LA GIUNTA COMUNALE

 

            Visto il Tit.I, Cap.I del D.Lgs. n° 504/92, concernente l’istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

Visto l’art.6 del predetto decreto, il quale stabilisce che l’aliquota deve essere deliberata in misura unica non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille, fatte salve le deroghe previste per legge;

Vista la propria precedente deliberazione n. 10 del 11/04/2007, avente per oggetto: “Determinazione aliquote ICI anno 2007” con la quale si fissano, per l’anno 2007, le aliquote ICI,  stabilendo l’aliquota ordinaria al 5,5 per mille e quella relativa alle abitazioni principali al 5 per mille ed un’ulteriore aliquota differenziata del 7  per mille per le abitazioni non locate;

Ritenuto, inoltre, che,  in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di reperire i mezzi necessari per assicurare, seppur in condizioni ragionevolmente minime, i vari  esercizi d’istituto e l’equilibrio del bilancio 2008, oltre alla necessità di dare maggiore slancio al mercato delle locazioni, si ritiene di dover confermare le aliquote su indicate;

Ritenuto che, al fine di favorire le fasce di popolazione più deboli e maggiormente penalizza te dal sempre più ridotto potere d’acquisto dei propri redditi, essenzialmente costituiti da redditi fissi, è opportuno confermare la detrazione relativa all’abitazione principale da € 103,30 a € 140,00 in presenza di determinati requisiti;

Dato atto che, ai sensi dell’art.22 del succitato Regolamento di applicazione ICI, approvato da questo C.C. con atto n.69 del 29/10/1998,  le abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale sino al 2° grado, sono equiparate, a tutti gli effetti, alle abitazioni principali e godono pertanto dell’aliquota agevolata del 5 per mille e della detrazione prevista di € 103,30;

Che ai sensi dell’art.20 del predetto Regolamento: “Le imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione ed alienazione di immobili applicano l’aliquota ridotta al 4 per mille per un periodo di 3 anni per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzato per la vendita e non vendute ai sensi del 1° comma dell’art.8 del D.L.vo 30/12/92 n.504 così come modificato dalla Legge 23 Dicembre 92 n.662;

Dare atto, inoltre, che nell’esercizio finanziario 2004 con delibera del Consiglio Comunale n. 11  del 26/5/2004  e con delibera di Giunta n. 45 del 19/2/2004 è stata affidata la fase di riscossione dell’I.C.I alla società Gestor s.p.a., la quale ha attivato un conto corrente postale ai fini del versamento dell’imposta ( n. 54567490);

                Visto il D.L.vo 18/8/2000 n.267;

           Con voti unanimi  favorevoli espressi nei modi e forme di legge:

 

D E L I B E R A

1)      Confermare, anche per  l’anno 2008, nella misura del 5,5 per mille l’aliquota ordinaria ICI, al 5 per mille quella relativa alle abitazioni principali al  7 per mille quella relativa agli immobili ad uso abitativo non locati o non concessi in uso gratuito. Coloro che beneficiano dell’aliquota al 5,5 per mille per gli immobili locati ad uso abitativo, devono presentare entro il termine fissato per la dichiarazione I.C.I  del relativo anno d’imposta, pena la decadenza del beneficio, apposita autocertificazione all’ufficio I.C.I. nella quale indicano gli estremi catastali dell’immobile locato e gli estremi di registrazione del relativo contratto d’affitto.

2)      Stabilire in €. 103,30 la detrazione  consentita per le abitazioni principali rapportandola all’effettivo periodo di utilizzo e comunque sino alla concorrenza dell’imposta dovuta.

3)      Proporre al Consiglio Comunale la modifica  dell’art. 22 del succitato Regolamento di applicazione ICI, approvato da questo C.C. con atto n. 69 del 29/10/1998,  nel senso che, solo  le abitazioni date in uso gratuito a genitori o figli, di fatto anagraficamente ivi residenti da almeno un anno alla data del 01/01/2008, a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente e che i contratti delle utenze domestiche siano intestati ad essi o ad un componente il nucleo familiare residente nell’abitazione, ed in regola con il pagamento della tassa rifiuti solidi urbani, sono equiparate, a tutti gli effetti, alle abitazioni principali e godono pertanto dell’aliquota agevolata del 5 per mille e della detrazione prevista di €. 103,30, mentre le abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale sino al 2° grado, di fatto anagraficamente ivi residenti da almeno un anno alla data del 01/01/2008 a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente e che i contratti delle utenze domestiche siano intestati ad essi o ad un componente il nucleo familiare residente nell’abitazione ed in regola con il pagamento della tassa rifiuti solidi urbani, godono soltanto dell’aliquota agevolata del 5 per mille;

