PER L´ANNO 2011 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2010

estratto deliberazione consiglio comunale n. 8 del 25/02/2011 - determinazione aliquote ici anno 2011:

IL CONSIGLIO COMUNALE

OMISSIS

-Visto l’articolo 1,comma 69 della legge n. 296 del 27/12/2006 ( legge finanziaria 2007 ), il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relativi ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

-Visto l’art. 1 comma 1 del D.L. 27.05.2008 n. 93 convertito in legge n. 126 del 24.07.2008, che prevede, a decorrere dell’anno di imposta 2008, l’esclusione dell’Imposta Comunale sugli Immobili dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad esclusione degli immobili con categoria A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di € 103,29, rapportata al periodo di utilizzo;

 

OMISSIS

Con 8 voti favorevoli e 1 astenuto (Caruso),

 

                                                                                                                   DELIBERA

                                                                                        OMISSIS

 

-      di determinare, per l’anno 2011, l’aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,7 ( quattro virgola sette ) per mille; 

-      di approvare e confermare la detrazione dell’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 103,29, rapportata al periodo dell’anno in cui si protrae tale destinazione; 

-      di dare atto che oltre all’applicazione dell’aliquote saranno applicate le detrazioni, esenzioni, agevolazioni ed obblighi previsti dalla vigente normativa in materia;

 

                                                                                 OMISSIS

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.