PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

OGGETTO. Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Determinazione aliquote per l’esercizio d’imposta 2011.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

PREMESSO che il D.Lgs. 30/12.1992, n. 504 al Tit. 1, capo 1, istituisce l’imposta comunale sugli immobili, il cui presupposto è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli e che la base imponibile è il valore di detti immobili;

 

RICHIAMATO l’art. 6 di detto decreto legislativo sostituito dall’art. 3 c. 53 L. 23.12.1996 n. 662, il quale stabilisce che l’aliquota dell’imposta deve essere deliberata dal Comune in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille con possibilità di diversificazione entro tali limiti e per i casi previsti dalla norma stessa;

 

CHE la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007), all’art. 1, comma 156 ha sostituito la parola “comune” di cui all’art. 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con la parola seguente “consiglio comunale”;

           

DATO ATTO che la competenza a deliberare in merito così come stabilito dall’art. 1 comma 156, della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che, modificando l’art.6 comma 1 primo periodo del decreto legislativo 504/02, indica il Consiglio Comunale quale organo competente per la determinazione delle aliquote dell’Imposta comunale sugli Immobili;

           

VISTI gli artt. 1-18 del decreto legislativo 31.12.1992, n. 504, e successive modificazioni, concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;

                       

VISTI gli artt. 6 e 8 del D.Lgs. n. 504/92, che prevedono la determinazione annuale delle aliquote dell’imposta, con effetto per l’anno successivo, e con il medesimo atto l’eventuale determinazione della detrazione d’imposta per l’abitazione principale, in misura diversa da quella fissata dalla legge in via generale (Art.8 comma 2 - Euro 103,29);

 

VISTO l’art. 1 comma 1, del D.L. 27.05.2008, n. 93, convertito in legge n. 126 del 24.07.2008, che prevede, a decorrere dall’anno d’imposta 2008, l’esclusione dall’Imposta Comunale sugli Immobili dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad esclusione degli immobili con categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo d’utilizzo;

 

VISTO altresì, l’articolo 1 comma 7, del D.L. n. 93/2008 convertito in legge n. 126/2008, con il quale viene stabilito che fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell’attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con leggi dello Stato ….;

    

RICHIAMATO il comma 30 dell’art. 77 bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133:

     “Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello stato, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)”

 

VISTA la Legge n. 220 del 13 dicembre 2010, che all’art.1 comma 123, stabilisce che resta confermata, sino all’attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli Immobili, approvato ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 446/1997;

 

RICHIAMATI per quanto riguarda i termini per l’approvazione delle tariffe le seguenti disposizioni:

·       L’art.54 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 e s.m. il quale dispone che i comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;

·       L’art.27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, “entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”.

 

VISTO l’articolo 1, comma 169 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007), il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2010, emanato d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, con il quale viene stabilita la proroga al 31 marzo 2011 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l’anno 2011 da parte degli enti locali;

 

VISTA la legge regionale n. 1/2006, come modificata dalla legge  finanziaria regionale per l’anno 2011, che, per i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, fissa il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione in quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione;

 

RITENUTO di determinare le aliquote per l’anno 2011, conservandone l’articolazione differenziata e in particolare :

-       mantenendo quelle stabilite con delibera n. 148 del 17/02/2009, adottata dal Consiglio comunale; 

                 

ACQUISITO il solo parere favorevole espresso sulla regolarità tecnica ai sensi dell’ ex art. 49 D.Lgs.267/00 dal Responsabile dell’Ufficio Comune Tributi non comportando la proposta le conseguenze finanziarie cui la norma subordina l’espressione del parere di regolarità contabile; 

 

Con n.    voti favorevoli,  contrari, astenuti

 

DELIBERA

 

1.     di confermare le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno d’imposta 2011, agli effetti degli artt. 6 e 8 del Decreto Legislativo 31/12/1992 n. 504, nelle misure esposte nella seguente tabella:

§  L’aliquota del 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille per altri fabbricati che viene a coincidere con l’aliquota ordinaria;

§  L’aliquota del 6 (sei) per mille per le categorie catastali (immobili a destinazione speciale) appartenenti al gruppo catastale (D);

 

2.     di confermare per l’anno 2011, l’importo della detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in Euro 103,29.=, rapportate al periodo dell’anno in cui si protrae tale destinazione;

 

3.    di dare atto quanto stabilito dall’art. 1 comma 1, del D.L. 27.05.2008, n. 93, convertito in legge n. 126 del 24.07.2008, che prevede, a decorrere dall’anno d’imposta 2008, l’esclusione dall’Imposta Comunale sugli Immobili dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad esclusione degli immobili con categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo d’utilizzo;

 

4.    di dare atto che oltre all’applicazione dell’aliquota saranno applicate le detrazioni, esenzioni, agevolazioni ed obblighi previsti dalla vigente normativa in materia;

 

5.    di prendere atto che la Giunta comunale con deliberazione n. 13 del 20/01/2010 ha rideterminato il valore delle aree fabbricabili, cui all’articolo 5, comma 7, del Regolamento Comunale, site nel territorio comunale al fine dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) a decorrere dall’anno d’imposta 2010, come sotto riportato:

 

ZONE RESIDENZIALI EDIFICABILI AD ATTUAZIONE DIRETTA

(B1)

Indice di fabbricabilità fondiaria di 2 mc/mq

Euro/mq

80,00

(B2)

Indice di fabbricabilità fondiaria di 2,5 mc/mq

Euro/mq

90,00

(B3)

Indice di fabbricabilità fondiaria di 1,5 mc/mq

Euro/mq

70,00

ZONE DI INTERESSE STORICO (A)

Euro/mq

65,00

ZONE URBANE DI ESPANSIONE A BASSO INDICE DI EDIFICABILITA’ (C1)

Euro/mq

60,00

ZONE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI (D)

Euro/mq

23,00

 

6.    di incaricare il Funzionario Responsabile dell’ “Ufficio Comune” Tributi fra Comuni, a far pervenire comunicazione delle aliquote stabilite per l’anno 2011, insieme con copia del presente atto agli Enti interessati;

 

7.    di inviare copia della presente deliberazione alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze per la funzione di vigilanza.

 

 

Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito, il presente atto, con separata votazione, unanime e palese, viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 21/2003.