1)-di approvare la narrativa che precede;
 
2)-di applicare per l’anno 2005 l’aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille;
 
3)-di confermare la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di euro 103,29, rapportate al periodo dell’ anno durante il quale si protrae tale destinazione, e nel caso in cui l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
A tal fine si considera abitazione principale:
-           quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto    reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente,.
-         le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;
-         gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
-         l’abitazione locata, con contratto registrato, ad un soggetto che la utilizza come abitazione principale;
-         l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito ai propri figli, che la occupano quale loro abitazione principale
4)-Si dà atto che nella determinazione dell’aliquota e della detrazione, sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
5)-di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell’art. 58 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, per l’applicazione dell’art. 5 del D. Lgs. n° 504/1992 relativo alle modalità di applicazioni dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art. 11 della Legge n° 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° Gennaio dell’anno successivo.