PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

D E L I B E R A

1) Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

2) Di determinare le seguenti aliquote dell’I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, con effetto dal 1°

Gennaio 2010:

- aliquota ridotta pari al 4 per mille, da applicare:

a) alle persone fisiche soggetti passivi e ai soci di cooperativa edilizia a proprietà indivisa per

l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, sempre che tale unità

immobiliare non rientri tra quelle considerate esenti ai sensi dell’art. 1, comma 2 della L. n.

126/2008;

b) ai locali di pertinenza dell’abitazione principale utilizzati dai soggetti ed alle condizioni di

cui ai punto a);

c) ai terreni agricoli;

- aliquota ordinaria pari al 7 per mille, da applicare ai soggetti passivi ed agli immobili che non

rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni;

3) Di stabilire nella misura del quattro per mille (4%o), per un periodo non superiore a due anni,

l’aliquota per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto

esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione o l’alienazione di beni. Per beneficiare dell’aliquota

agevolata l’impresa deve effettuare immediata dichiarazione al Comune della data di ultimazione della

costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione

dell’immobile l’impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data del

contratto. L’aliquota stabilita dal presente Capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione

a quella del contratto di vendita;

4) Di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del

soggetto passivo e non considerata esente ai sensi dell’art. 1, comma 2 della L. n. 126/2008, sono

detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il

quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più

soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la

destinazione medesima si verifica. Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche alle

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione

principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per

le case popolari;

5) Di stabilire che la detrazione totale per i soggetti portatori di handicap, di cui all’art. 11 del vigente

regolamento per la gestione dell’I.C.I., è pari ad Euro 129,11

6) Di stabilire che l’imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili

od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene

accertata la sussistenza di tali condizioni dall’ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del

proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha

facoltà di presentare apposita dichiarazione, nella quale deve dichiarare la data d’inizio delle

condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo

di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o

restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può

effettuare accertamenti d’ ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

7) Di disporre che siano attuate tutte le iniziative per la più ampia conoscenza delle nuove tariffe da

parte degli utenti del servizio.