Allegato “A”

Deliberazione Consiglio Comunale n.  3 dd. 16/02/2011

Il Segretario Comunale f.to dott. Gianluigi Savino

 

 

ALIQUOTE

 

a)    aliquota ordinaria pari al 6,00 per mille;

 

b)   aliquota pari al 3,00 per mille per gli immobili localizzati nei centri storici laddove vengano eseguiti interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti.  L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, ai sensi dell’art. 1, comma 5 della Legge 446/97.

 

c)    aliquota pari al 4,00 per mille per gli immobili posseduti da Enti senza scopo di lucro, (sono gli immobili posseduti dai soggetti indicati all'articolo 7, lettera i) del D. Lgs 504 del 1992, ma utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali è prevista l'esenzione);

 

d)   aliquota pari al 4,00 per mille per gli immobili invenduti nel triennio, realizzati per la vendita dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e di alienazione di immobili;

 

e)    aliquota  pari al  5,50  per  mille per l’abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

 

f)     aliquota pari al 5,50 per mille per gli immobili diversi dall’abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,  concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (il padre, la madre, i figli) parenti in linea collaterale fino al 2° grado (fratelli e sorelle). Detti immobili sono assimilati all’abitazione principale al solo fine dell’applicazione dell’aliquota a condizione che il parente che occupa l’immobile vi abbia la propria dimora e la residenza anagrafica. La comunicazione relativa alla concessione in uso gratuito ai parenti deve essere redatta su apposito modello predisposto dal Comune da consegnare entro il termine di versamento della rata I.C.I. immediatamente successiva (16 giugno o 16 dicembre);

 

g)    aliquota pari al 6,00 per mille per gli immobili diversi dall’abitazione principale, locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale. La comunicazione relativa alla variazione di applicazione dell’aliquota in caso di immobili sfitti che sono stati locati va presentata al Comune su apposito modello e consegnata entro il termine di versamento della rata immediatamente successiva alla variazione (16 giugno o 16 dicembre);

 

h)    aliquota pari al 6,00 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni (compresi garages, posti auto e autorimesse non pertinenze dell’abitazione principale);

 

i)      aliquota pari al 6,00 per mille per i terreni agricoli;

 

j)     aliquota pari al 7,00 per mille per le aree fabbricabili;

 

k)   aliquota pari al 7,00 per mille per gli edifici non locati o sfitti (si considerano sfitti quegli immobili che, seppur idonei all'uso, sono sottratti alla locazione o sono locati senza contratto registrato) o tenuti a disposizione o comunque non utilizzati;

 

Ritenuto di determinare ai sensi dell’art. 3, comma 55, n. 2 della Legge 23.12.1996, n. 662, nonché il comma 1, dell’art. 3 del D.L. 11.03.1997, n. 50, convertito con modificazioni nella L. 9.05.1997, n. 122, le seguenti riduzioni o detrazioni:

 

a)    dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente ed hanno la residenza anagrafica. Qualora la detrazione superi l’imposta dovuta per l’abitazione principale l’importo in eccedenza potrà essere detratto dall’imposta dovuta sulla pertinenza;

 

b)   dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categorie catastali A/1, A/8 o A/9 dalle categorie in situazioni di particolare disagio economico-sociale, sottoriportate:

 

1)   soggetti passivi, come individuati dal regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, dell’abitazione principale appartenenti a nuclei familiari con 3 o più figli a carico e con un reddito complessivo del nucleo familiare fino a Euro 23.240,56;

 

2)   soggetti passivi, come individuati dal regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, dell’abitazione principale appartenenti a nuclei familiari composti da 1 o 2 persone ultrasessantacinquenni con un reddito complessivo per ciascun componente, pari all’importo minimo previsto dalle pensioni INPS;

 

3)   soggetti passivi, come individuati dal regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, dell’abitazione principale appartenenti a nuclei familiari in cui siano presenti invalidi al 100% o disabili con un reddito complessivo del nucleo familiare fino a Euro 23.240,56;

 

si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 190,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione 1), 2) o 3). Per poter usufruire della maggiore detrazione per l’abitazione principale è necessario presentare al Comune apposita richiesta su modello disponibile presso l’Ufficio Tributi entro e non oltre il termine del 30 settembre di ciascun anno di competenza indicando la composizione del nucleo familiare ed allegando copia delle dichiarazioni o certificazioni (UNICO, 730, CUD) attestante il reddito di tutti i componenti della famiglia;