PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

                                           

Rif. n. 36676/2010                                                                                                                  

 

 

 

Comune di Monfalcone

Provincia di Gorizia

 

N. verbale: 86

N. delibera: 396

 

 

 

 

Estratto del Processo Verbale delle deliberazioni adottate dalla GIUNTA COMUNALE nella seduta del 20 dicembre 2010 alle ore 17.30 con la presenza dei signori Assessori:

 

1) ALTRAN  Silvia

 

P

5) MORSOLIN Cristiana

 

P

2) BENES Paola

 

A

6) PIZZOLITTO Gianfranco

 

P

3) FRITTITTA Paolo

 

A

7) SCHIAVO Massimo

 

P

4) MAGRIN Giordano

 

P

8) TRIVIGNO Gianluca

 

A

 

 

 

 

 

 

PRESENTI: 5

n Presiede il Sindaco Gianfranco Pizzolitto

n Assiste il Segretario Generale Dott. Antonio DE STEFANO

 

OGGETTO: Tributi locali anno 2011 - Conferma tariffe TARSU, TOSAP, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, aliquote e detrazione ICI, aliquota e soglia d'esenzione addizionale comunale all'Irpef. (Ufficio Tributi)

 

L'avviso di adozione della presente deliberazione viene inoltrato per competenza a: Ufficio Tributi - Contabilità e finanza

Data: 21 dicembre 2010

Il Responsabile:   Claudio LAZZARI

 

Si attesta che copia della presente deliberazione immediatamente eseguibile verrà pubblicata all'albo del Comune per 15 giorni consecutivi, dal 24 dicembre 2010 ove rimarrà fino al 8 gennaio 2011.

 

Data: 21 dicembre 2010

Il Responsabile:   Claudio LAZZARI


RELAZIONE

Il dettato di cui all’art. 1, comma 184, della Legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007), reiterato successivamente anche nell’art. 1, comma 166, della Legge 24/12/2007 n. 244 (finanziaria 2008), stabiliva, già per il 2007 e per il 2008, che nelle more della completa attuazione delle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 3/04/2006 n. 152 (c.d. Decreto ambientale), il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l’anno 2006 doveva rimanere invariato anche per i due anni successivi; nella fattispecie, per il 2007 e 2008 veniva mantenuta in essere l’attuale gestione tributaria in regime di tassa smaltimento rifiuti di cui al D. Lgs. n. 507/93 finora svolta dall’Ente.

Veniva pertanto così imposto il permanere della gestione TARSU nel 2007 e nel 2008 agli Enti che, come il Comune di Monfalcone, avevano utilizzato tale regime di prelievo nell’anno 2006.

Per il 2009, l’art. 5 del D.L. 30/12/2008 n. 208, convertito con modificazioni dalla Legge 27/02/2009 n. 13, aveva disposto lo slittamento del regime transitorio per il passaggio dalla TARSU alla tariffa di cui all’art. 238 del D. Lgs. n. 152/06 “Decreto ambientale” e quindi la proroga dell’attuale regime di prelievo relativamente al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, estendendo pure al 2009 l’efficacia giuridica del dettato normativo di cui all’art. 1, comma 184, della Legge 27/12/2006 n. 296.

L’anno scorso, la disposizione contenuta nell’art. 8, comma 3, del D.L. 30/12/2009 n. 194 prorogava al 30/06/2010 il termine previsto dall’art. 5, comma 2-quater, del precitato D.L. n. 208/2008, convertito dalla Legge n. 13/2009, per l’emanazione del decreto interministeriale attuativo della nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui al succitato art. 238 del D. Lgs. n. 152/06, stabilito ai fini della facoltà concessa ai comuni dal citato art. 5 di effettuare il passaggio alla nuova c.d. Tariffa Integrata Ambientale, decreto finora non emanato.

Inoltre, il predetto decreto ambientale, in particolare all’art. 238, ha previsto la soppressione della tariffa di cui all’art. 49 del D. Lgs. 5/02/1997 n. 22 (c.d. T.I.A. – Tariffa di Igiene Ambientale) e, in suo luogo, l’istituzione di una tariffa per la gestione dei rifiuti nella cui determinazione è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani ivi comprese le spese di spazzamento delle strade, nella prospettiva di assicurare la copertura integrale dei costi d’esercizio.

L’art. 238, comma 11, del citato D. Lgs. n. 152/06 statuisce inoltre espressamente che “sino all’emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.”, e quindi di conseguenza anche il regime giuridico della TARSU ex D. Lgs. n. 507/93 e s.m.i., stante l’attuale assenza di provvedimenti attuativi dello stesso citato art. 238 nonché lo stato d’incertezza in cui versa l’assetto legislativo ed applicativo in materia di T.I.A - Tariffa Integrata Ambientale.

A quest’ultimo riguardo, invero, si richiama la Circolare n. 3/DF diramata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direttore Generale delle Finanze in data 11//11/2010 in virtù della quale viene rimarcato quanto già espressamente disposto dal precitato art. 238, comma 11, nonché dall’art. 264, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 152/06 in merito alla continuità assicurata a livello transitorio mediante l’automatica proroga della preesistente normativa, sia riferita da un lato al D. Lgs. n. 22/1997 (“Decreto Ronchi”) unitamente al rispettivo regolamento per l’applicazione del metodo normalizzato (DPR n. 158/1999) e dall’altro al D. Lgs. n. 507/93 (disciplina TARSU), stante l’attuale impossibilità per lo stesso D. Lgs. n. 152/06 di dispiegare i suoi effetti applicativi ed attuativi sul territorio.

