VISTO l'art 6 del D.Lgs. del 30/12/1992 n.504, così come modificato dall'art.3, comma 142 della Legge 23/12/1996 n.662, in forza del quale i Comuni sono tenuti a determinare annualmente l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) ed in mancanza è da intendersi applicata l'aliquota minima del 4 per mille;

 

      VISTO che lo stesso articolo 3, comma 55, della Legge 23/12/1996 n.662, prevede la possibilità di graduare le aliquote o la detrazione per le abitazioni principali;

 

      RILEVATO che alla determinazione delle aliquote dei tributi e delle imposte si deve provvedere necessariamente entro la data di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

 

      VISTO il comma 155 della Legge 23 dicembre 2005, n.266, Legge Finanziaria 2006, che ha differito al 31 marzo 2006 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 degli Enti Locali;

 

      VISTO il decreto 27 marzo 2006 del Ministero dell’Interno con ilo quale è stato prorogato al 31 maggio 2006 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 degli Enti Locali.

      RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.101 del 30/04/2005, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, 4°comma del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n°267, con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni per l'anno 2005, di seguito indicati:

-          aliquota ordinaria del 7 per mille;

-          aliquota ridotta del 6,5 per mille;

-          aliquota differenziata del 5,5 per mille, limitatamente ai soggetti inabili totali,

-          la detrazione per l'abitazione principale viene fissata in € 103,29.

      RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 15/04/2003, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, 4°comma del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n°267 con la quale è stata determinata l'aliquota I.C.I. differenziata per l'abitazione principale, pari a 5,5 per mille limitatamente ai soggetti inabili totali;

      VISTO il Regolamento per la disciplina  dell’Imposta Comunale sugli Immobili, adottato con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n.58 del 29/11/1998, esecutiva ai sensi di legge;

      RICHIAMATA la deliberazione n.31 del 20/03/2002 del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, ad oggetto: ”Modifica del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili”, nella quale, tra l’altro, si stabiliva che:

-          l’equiparazione alla prima casa di una ed una sola unità immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta sino al primo grado ed al coniuge separato o divorziato, non opera ai fini della detrazione di € 103,29, stabilita per l’abitazione principale;

-          è equiparata all’abitazione principale una ed una sola pertinenza destinata in modo durevole al servizio dell’abitazione principale. Si considera pertinenziale l’unità immobiliare iscritta nelle categorie catastali C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse  ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili) sebbene ubicata in edifici diversi da quello in cui è situata l’abitazione principale.

      VISTA la Legge del 23/12/2005 n.266, Legge Finanziaria per l’anno 2006;

      VISTO l'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n°267;

      RILEVATO che, ai sensi dell'art.49, 1° comma del TUEL approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n.267, sono stati richiesti ed ottenuti sulla presente proposta deliberazione i pareri favorevoli:

a)      dal Responsabile dell'Ufficio Tributi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;

b)      dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Con voti unanimi resi nei modi e termini di legge

 

                                                                         DELIBERA

1. Di non apportare alcuna variazione alla detrazione già in vigore nell’anno 2005 (€ 103,29).

2. Di confermare per l'anno 2006 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nelle      seguenti misure:

A) Immobili adibiti ad abitazione principale:

·         5,5 per mille aliquota differenziata limitatamente ai soggetti inabili totali;

·         6,5 per mille aliquota ridotta:

  1. per le persone fisiche e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
  2. per le pertinenze, "limitatamente ad una e una sola unità”, riguardante l’immobile classificato o classificabile nelle categorie C/2, C/6, C/7, ai sensi dell'art.3, comma 56, della Legge n.662/96;
  3. per i cittadini non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

·  si considera adibita ad abitazione principale e si applica pertanto l'aliquota agevolata del 6,5 per mille, ma non la detrazione di € 103,29, una ed una sola, unità immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta sino al primo grado e al coniuge, ancorché separato o divorziato.

B) Per tutti gli altri immobili:

·         7,0 per mille aliquota ordinaria

3. Di precisare che, anche per l'anno 2006, la misura della detrazione per l'abitazione principale consiste nell'importo di € 103,29, intendendo per abitazione principale tutte le fattispecie delle lettere a), b), c) del punto 2 del presente deliberato.

 

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Ufficio Ragioneria ed all'Ufficio Tributi per gli adempimenti di competenza.

 

SUCCESSIVAMENTE

 

Ritenuta l’indilazionabile urgenza di provvedere;

 

Visto l’art.134, 4° comma del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n°267;

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

A VOTI UNANIMI

 

 Dichiara immediatamente esecutiva la presente deliberazione.