VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. n.446/97;

VISTI gli artt.42 e 48 del D. Lgs. N.267 del 18/08/2000;

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

VISTA la relazione del dirigente del settore finanze tributi che è di seguito riportata: “L’I.C.I. costituisce la fonte primaria nell’ambito della finanza propria dell’ente locale e ne determina, in gran parte, l’autonomia finanziaria. L’I.C.I. si caratterizza per la base patrimoniale imponibile in costante fisiologico incremento, quale diretta conseguenza dell’accumularsi della ricchezza immobiliare urbana. E’ bene sottolineare tuttavia che all’incremento della base imponibile (valore catastale UU.II.UU.; valore venale delle aree edificabili) non corrisponde necessariamente un incremento del gettito, dato che quest’ultimo è la risultante della interazione base imponibile/aliquote (per le quali la legge – D. Lvo n.504/92 –impone limiti massimi e minimi invalicabili).

Relativamente all’esercizio finanziario spirato, l’imposizione I.C.I. è stata caratterizzata dai seguenti elementi:

► Aliquota agevolata 1^ abitazione e relative pertinenze (circa 19.000 unità) 5 per mille;

► aliquota agevolata per i fabbricati merce 4 per mille;

► aliquota ordinaria 7 per mille;

aliquota pari al 9 per mille per le abitazioni non locate;

detrazione fiscale 1^ abitazione € 114,00 (la 1^ abitazione usufruisce di ulteriori detrazioni tutte cumulabili, nel caso di presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap ex legge n.104/92(€51,65) o reddito del nucleo familiare che non superi il minimo INPS (€ 51,65).

Nella ipotesi di una imposizione ICI costruita per l’anno 2005 in base agli stessi elementi tecnico-impositivi applicati per l’esercizio finanziario 2004 può ragionevolmente prevedersi un incremento del corrispondente gettito in ragione prevalentemente dell’incremento delle unità immobiliari accatastate che compensa ampiamente la diminuzione del gettito in conseguenza della riduzione dell’imponibile corrispondente alla aree edificabili.

Ora, il gettito revisionale I.C.I. per l’anno 2005 va costruito tenendo conto degli elementi tecnico-strutturali come di seguito spiegati:

► base patrimoniale imponibile complessiva come da prospetto dati statistici relativo agli immobili presenti nella banca dati del Ministero dell’economia e delle finanze;

► aliquota agevolata inferiore al minimo (4 per mille) per le abitazioni di cui all’art.2 legge n.431/98 (locazioni definite da accordi territoriali); ovvero maggiorata in misura non superiore al 2% e, quindi, in misura non superiore al 9 per mille, per gli immobili non locati, art. 2,c4, L. n.431/98;

► aliquota agevolata non superiore al 4 per mille per le consistenze edilizie realizzate da imprese e costituenti fabbricati-merce;

► aliquota agevolata per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, oscillante tra l’aliquota minima del 4 per mille e quella massima del 7 per mille;

► detrazione dell’imposta relativa all’abitazione principale in misura oscillante tra €103,29 e il corrispondente intero carico imponibile dovuto per l’abitazione principale (attualmente la detrazione è stabilita in €114,00);

► possibilità di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata (già applicata per l’anno 2004).

Giova evidenziare , altresì che:

► organo competente per l’adozione delle aliquote/detrazioni è la Giunta Comunale come definitivamente chiarito dal TUEL, art.48;

 

Riferimenti normativi:

 l'ICI è stata istituita con il d.l.vo n. 504/92 più volte integrato e modificato.

I provvedimenti amministrativi che attualmente legittimano l'ordinamento dell'imposta in questione, sono

-        deliberazione di G.C. n.58 del 14.2.2002;

-        deliberazione di C.C. n. 29 del 14.03.2002;

deliberazione di G.C. n. 253 dell'8.5.2002 (confermativa delle precedenti).

Si richiama il regolamento comunale approvato dal C.C. il 24.03.1999 con del. n. 16, modificato con del. di C.C. n. 21 il 29.02.2000. “

                                                      IL DIRIGENTE

                                                   Dott. Claudio UCCELLETTI

RILEVATA la necessità di dover  conciliare la complessiva pressione fiscale con l'esigenza di assicurare l'equilibrio del bilancio di previsione 2005, al fine di garantire all’Ente l’acquisizione dei mezzi  finanziari per soddisfare i bisogni della collettività rappresentata, come dettagliatamente illustrato nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio annuale di previsione per l’anno 2005, adottando le aliquote, le  agevolazioni  e detrazioni, per determinare presuntivamente in               9.568.584,00 l’imposta comunale sugli immobili;

Ritenuto di dover stabilire le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni per determinare l’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005, nel modo seguente:

- 7 per mille aliquota  base ordinaria;     

- 5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, tenuto conto che il reddito prodotto dai fabbricati destinati ad abitazione principale del soggetto passivo è un reddito figurativo, che l'abitazione è un bene di primaria importanza;

- 9 per mille per le abitazioni non locate da almeno due anni, comprese quelle concesse in comodato gratuito. L’avvenuta locazione deve essere provata mediante trasmissione, all’Ufficio Tributi, di copia fotostatica del contratto registrato recante gli estremi della registrazione;

 - Detrazione di € 114,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per tutti i contribuenti beneficiari, ex art. 8 comma 2 del D.Lgs. n. 504/92 e successive modifiche e integrazioni;

- ulteriore detrazione, cumulabile con quella base,  di €51,65 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dai contribuenti nel cui nucleo familiare sono presenti disabili, ai sensi della legge n.104/92, nonché per i nuclei familiari il cui reddito, derivante esclusivamente da pensione, non superi l’importo minimo erogato dall’INPS.

 

Ritenuto opportuno considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Ritenuto inoltre, di dover destinare l’uno per cento del maggior gettito derivante dal recupero dell’evasione fiscale e dell’elusione del tributo medesimo a compensi incentivanti per il personale dell’Ufficio tributi, ai sensi dell’art.3, comma 57, della L.23/12/1997 n.662 e dell’art.59, comma 1 lett.p) del D.Lgs. n.446 del 15/12/1997 nonché dell’art.31 del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI.

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.49, D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

A VOTI unanimi, resi nelle forme di legge;

 

D E L I B E R A

 

-        La premessa costituisce parte integrante  del  presente dispositivo;

 

- di stabilire le aliquote, le agevolazioni e detrazioni, per determinare l’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005, nel modo seguente:

 

1) 7 per mille aliquota base ordinaria;

 

2) 5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune,

 

3) 9 per mille per le abitazioni non locate da almeno due anni, comprese quelle concesse in comodato gratuito. L’avvenuta locazione deve essere provata mediante trasmissione, all’Ufficio Tributi, di copia fotostatica del contratto registrato recante gli estremi della registrazione;

 

4) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o d’usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti abitata;

        

5)di stabilire la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo dell’imposta in € 114,00 per tutti i contribuenti beneficiari, ex art. 8 comma 2 del D.Lgs. n. 504/92 e successive modifiche e integrazioni;

l’ulteriore detrazione, cumulabile con quella base,  di €51,65 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dai contribuenti nel cui nucleo familiare sono presenti disabili, ai sensi della legge n.104/92, nonché per i nuclei familiari il cui reddito, derivante esclusivamente da pensione, non superi l’importo minimo erogato dall’INPS.

 

 

- di dare   atto   che il responsabile   del   procedimento amministrativo è il Dr. Antonio VENTRELLA, funzionario responsabile I.C.I.;         

 

- copia della   presente   deliberazione sarà   inviata   al concessionario della riscossione;