Si riporta, per estratto, il testo della deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 del 13/03/2002 avente ad oggetto “Determinazione aliquote I.C.I. anno 2002”, confermate per l’anno 2005 con deliberazione del Consiglio Comunale N°102 del 31/05/05

"di confermare per l'anno 2005 le aliquote ICI  nel  modo seguente:       

Aliquota ordinaria del 6,6 per mille da applicarsi a tutti i fabbricati ed aree fabbricabili, salvo quelli previsti nei punti successivi:

Aliquota ridotta del 5 per mille esclusivamente per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi di imposta e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Palermo e per i terreni agricoli”

Aliquota ridotta del 4 per mille da applicarsi agli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale in base agli accordi di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge 9 Dicembre 1998, n. 431, avente per oggetto la "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo";       

Aliquota dell’8,6 per mille da applicare agli immobili a uso abitativo, di cui all’art. 1 della legge 431/98, non locati, per i quali non sono stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, che siano, quindi, a disposizione o utilizzati  in modo saltuario (cosiddetta 2^ casa);

di confermare che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione estendendo limitatamente alla relativa pertinenza la parte residua e che detta disposizione si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ed alle abitazioni concesse in uso gratuito (art.5  comma1 Reg.ICI);

 

di confermare per i cittadini anziani a basso reddito ai fini della dichiarazione dei redditi una detrazione d’imposta I.C.I euro 154,94, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed estendere limitatamente alla relativa pertinenza la parte residua.

I predetti contribuenti  dovranno possedere i requisiti di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 28/12/2000 n. 452, ad eccezione di quelli inerenti all’età ed al reddito che si intendono aggiornati al 31.12.2004.”