DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 11 del 30.03.2007

 

Prot. n° 2463  del 04 Aprile 2007

 

OGGETTO: Approvazione Aliquote I.C.I. per l’anno 2007.

 

 

Durante la trattazione dell’argomento in oggetto esce dall’aula il Sindaco Alessio Beniamino.

I consiglieri presenti sono 10.

Il Sindaco illustra l’argomento in oggetto facendo notare che viene proposto il mantenimento della stessa aliquota dell’anno 2006, con qualche modifica per in non residenti.

Il consigliere Mustica  Rocco chiede di sapere se è stato quantificato il maggior gettito dell’imposta per l’anno  2007  e se c’è stato un ampliamento della base imponibile rispetto agli anni precedenti.

Viene risposto che si prevede un aumento da  5.500,00 a 6.500,00 euro.

Mustica afferma che dalla documentazione agli atti non si può valutare le varie variazioni al bilancio.Ci vorrebbe il PEG per esaminare in particolare le varie parti di bilancio.

Invita l’esecutivo a consentire ai vari consiglieri di poter valutare gli atti.

Il Sindaco risponde che la documentazione è da tempo depositata in ragioneria e si poteva chiedere a quest’ufficio ogni utile chiarimento.

Mustica replica che è da un anno,nonostante l’impegno del Vice Sindaco, che abbiamo chiesto  documenti e non ci sono stati dati.

Il consigliere Mezzatesta Giuseppe nota che per il secondo anno consecutivo questa maggioranza non rispetta le promesse fatte durante la campagna elettorale. Era stata promessa una  riduzione delle tasse e adesso notiamo un loro aumento. Ha  l’impressione che l’incremento del gettito sia stato sottovalutato e si poteva utilizzare il reale incremento dei non residenti a vantaggio dei cittadini di Molochio. Si augura che il governo centrale venga in aiuto ai cittadini con l’esenzione dell’ICI sulla prima casa. (Si allontana dall’aula il Sindaco Alessio Beniamino. I consiglieri presenti sono 10).

Il Presidente invita il Consiglio Comunale a votare sulla proposta

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

            Visto il titolo I° - Capo I° - del decreto Leg.vo n° 504 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina l’istituzione dell’ICI, Imposta Comunale sugli Immobili dall’anno 1993;

            Visto l’art. 6 Comma 2 del predetto Decreto, che stabilisce che i Comuni possono applicare una aliquota unica dal 4 al 7 per mille e che in caso di mancata determinazione da parte degli stessi si applica comunque il 4 per mille;

            Visti gli articoli 54 e 58 del Decreto Leg.vo n° 446 del 15.12.1997;

            Vista la delibera G.M. n° 15 del 08.03.2006, con la quale sono state approvate le aliquote I.C.I. e le modalità applicative per l’anno 2006;

            Visto il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con delibera C.C. n° 16 del 22.02.1999;

            Visto il Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I., approvato con delibera C.C. n° 17 del 27.02.1999, modificato con delibera C.C. n°  51 del 21.12.2000;

            Visto, altresì, l’art. 53, Comma 16 della legge n° 388 del 29.12.2000, con il quale viene previsto che il termine per l’approvazione delle tariffe e l’aliquota d’imposta per i tributi locali è stabilito entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione;

            Atteso che con Decreto del Ministero dell’Interno del 30.11.2006, pubblicato sulla G.U. n° 287 del 11.12.2006, si rinvia il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2007 al 31.03.2007;

            Visto il comma 156 art. 1 della Legge 27.12.2006 n° 296 (legge finanziaria 2007) che individua nel consiglio comunale l’organo competente ad approvare le aliquote ICI;

           

            Vista la deliberazione della G.M. n. 26 del 14.03.2007 con la quale vengono proposte al consiglio comunale le aliquote ICI per l’anno 2007;

            Ritenuto di dovere fare propria la proposta della Giunta Comunale;

            Con N° 8 voti favorevoli e N. 2 contrari

 

DELIBERA

 

1-     Di approvare, con effetto dall’01.01.2007, in tutto il territorio comunale le seguenti aliquote I.C.I:

a)      per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale aliquota del 5,50 per mille;

b)      per persone fisiche, soggetti passivi ed i soci cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale – aliquota del 5,5 per mille;

c)      per le persone fisiche , soggetti passivi, per le unità immobiliari dagli stessi posseduti in aggiunta all’abitazione principale locata ad un soggetto che non utilizza come abitazione principale e per gli immobili diversi dalle abitazioni – aliquote del 5,5 per mille;

d)      per gli immobili posseduti dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/91 iscritti nel registro istituito dalle Regioni, e le cooperative sociali di cui alla legge 381/91, iscritte nell’albo regionale – aliquota del 5,5 per mille;

e)      per le persone fisiche, soggetti passivi, per le unità immobiliari dagli stessi posseduti in aggiunta all’abitazione principale concessi a titolo gratuito ai propri figli e/o familiari utilizzati come abitazione principale – aliquota del 5,5 per mille;

f)        per le persone fisiche non residenti, soggetti passivi, per le unità immobiliari possedute – aliquota del 6,5 per mille;

2 – L’imposta è ridotta ai sensi dell’art. 6 del regolamento per l’applicazione dell’ICI, del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n° 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

3 – Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58, comma 4 del D.lgs. 15.12.1997, n° 446;

4 – Di riservarsi gli altri adempimenti eventuali previsti dal citato D.lgs. 504/92, al momento in cui gli stessi risulteranno necessari;

5 – Di dare atto che il responsabile dell’ICI deve provvedere ai sensi di legge a tutti gli atti consequenziali per gli adempimenti del presente deliberato;

6 – Di confermare la detrazione per la prima casa in € 154,94.

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Dopo la votazione rientra in aula il Sindaco (presenti 11) e ricorda che nell’anno 2006 l’ICI è stata ridotta del 0,5% anche per i non residenti – Quest’anno è stata corretta questa parità di tassazione differendola per i non residenti. – Si dispiace di non avere trovato gli atti con cui la vecchia Amministrazione aveva aumentato l’ICI.

Mustica risponde che la vecchia Amministrazione ha mantenuto l’ICI al 5,5% ad eccezione di un anno in cui è stata portata al 6%.