DELIBERA

           

 

1.     di determinare per l’anno 2008,  ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili ( I.C.I.), l’aliquota ordinaria del 6 per mille, l’aliquota ridotta del 5 per mille e la detrazione per abitazione principale nella misura di € 103.29 annue;

2.     di approvare l’aliquota ridotta del 5 per mille per l’abitazione principale, così come definita dall’art. 5 del Regolamento Comunale I.C.I.;

3.     di approvare la riduzione dell’imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno, durante il quale sussistono tali condizioni. Che per i criteri di inagibilità o inabitabilità, nonché per le modalità di accertamento, deve farsi riferimento alle disposizioni contenute dall’art. 6 dell’apposito Regolamento I.C.I.;

4.     di approvare l’applicazione dell’aliquota agevolata del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo prevalente l’attività di costruzione e di alienazione di immobile. L’aliquota ridotta è applicata per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato;

5.     di approvare l’aliquota agevolata nella misura del 3 per mille, a favore dei proprietari o titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie, sugli immobili di cui al comma 2, dell’art. 1 del D.Lgs. n. 504/92, che eseguono interventi volti:

a)     Al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

b)    Al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto, anche pertinenziali, oppure all’utilizzazione di sottotetti; l’agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.

     6.  di  stabilire, in  conformità  alle  disposizioni  dettate  dall’art. 1,  commi  5 e  7 d ella  legge 
           n. 244/2007, che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
          del  soggetto   passivo  venga  detratta  un  ulteriore   importo   pari  all’1,33  per  mille  dalla    
          base  imponibile  di  cui  all’art. 5  del  D.Lgs n. 504/92.  L’ulteriore   detrazione,  estensibile   
          anche  alla  eventuale  pertinenza,  non   potrà   essere  comunque  superiore a 200,00  euro  e 
          verrà  fruita  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare e sarà rapportata al  periodo  dell’anno 
          durante il quale  si  protrarrà  la  destinazione di abitazione principale. Nel  caso in cui l’unità                                                                     
          immobiliare dovesse essere adibita ad abitazione principale da parte di più soggetti passivi, la 
         detrazione  spetta  a  ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
          medesima si verifica.                                                              
     7.  di stabilire  che  l’ulteriore  detrazione, ai  sensi  del  richiamato  comma 5,  dell’art. 1)  della    
          Legge  n. 244/2007, non  è  applicabile alle abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, 
          A8  ed  A9  e  non  è  neanche  applicabile  alle  abitazioni   principali,  considerate  tali   per 
          “assimilazione”, da parte del regolamento comunale ICI (art. 5, comma 1, lettera d), e) ed f)-)