4)      Coloro che beneficiano delle agevolazioni di cui al punto 3) per gli immobili concessi in uso gratutito, devono presentare apposita comunicazione all’ufficio I.C.I. entro il termine fissato per la dichiarazione I.C.I  del relativo anno d’imposta pena la decadenza del beneficio, nella quale indicano gli estremi catastali dell’immobile concesso in uso gratuito e i dati anagrafici del beneficiario, il tutto corredato da copia dell’autodenuncia presentata ai fini T.A.R.S.U. o di copia dell’ultima cartella esattoriale pagata da colui che beneficia dell’immobile e ne fa uso nonchè devono dimostrare di possedere i requisiti di cui al predetto punto 3);

5)      Stabilire la detrazione in €. 140,00 a favore dei proprietari o titolari di altro diritto reale rilevante ai fini I.C.I., appartenenti alla categoria dei pensionati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età al 1° gennaio 2008 con reddito annuale imponibile, ai soli fini Irpef e per l’anno 2006, di tutti i componenti il nucleo familiare, non superiore a €. 11.103,82. Tale maggiore detrazione si applica anche per quei nuclei familiari al cui interno sia presente un disabile con percentuale di invalidità non inferiore  al 100%, come da attestato rilasciato dall’autorità competente, e che dichiarano un reddito annuale imponibile, ai soli fini Irpef e per l’anno 2006, di tutti i componenti il nucleo familiare, non superiore a € 11.103,82.

Sono esclusi dalla maggiore detrazione i contribuenti rientranti nella categoria sopra  definita quando l’abitazione principale sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9.

I richiedenti la maggiore detrazione devono allegare all’istanza, disponibile presso l’Ufficio Tributi o presso l’Ufficio I.C.I., certificazione o autocertificazione comprovante il diritto alla concessione del beneficio. Tale istanza deve essere presentata, a pena di non concessione del beneficio, entro il termine fissato per la scadenza della rata di saldo I.C.I..

6)       Dare atto, inoltre, che ai sensi dell’art.20 del predetto Regolamento: “Le imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione ed alienazione di immobili applicano l’aliquota ridotta al 4 per mille per un periodo di 3 anni per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzato per la vendita e non vendute ai sensi del 1° comma dell’art.8 del D.L.vo 30/12/92 n.504 così come modificato dalla Legge 23 Dicembre 92 n.662.

7)      Dare atto, inoltre, che nell’esercizio finanziario 2004 con delibera del Consiglio Comunale n. 11  del 26/5/2004  e con delibera di Giunta n. 45 del 19/2/2004 è stata affidata la fase di riscossione dell’I.C.I alla società Gestor s.p.a., la quale ha attivato un conto corrente postale ai fini del versamento dell’imposta ( n. 54567490);

8)      La presente deliberazione, con separata ed unanime votazione viene dichiarata immediatamente  eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del T.U.E.L.                         

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI TREPUZZI

(Provincia di Lecce)

 

 

 

 

 

Approvato con

delibera del

Consiglio Comunale

n._____ del ________

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA

COMUNALE SUGLI IMMOBILI

 

 

 

 

 

 


 

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1.       Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 al fine di disciplinare l’applicazione nel Comune di TREPUZZI dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) assicurando la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

 

Art. 2

PRESUPPOSTO

2.       Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

 

Articolo 3

DESCRIZIONE DI FABBRICATI E AREE

1.      Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:

a)      per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato od accatastato;

b)      per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità' di espropriazione per pubblica utilità. Ai fini della individuazione della edificabilità è sufficiente che lo strumento urbanistico generale risulti semplicemente adottato dal comune, ancorché non ancora approvato dalla regione, senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che sia stato adottato anche lo strumento attuativo del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro- silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. L’attribuzione della natura edificabile viene comunicata al proprietario mediante servizio postale, con modalità idonee a garantire l’effettiva conoscenza da parte del soggetto passivo.

c)      per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

 

