Delib. di G.M. n° 28 del 13/03/2008

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI

         IMMOBILI E RELATIVA DETRAZIONE PEL ABITAZIONE PRINCIPALE  

         – ANNO 2008

 

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Municipale n.556 del 29.12.2000 esecutiva, è stata determinata, per l'esercizio finanziario 2001, l'aliquota riguardante l'Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del 4.80% per mille per le abitazioni principali e del 5.70% per mille per la tipologia riguardante gli altri fabbricati, le aree fabbricabili, e i terreni, istituita e disciplinata dagli artt.1-18 del Dlgs.30 dicembre 1992 n.504 , e successive modificazioni ed integrazioni;

 

VISTA la Delibera di G.M. n° 24 del 05/02/2002 con la quale sono state rideterminato le aliquote ICI nella misura del 4,80% per l’abitazione principale e del 6% per tutte le altre tipologie di immobili;

 

VISTO l'art. 3 comma 48,51,52, lettera a, della Legge 23 Dicembre 1996 n.662 con il quale a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, le vigenti rendite catastali dei fabbricati urbani, nonché i redditi dominicali dei terreni, devono essere oggetto di rivalutazione rispettivamente del 5% e del 25%;

 

PRESO ATTO  che ai sensi dell'art.3, comma 55, della legge 662 del 23 Dicembre 1996 la detrazione minima prevista dall'art.8, comma 2 del Decreto legislativo 504/92, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ha subito una variazione in aumento passando da € 92,962 a € 103,291;

 

VISTO l’art. 1 comma 5 della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244, il quale ha previsto una ulteriore detrazione sull’abitazione principale nella misura dell’1,33 per mille della base imponibile ICI determinata secondo le disposizioni dell’art. 5 del D.Lgs n. 504/92;

 

RILEVATO che in applicazione al citato dispositivo normativo, i Servizi Tributari hanno quantificato il minor gettito ICI in € 253.471,91 e lo stesso sarà trasferito a questo Ente dal Ministero dell’Interno, giusta certificazione approvata con Decreto del 15 Febbraio 2008;

 

CONSIDERATO altresì che la legge finanziaria 23 Dicembre 1996 n.662 all'art.2 comma 6, ha ulteriormente variato il disposto normativo del D.lvo 504/92, con la possibilità data all'Ente Comune di diversificare, entro il limite massimo del 7 per mille, l'aliquota I.C.I. con particolare riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o non locati;

 

CONSIDERATO altresì che le aliquote I.C.I. determinate per ciascun esercizio finanziario di competenza non sono state di fatto oggetto di revisione sin dall’esercizio finanziario 1997;

 

DATO ATTO che l’art. 24 comma 9 della Legge Finanziaria 28 Dicembre 2001 n. 448, ha rideterminato i trasferimenti ordinari e perequativi da parte dello Stato per gli Enti Locali, prevedendo in modo graduale, riduzioni in termini percentuali, rispetto ai trasferimenti già consolidati nell’anno precedente;

 

RILEVATO altresì che la Regione Sicilia, ha previsto per l’esercizio finanziario 2007 possibili decurtazioni finanziarie a valere sul Fondo Regionale per il sostegno delle Autonomie Locali;

 

RILEVATO altresì, che per gli effetti derivanti dalle motivazioni esposte in premessa e al fine di assicurare un adeguato livello dei servizi da erogare alla cittadinanza mascaluciese, occorre procedere a una conferma delle aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili, dando una particolare rilevanza a quella applicata ai fabbricati non utilizzati come abitazione principale;

 

CONSIDERATO CHE tale manovra tariffaria, consente di realizzare un livello minimo di pressione tributaria, ma certamente indispensabile al mantenimento degli equilibri economico-finanziari del Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario;

 

RILEVATO CHE, da una attenta disamina dei dati statistici, forniti dall'U.T.E. di Catania e dal Consorzio ANCI-CNC, e al fine di realizzare un adeguato gettito tributario, per l'anno 2008 occorre procedere alla conferma delle aliquote qui di seguito indicate:

 

- per l'immobile adibito esclusivamente ad abitazione

  principale 4,80 %. ( per mille )

 

- per tutti gli altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni

  6,00 %. ( per mille ).

