, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

 

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili, i comuni hanno ampie facoltà di manovra, ed in particolare di:

a)       deliberare l’aliquota anche in misura inferiore al 4 per mille e fino ad un massimo del 7 per mille, diversificando l’imposizione, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati ovvero con possibilità di agevolazione in rapporto alle diverse tipologie di enti senza scopo di lucro (combinato disposto dell’art 6 del D.Lgs. n. 504/1992 e dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997);

b)       considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662);

c)       applicare un’aliquota ridotta per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo sia almeno pari all’ultimo gettito realizzato (art. 4, comma 1, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni in legge 24 ottobre 1996, n. 556);

d)       stabilire aliquote ridotte, fino ad arrivare all’esenzione dell’imposta, a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale gli immobili sulla base degli accordi tipo definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori (combinato disposto di cui all’art. 2, comma 4, legge 9 dicembre 1998, n. 431 e dell’art. 2, comma 287, della legge 24 dicembre 2007, n. 244);

e)       stabilire aliquote agevolate per una durata di tre anni dall’inizio dei lavori, a favore di proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico ovvero interventi volti alla realizzazione di autorimesse, posti auto o all’utilizzo di sottotetti (art. 1, comma 5, legge 27 dicembre 1997, n. 449);

f)         applicare l’aliquota del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente delle attività la costruzione e l'alienazione di immobili (art. 8, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs.
n. 504/1992);

g)       stabilire un’aliquota agevolata inferiore al 4 per mille a favore dei soggetti passivi che installano impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico per una durata, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di intervento e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per le altre tipologie (art. 6, comma 2-bis, del d.Lgs. n. 504/1992, introdotto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244);

 

ed inoltre, limitatamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo che NON beneficiano dell’esenzione prevista dal decreto legge n. 93/2008 in quanto accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9:

h)       ridurre l’imposta dovuta per l’abitazione principale fino ad un massimo del 50% ovvero elevare la detrazione fino a Euro 258,23 (L. 500.000), anche limitatamente a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale (art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 504/1992);

i)         elevare la detrazione per l’abitazione principale fino alla totale concorrenza con l’imposta dovuta, a condizione che l’aliquota applicata per le abitazioni a disposizione non sia superiore all’aliquota ordinaria (art. 58, comma 3, D.Lgs. n. 446/1997);

 

Vista la risoluzione del Ministero dell’economia e delle finanze n. 12/DF in data 5 giugno 2008;

 

Considerato che con Deliberazione Giunta Regione Puglia n. 2988 del 28.12.2010, pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2011 e sulla G.U. n. 76 del 02.04.2011, è stato approvato il P.R.G. di questo Comune, già adottato con Deliberazione del Commissario ad acta n. 01 del 25.10.1997;

 

Atteso che è intendimento dell’Amministrazione Comunale di confermare, per l’anno 2011, le aliquote e detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili, in vigore nell’anno 2010;

 

Richiamato l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale demanda al consiglio comunale la competenza per l’approvazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta;

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

 

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano,

 

DELIBERA

 

1.       di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per
l’anno 2011:

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE                                                          4‰

(solo categorie A/1, A/8 e A/9)

ALIQUOTA ORDINARIA                                                                                       6‰

ALIQUOTA PER TERRENI EDIFICABILI                                                                5‰

 

2.       di determinare, per l’anno 2011, le seguenti detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili:

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE (categorie A/1, A/8 e A/9)               € 103,29

 

3.       di approvare, per l’anno 2011, i valori di massima da attribuire alle aree edificabili ai fini dell’applicazione dell’I.C.I. secondo le previsioni del P.R.G. approvato dalla Regione Puglia con Deliberazione Giunta Regionale n. 2988 del 28.12.2010, pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2011 e sulla G.U. n. 76 del 02.04.2011, come risultanti nell’allegato prospetto;

 

4.       di stimare in €. 268.500,00 il gettito complessivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2010 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;

 

5.       di pubblicare per estratto la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. s), n. 1, del D.lgs. 30 dicembre 1999 n. 506, nonché secondo le modalità prescritte dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3 del 16 aprile 2003;

 

6.       di disporre che l’ufficio tributi comunale adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote, delle agevolazioni e delle detrazioni di imposta deliberate.

 

di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio Comunale cui spetta primaria e sostanziale competenza per l’approvazione;

 

7.       di dichiarare il presente atto, previa successiva e distinta votazione unanime e palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

 

 

ALIQUOTE  ICI  2011

 

SECONDO LA ZONIZZAZIONE DEL P.R.G. APPROVATO DALLA REGIONE PUGLIA CON DELIBERAZIONE G.R. N. 2988 DEL 28.12.2010.

          

Tipizzazione

€/mq

Tipologia

I.F.F.

A.1.3

48,00

Interesse ambientale

5,00 mc/mq

A 2

16,00

Centro storico

10 % sulla sup. esist.

B 10

48,00

Residenziali prevalentemente sature (ex B1)

3,00 mc/mq

B 11

45,00

Residenziali di completamento (ex B2 ed Edilizia economica e popolare  (P.E.E.P.))

2,00 mc/mq

B 12

53,00

Turistico residenziali (ex B4 – Marina dell’Aia)

0,60 mc/mq

B 13

20,00

Nuclei residenziali con lotto minimo d’intervento

0,30 mc/mq

C 1

45,00

Residenziali di espansione a carattere urbano (ex C1)

3,00 mc/mq

C 2

53,00

Residenziali di sviluppo turistico – urbanizzate (ex Della Notte ed ex Sirio)

0,80 mc/mq

C 2

35,00

Residenziali di sviluppo turistico (lottizzata non urbanizzate ex C4 – Marina dell’Aia)

0,30 mc

C 3

15,00

Residenziali / Artigianali

2,00 mc/mq

D1/ D2

10,00

Artigianale esistente e di completamento - Artigianale e semindustriali

2,00  e 3,00 mc/mq

D 3

20,00

Attività distributive e commerciali

0,10 mc/mq

F 15

8,00

Verde Sportivo

 

 

* Le aree classificate A e B che risultino INTERCLUSE saranno calcolate all’80% del valore di riferimento