Articolo 4

SOGGETTI PASSIVI

1.      Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all’articolo 2 ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2.      Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

3.      Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

 

Articolo 5

SOGGETTO ATTIVO

1.      L'imposta è accertata liquidata e riscossa da questo Comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio. L'imposta non si applica per gli immobili di cui questo Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

2.      In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

 

Articolo 6

FABBRICATI RURALI

1.      Non sono soggetti all’imposta i fabbricati o porzioni di fabbricati, destinati all’edilizia abitativa, riconosciuti fiscalmente rurali, purché vengano soddisfatte integralmente tutte le seguenti condizioni:

a)      Il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero detenuto dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l’immobile è asservito, sempreché tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche, o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;

b)      L’immobile deve essere utilizzato quale abitazione principale o per funzioni strumentali all’attività agricola, dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento, ovvero dalle persone addette all’attività di alpeggio in zone di montagna;

c)      Il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra, ovvero la funghicoltura od altra coltura intensiva, ovvero, il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n, 971, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati.

d)      Il volume di affari derivante da attività agricola del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Il volume di affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto si presume pari al limite massimo di cui all’articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633(b).

e)      I fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (c), adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 (d), e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

 

2.      Ai fini fiscali, sono considerate rurali le costruzioni strumentali per l’esercizio di quelle attività agricole espressamente previste dall’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai medesimi fini, devono essere considerate rurali anche le costruzioni destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché quelle destinate allo svolgimento dell’attività di agriturismo.

 

 

Articolo 7

BASE IMPONIBILE

1.      Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all’articolo 3.

2.      Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Limitatamente ai fabbricati classificati nel gruppo catastale “B”, il moltiplicatore va rivalutato nella misura del 40 per cento.

3.      Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando gli appositi coefficienti. I predetti coefficienti sono aggiornati annualmente. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con Decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4.      Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

5.      In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

6.      Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale iscritto in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.

 

Articolo 8

DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA E DELL’IMPOSTA

1.      L'aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo allo stessa annualità. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l’anno precedente.

 L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore né superiore ai limiti stabiliti per Legge  e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili anche diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.

 

2.      Il Comune può deliberare un’aliquota ridotta nella misura minima di legge,  per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

3.      L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.

4.      Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del Decreto – Legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 ottobre 1996, n. 556.

 

Articolo 9

ESENZIONI

1.      Sono esenti dall'imposta:

a)     gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonchè dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Unità Sanitarie Locali, dalle Istituzioni Sanitarie Pubbliche Autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n.833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b)     i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c)      i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d)     i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto,

e)     i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f)        i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g)     i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h)      i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i)        i fabbricati posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che le medesime non abbiano esclusivamente natura commerciale.

 

2.      L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

 

Articolo 10

RIDUZIONI, DETRAZIONI DELL’IMPOSTA

1.       Spetta al Consiglio comunale determinare le aliquote e le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di Legge ( e le eventuali riduzioni di imposta) relative all’abitazione principale.

2.       Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario ha la propria residenza anagrafica.

3.       In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione d’imposta, sono equiparate all’abitazione principale:

- l’abitazione concessa dal soggetto passivo di imposta in uso gratuito a parenti in linea

retta  entro il 1° grado,  a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente e che i contratti delle utenze domestiche siano intestati ad essi o ad un componente il nucleo familiare residente nell’abitazione ed in regola con il pagamento della tassa rifiuti solidi urbani;

sono equiparate all’abitazione principale ai soli fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta:

- l’abitazione data in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale sino al 2° grado, a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente e che i contratti delle utenze domestiche siano intestati ad essi o ad un componente il nucleo familiare residente nell’abitazione ed in regola con il pagamento della tassa rifiuti solidi urbani.

Nell’ipotesi in cui l’immobile concesso in uso gratuito appartenga a diversi soggetti e sia utilizzato solo da alcuni di essi come abitazione principale, la relativa detrazione spetterà pro quota esclusivamente gli effettivi utilizzatori, indipendentemente dalla quota di possesso.

