COMUNE DI SAN FERDINANDO

(Provincia di Reggio Calabria)

 

Estratto delibera del Consiglio Comunale

N . 06  RG  DELL’08.03.2007  

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ICI – DETERMINAZIONE

                    ALIQUOTA PER L’ESERCIZIO 2007

   IL CONSIGLIO COMUNALE 

...............omissis.............

D E L I B E R A

 

Di  determinare , per l’anno 2007, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli immobili ( ICI.) nella misura unica  del sei per mille ( 6%°);

di confermare la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di € 103,29, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione , e nel caso in cui l’unità immobiliare è  adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

A tale fine si considera abitazione principale:

Quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro       diritto    reale , ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

 Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad        abitazione principale dei soci assegnatari;

Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi  Case Popolari;

L’abitazione  posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la   residenza in istituti di ricovero  o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione    che la stessa non risulti locata;

L’abitazione concessa in uso gratuito dal possessore  a parenti in linea retta di primo e      secondo grado ;

Si dà atto che nella determinazione dell’aliquota e della detrazione , sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio ;

Di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell’art. 58 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per  l’applicazione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazioni dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori  agricoli a titolo principale le persone iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art. 11 della Legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° Gennaio dell’anno successivo.