 

  DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE pari a € 103,291.

 

RILEVATO che l’art.27 comma 8 della Legge Finanziaria 28 Dicembre 2001 n.448, consente di deliberare le aliquote e le tariffe dei Tributi Locali, nonché di approvare i regolamenti relativi alle Entrate, entro la data fissata da norme statali per la Deliberazione del Bilancio di Previsione dell’Ente con effetto dal 1 Gennaio dell’anno di riferimento;

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 20 Dicembre 2007, con il quale risultano essere stati differiti i termini per l’adozione dei documenti contabili di programmazione per l’anno 2008 e per il triennio 2008-2010, entro il 31 Marzo c.a.;

 

RITENUTO di dover procedere, quindi, a una conferma delle aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

CONSIDERATO CHE l’art.42 – comma 2 – lett. f del D.L.vo 267/00, individua nell’organo esecutivo, quello di fatto preposto alla determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

 

 

RILEVATO CHE con atto Deliberativo di C.C. n.16 del 28.02.2001, reso esecutivo dal Segretario Generale in data 30.10.2001, veniva modificato l’art.3 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie (Delibera di C.C. n.30 del 20.03.1999) con la individuazione, al punto 2, dell’organo competente alla determinazione delle aliquote e tariffe per i tributi comunali;

 

VISTA la Delibera di G.M. n° 39 del 15 Marzo 2007 con la quale risultano essere determinate le aliquote d’imposta per l’anno 2007;

 

VISTA la L.R. n°.48/91;

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n.504 e successive modifiche ed integrazioni;

 

VISTO l’art.10 della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448;

 

VISTA la Legge 23 Dicembre 2005 n° 266, con il quale è stato differito al 31.03.2006 il termine per Deliberare le aliquote e tariffe dei Tributi Comunali;

 

CONSIDERATO che in assenza di variazioni in aumento o in diminuzione delle aliquote in materia di Imposta Comunale sugli immobili, per l’anno 2008, non trova quindi applicazione il dispositivo normativo di cui all’art. 1 comma 156 della Legge 27 Dicembre 2006 n° 296;

 

RILEVATO, altresì, che per tale fattispecie tributaria, trova riscontro il dispositivo normativo di cui all’art. 1 comma 169 della Legge 27 Dicembre 2006 n° 296;

 

CONSIDERATO, quindi utile, per quanto disposto dal predetto dispositivo normativo, procedere alla conferma dei contenuti di cui alla Delibera di G.M. n° 37 del 15 Marzo 2007;

 

VISTO i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

 

VISTO l’art.53 dello Statuto Comunale;

 

VISTO il vigente OO.EE.LL.;

      

 

 

P R O P O N E

 

Per i motivi esposti in premessa  e che si intendono integralmente riportati:

 

Di confermare i contenuti dell’Atto Deliberativo di G. M. n° 39 del 15 Marzo 2007;

 

Di confermare, quindi, l'aliquota riguardante l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli immobili per l'anno 2008 nella misura del 4,80 %(per mille) per le abitazioni principali e del 6,00 %(per mille) per altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni, con una detrazione, per l'abitazione principale, nella misura prevista dalla vigente normativa , pari a € 103,291;

 

Di prendere atto dei dispositivi normativi di cui all’art. 1 comma 5 della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244, che determinano una maggiore detrazione ICI sull’abitazione principale, nella misura dell’1,33 per mille della base imponibile ICI determinata secondo le disposizioni dell’art. 5 del D.Lgs n. 504/92;

 

Di prendere atto che il minor gettito ICI nella misura di € 253.471,91 sarà trasferito a questo Ente dal Ministero dell’Interno a seguito di apposita certificazione del Responsabile dell’Area “Servizi Finanziari”.

 

Di trasmettere la presente Deliberazione alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell’Economia e Finanze