La predetta agevolazione è subordinata alla presentazione da parte del proprietario, o del titolare del diritto reale di godimento, di un’autocertificazione entro il 20 dicembre dell’anno in cui si ha diritto all’agevolazione e  rimane valida anche per gli anni seguenti.  corredata dalla copia dell’autodenuncia presentata ai fini T.A.R.S.U. o di copia dell’ultima cartella esattoriale pagata da colui che beneficia dell’immobile e ne fa uso; Per usufruire della predetta agevolazione è necessario, altresì, autocertificare la residenza anagrafica di chi utilizza l’immobile oggetto di agevolazione a far data da 01 gennaio del relativo anno d’imposta.

4.       L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

5.       Si applica l’aliquota del  5,5 per mille per gli immobili locati ad uso abitativo, coloro che beneficiano di tale aliquota devono presentare entro il termine del 20 dicembre dell’anno in cui si ha diritto all’agevolazione, pena la decadenza del beneficio, apposita autocertificazione all’ufficio I.C.I. nella quale indicano gli estremi catastali dell’immobile locato e gli estremi di registrazione del relativo contratto d’affitto. Detta dichiarazione vale per l’intera durata del contratto e deve essere rinnovata ad ogni rinnovo del contratto di locazione anche se tacito.

6. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera d) D.Lgs. 446/1997, le pertinenze dell’abitazione principale usufruiscono dell’aliquota prevista per la stessa.

La pertinenza è considerata parte integrante dell’abitazione principale anche se distintamente iscritta in Catasto, purché appartenente al medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull’abitazione e purché sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Alla pertinenza si applica la detrazione solo per la quota eventualmente non già assorbita

dall’abitazione principale.

7          I richiedenti la maggiore detrazione che appartengono alla categoria dei pensionati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e dei nuclei familiari al cui interno sia presente un disabile con percentuale di inabilità non inferiore al 100%, fermo restando il limite di reddito stabilito annualmente dal Consiglio comunale, devono allegare all’istanza, disponibile presso l’Ufficio I.C.I., certificazione o autocertificazione comprovante il diritto alla concessione del beneficio. Tale istanza deve essere presentata, a pena di non concessione del beneficio, entro il termine fissato per la scadenza della rata di saldo I.C.I.

8        Le imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione ed alienazione di immobili applicano l’aliquota ridotta al 4 per mille per un periodo di 3 anni per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzato per la vendita e non vendute ai sensi del 1° comma dell’art.8 del D.L.vo 30/12/92 n.504 così come modificato dalla Legge 23 Dicembre 92 n.662.

 

 

TERRENI CONDOTTI DIRETTAMENTE.

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, purchè dai medesimi condotti, non sono soggetti all'imposta quando la superficie degli stessi rilevabile attraverso documenti catastali non supera i 1.500 mq.

 

Articolo 12

VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

1.        L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 4 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

2.        I soggetti indicati nell'articolo 4 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta, in ogni caso, nella facoltà del contribuente versare l'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro la data prevista per il versamento dell’acconto.

 

L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante versamento su conto corrente postale, o mediante utilizzo della Delega F24. In aggiunta alle citate modalità di versamento, il Comune può avvalersi di altre forme telematiche consentite dai sistemi bancari e postali. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione non è superiore a € 0,49 o per eccesso se è superiore.

 

E’ richiesta la presentazione della dichiarazione ICI, nel caso in cui il contribuente voglia far valere il diritto a ottenere riduzioni d’imposta (fabricati inagibili o inabitabili). L’obbligo permane quando gli elementi rilevanti per il tributo dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche.

 

3.        Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, deve presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

 

Articolo 13

ACCERTAMENTO

1.      Il comune, in caso di riscontro di irregolarità, può emettere due atti impositivi:

a)     l’avviso di accertamento in rettifica per rettificare le dichiarazioni incomplete o infedeli e per rettificare parziali o ritardati versamenti;

b)     l’avviso di accertamento d’ufficio per contestare l’omissione della dichiarazione e  dei versamenti.

Il Comune, dopo aver accertato le irregolarità, procede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, di un apposito avviso di accertamento motivato. L’avviso di accertamento in rettifica e d’ufficio è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Sulle somme dovute si applicano gli interessi nella misura del 2,50 per cento annuale, con maturazione giorno per giorno.

