Prot.  n. 2520   del  5.7.2011

 

COMUNE DI OLIVETO LUCANO

 

Provincia di Matera

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 27    del  27.6.2011

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OGGETTO: Approvazione aliquote ICI anno 2011.

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            L' anno duemilaundici , il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 17.00 , in Oliveto Lucano e nel Centro Anziani di via della Libertà, convocato   a seguito di avvisi scritti e notificati al domicilio dei Consiglieri ai sensi dell'art. 30 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria  in seduta pubblica di 1^ convocazione .

 

A seguito di appello nominale dei Consiglieri, sono risultati:         

 

 

 

 

P

A

1)TREVIGNO Anna

Sindaco

x

 

2) SPINELLI Giacomo

Consigliere

x

 

3) GAROFALO Cipriano

Consigliere

 

x

4) SICA Giuseppe Giulio

Consigliere

x

 

5) ALBANO Maria        

Consigliere

x

 

6) DEUFEMIA Maria Teresa

Consigliere

x

 

7) RAGO Maria Isabella

Consigliere

x

 

8) RADICCHI Giuseppina

Consigliere

 

x

9) SPINELLI Francesco

Consigliere

x

 

 

TOTALE

7

    2

 

 

            Presiede la seduta la dott.ssa Anna TREVIGNO  - Sindaco

 

 

            Assiste  alla seduta il Segretario Comunale  dott.ssa Giuseppina MUSTO,  la quale  ha curato la redazione del presente verbale.

 

            Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, essendo presenti  n. 7 consiglieri su 9 , dichiara valida ed aperta la seduta ed invita i convocati ad esaminare la proposta  iscritta all'ordine del giorno per la conseguente adozione.

                     

 

 

 

             Aperta la discussione sull' argomento regolarmente iscritto al punto 6 dell'ordine del giorno il Presidente riferisce  che l’art.1 – comma 156 della legge finanziaria 2007 prevede, con espressa modifica all’art. 6, comma 1, del D. Lgs n. 504/1002, che la competenza a determinare l’aliquota ICI sia del Consiglio Comunale.

Si procede con la votazione che dà il seguente risultato:

Presenti    7        Votanti  7    Voti favorevoli  7   Voti Astenuti  /  (   ) Contrari   //

 

                                                         IL CONSIGLIO COMUNALE

 

UDITA la relazione illustrativa del Sindaco - Presidente ;

            VISTO l’art. 1 – comma 156 della legge n. 296/2006 il quale prevede che la competenza a determinare l’aliquota ICI sia del Consiglio Comunale;

VISTO il D. Lgs 30 dicembre 1992, n.504 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I.;

VISTI gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l’art. 1 del  D.L. n. 93/2008, pubblicato sulla G.U. del 28.5.2008 riguardante l’esenzione ICI sulla 1^ casa;

 

PRESO ATTO che l’art. 77 bis, comma 30, del D.L.n. 112/2008, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133, dispone:” resta confermata per il triennio 2009/2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2001, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello stato di cui all’art. 1, comma 7 del d.L. 27.5.2008,n. 93…”, ad eccezione della TARSU;

 

                   RITENUTO, pertanto, di dover stabilire le aliquote  per determinare l’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2011 , ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 504/92, confermando quanto già stabilito per l’anno 2010 con  deliberazione di C.C.  n. 13 del 3.5.2010, nel modo seguente:

1) 7 per mille aliquota ordinaria, per gli immobili di proprietà di cittadini non residenti;

2) 5 per mille aliquota principale per le seguenti tipologie di immobili di proprietà di cittadini residenti:

a)  Unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi, limitatamente alle categorie cat. A1,A8 ed A9

b) aree fabbricabili

c) tutte le rimanenti categorie catastali

            e) detrazione 1^ a                            d) detrazione pari ad € 103,29 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale

                                                                         di  categorie catastali A1,A8 ed A9, escluse dal beneficio di esenzione ICI;                                                                    

VISTI i pareri richiesti ed espressi in relazione allo specifico contenuto del provvedimento  , ai sensi del 1 ° comma, art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'esito della votazione riportato in narrativa:


D E L I B E R A

 

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato


1) Di approvare le aliquote dell' I.C.I. - imposta Comunale sugli Immobili, in questo

Comune, con effetto dal 1° gennaio 2011 , come da prospetto che segue, preso atto dell’abolizione dell’ICI sulla 1^ casa, confermando le aliquote  dell’anno 2010:

 

 

 


ALIQUOTA RIDOTTA pari al CINQUE PER MILLE  per le seguenti categorie di immobili di proprietà dei cittadini residenti:

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi, limitatamente alle categorie cat. A1,A8 ed A9

- aree fabbricabili

- tutte le rimanenti categorie catastali

 2) di stabilire nella misura  di € 103,29 la detrazione per la 1^  abitazione, limitatamente alle categorie cat. A1,A8 ed A9, escluse dal beneficio di esenzione ICI sulla 1^ casa ;

3) di fissare, ai fini dell’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili nell’anno 2011, l’ ALIQUOTA ORDINARIA pari al SETTE PER MILLE per tutti gli immobili e/o aree fabbricabili posseduti dai non residenti;

                                                                     4) di rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 134 - c. 4 - del D.Lgs 267/2000, con separata votazione espressa per alzata di mano con voti favorevoli   7  su  7 componenti il consiglio comunale presenti e votanti.