COMUNE DI ACI CASTELLO

ALIQUOTE 2005

Deliberazione G.M. n° 139 del 30.12.2004

DETRAZIONE

Delibera C.C. n° 34 del 31.05.2005

Tale detrazione è concessa anche, alle medesime condizioni:

  1. Ai disabili e/o anziani domiciliati in via permanente, in istituti di ricovero o sanitari, la cui unica abitazione risulta non locata oppure sia occupata dal nucleo familiare;
  2. All’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, se nel nucleo familiare del possessore è presente una persona con invalidità accertata di almeno l’80%;
  3. Al cittadino italiano residente all’estero per motivi di lavoro nella cui UNICA abitazione risulti residente il coniuge e i figli a carico;
  4. Al proprietario dell’abitazione, che obbligato dalla legge a risiedere in altro Comune per ragioni di lavoro e/o servizio, non percepisca alcun tipo di detrazione o rimborso dal datore di lavoro, la cui unica abitazione risulti residenza di abitazione principale, dal nucleo familiare del soggetto passivo di imposta;
  5. Agli alloggi IACP concessi in locazione semplice;
  6. Alle coop. edilizie, a proprietà indivisa, per gli alloggi concessi ai soci assegnatari purché non siano propr. di altri immobili o quote di unità immobiliari con base imponibile non superiore a €.2.582,28 -

Per l’applicazione della maggiore detrazione di cui ai superiori punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 gli interessati dovranno presentare apposita richiesta corredata dai documenti giustificativi entro e non oltre il 20 Dicembre 2005, pena la decadenza del diritto.

La detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze ancorché distintamente iscritte in Catasto, è determinata in €. 103,29 per coloro i quali possiedono altri immobili in tutto il territorio nazionale.

L’immobile concesso in uso gratuito a parenti in linea diretta di primo grado, viene considerato come abitazione principale, applicando l’eventuale aliquota ridotta e la detrazione per questa previste, previa presentazione di apposita autocertificazione, entro e non oltre il 31/12/2005.

SI RICORDA INOLTRE CHE:

  1. La prima entro il 30 Giugno 2005, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente;
  2. La seconda dall’1 al 20 Dicembre 2005, a saldo dell’imposta ancora dovuta per l’intero anno 2005 con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.