2.      Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

3.      Con delibera della Giunta comunale è designato un Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.


Articolo 14

RISCOSSIONE COATTIVA

1.      Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate nel comma 3 dell'articolo 12, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante Ingiunzione Fiscale secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910, e successive modificazioni. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

 

Articolo 15

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1.      Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

2.      È riconosciuto il diritto al rimborso, entro i termini di cui al comma 1, anche dell’imposta versata per le aree che successivamente sono divenute inedificabili a seguito di atti amministrativi, quali varianti apportate agli strumenti urbanistici generali od attuativi , nonché di vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi che impongano la inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l’imposta. Condizioni per aver diritto al rimborso sono:

a)     che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale o delle sue varianti;

b)     che non vi sia stata utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell’area interessata o di una parte di essa, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all’abuso;

c)      che non risultino in atto azioni, ricorsi o quant’altro avverso l’approvazione dello strumento urbanistico generale e delle relative varianti;

3.      Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del 2,50 per cento annuo, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

4.      Il Funzionario Responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito del medesimo con quelle a credito, ancorché riferite a tributi o ad annualità diverse.

 

Articolo 16

LIMITI PER VERSAMENTI E RIMBORSI

1.      Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio dell’economicità dell’azione amministrativa, si dispone l’esonero dal versamento qualora l’importo relativo ad un singolo anno d’imposta, non sia superiore ad € 12,00.

2.      Il limite previsto nel comma 1 non rappresenta una franchigia e deve intendersi riferito all’ammontare complessivo del debito tributario, ancorché comprensivo di sanzioni e di interessi.

3.      Laddove l’importo risulti non superiore al predetto limite, l’ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva e non dispone rimborsi.

4.      Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nell’ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 13, 16 e 17 del D.lgs n. 472, del 18 dicembre 1997.

5.      Nel caso in cui l’importo complessivamente dovuto sia superiore al suddetto limite, anche con riferimento a più annualità, permane l’obbligo del versamento e della riscossione, anche coattiva e del rimborso.

 

Articolo 17

SANZIONI ED INTERESSI

1.       Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.

2.       Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50% della maggiore imposta dovuta.

3.       Per l’omesso versamento del tributo si applica una sanzione del 30% sulla somma non versata.

4.       Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

5.       Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

6.       La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7.       Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 2,50%, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

8.       Per le irregolarità di carattere formale, non incidenti sull’ammontare dell’imposta, riscontrate nella dichiarazione, non si applica alcuna sanzione.

 

Art. 18

Ravvedimento operoso

1.         L’omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta può essere regolarizzato, a condizione che le violazioni in oggetto non siano già state constatate e che non siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, versando contestualmente:

-         l’imposta o la differenza d’imposta dovuta;

-         una sanzione pari al:

3,75% sull’ammontare dell’imposta omessa, insufficiente o tardivamente versata, se la regolarizzazione avviene entro trenta giorni dalla data di scadenza stabilita dalla legge;

-         gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato.

Se il versamento avviene entro 30 gg. dalla scadenza, sui bollettini ordinari, si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 3,75% e interessi dello 0,007% giornaliero.

Se il versamento avviene entro 1 anno dalla scadenza, sui bollettini ordinari, si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 6% e interessi dello 0,007% giornaliero.

 

2.         La presentazione tardiva della dichiarazione o denuncia di variazione entro i 90 giorni decorrenti dal giorno di scadenza stabilito dalla legge, semprechè la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza, può essere regolarizzata:

-         con il versamento, nei 90 giorni decorrenti dal giorno di scadenza stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione, dell’imposta dell’anno precedente che risulta ancora dovuta sulla base della dichiarazione tardivamente prodotta, degli interessi moratori sull’imposta calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e della sanzione amministrativa del 12,5% del tributo dovuto;

-         presentando entro il termine sopraccitato la dichiarazione o denuncia di variazione, con allegata fotocopia della ricevuta di versamento, scrivendo nelle “annotazioni” la seguente frase: ”Ravvedimento operoso per tardiva presentazione di dichiarazione” e specificandovi le parti, della somma complessivamente versata, riguardanti rispettivamente l’imposta, gli interessi e la sanzione.

 

Articolo 19

CONTENZIOSO

1.      Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, e successive modificazioni.

 

Articolo 20

INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE

1.       In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta prima della determinazione formale dell’indennità, qualora il valore dichiarato risulti contrastante con la normativa vigente ed inferiore all’indennità di espropriazione come determinata in base alla normativa di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

 

Articolo 21

DISPOSIZIONI FINALI

1.       Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalle leggi vigenti per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili ed ogni altra normativa applicabile al tributo.

 

Articolo 22

EFFICACIA

Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2008.