Permangono nondimeno le delicate problematiche e le complessità interpretative ed applicative anche in ordine all’imposizione IVA che, in forza degli orientamenti d’indirizzo delineati dalla surrichiamata Circolare Ministeriale, continuerebbe a gravare anche sulla T.I.A. del Decreto Ronchi (nonostante l’autorevole pronunciamento espresso dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 238/2009 sulla natura tributaria e non patrimoniale della T.I.A. stessa).

Per tali ragioni connaturate alle criticità esistenti all’interno dell’impianto normativo in materia di Decreto Ambientale (D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.), può essere mantenuta in essere anche nel 2011 l’applicabilità e l’operatività del regime TARSU per il Comune di Monfalcone, fatta salva in ogni caso la facoltà dell’Ente di poter eventualmente optare (scelta deliberativa di competenza del Consiglio Comunale) per il passaggio dalla TARSU alla T.I.A. del “Decreto Ronchi” i cui provvedimenti attuativi continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei decreti di definitiva attuazione del D. Lgs. n. 152/06, in considerazione della mancata adozione entro il 30/06/2010 del suddetto decreto interministeriale attuativo della nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui al succitato art. 238 del D. Lgs. n. 152/06, tenuto conto anche di quanto statuito dall'art. 264, comma 1, lett. c), del medesimo decreto legislativo.

Per quanto concerne invece i poteri dei comuni in ordine alla determinazione e fissazione di tariffe, aliquote in tema di entrate tributarie di competenza, nel corso del 2008, veniva inoltre approvato il D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito in Legge 6/08/2008 n. 133, norma che all’art. 77-bis, comma 30 (patto di stabilità interno per gli enti locali) disponeva espressamente che “Resta confermata per il triennio 2009 – 2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’art. 1, comma 7, del D.L. 27/05/2008 n. 93 convertito con modificazioni dalla Legge 24/07/2008 n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).

Con la predetta disposizione legislativa è stata dunque posta una sospensione totale della leva fiscale utilizzabile dagli Enti Locali e quindi della manovrabilità dei tributi di competenza per l’intero triennio 2009 – 2011, sterilizzando in tal modo ogni intervento sulla struttura degli stessi tributi locali sotto il profilo della determinazione di aumenti tariffari e/o di aliquote, fatta unicamente eccezione per il prelievo TARSU il quale costituisce l'entrata da prevedere per la copertura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

Nell’ambito delle linee generali di indirizzo programmatico e di politica economico - finanziaria dell'Amministrazione, avuto anche riguardo al quadro normativo attualmente ancora incerto in merito all’applicabilità del nuovo modello tariffario di cui al precitato D. Lgs. n. 152/06 e ai relativi impatti sul sistema sociale ed economico, viene ritenuto opportuno confermare per il 2011, le tariffe in vigore lo scorso anno, con una copertura programmata per il 2011, pari al 81,80%.

Nel pieno rispetto della classificazione delle attività e dei criteri di graduazione contemplati dal regolamento, la determinazione delle tariffe per il 2011 ha riguardo, a norma dell’art. 69 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507, delle ragioni insite nei rapporti stabiliti fra le tariffe e i dati relativi all’andamento dei costi di gestione del servizio e dei quantitativi di rifiuti raccolti e smaltiti.

Con deliberazione consiliare n. 3/4 del 29/01/2009, é stato approvato l'atto aggiuntivo al contratto per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, sulla cui base, il costo totale previsto per il 2011 relativamente al servizio di smaltimento rifiuti, comprensivo di ogni onere accessorio, ammonta ad uno stanziamento complessivo e cumulativo in bilancio pari ad € 5.045.500,00.-, IVA inclusa, come da prospetto allegato.

Quindi, ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento comunale per l’applicazione della TARSU nonché dell’art. 61 del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507, il costo totale del servizio di smaltimento rifiuti da finanziare con la Tarsu al netto delle addizionali ex lege risulta complessivamente pari ad € 5.045.500,00.-, importo comprensivo degli interessi passivi sui mutui ancora in ammortamento e riguardanti il servizio medesimo e delle altre voci di spesa sopra enucleate, evidenziando un tasso previsto di copertura dei costi d'esercizio per il 2011 in ragione del 81,80% (di cui al prospetto allegato n. 2 al presente atto).

Si prende atto altresì del disposto di cui all'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007), in virtù del quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relativi ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Per quanto concerne le altre entrate tributarie, stante il già citato art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito in Legge 6/08/2008 n. 133, sono confermate per l'anno 2011, le aliquote e la detrazione ordinaria ICI (avendo riguardo all'avvenuta abolizione dell'ICI sulla prima casa e relative fattispecie assimilate per legge e per regolamento in virtù del dettato di cui all'art. 1 del D.L. n. 93/08 convertito in Legge n. 126/08, ad eccezione dei fabbricati catastalmente classificati nelle categorie A1 - abitazioni di tipo signorile, A8 - ville e A9 - castelli e palazzi eminenti per i quali invece l’imposta è dovuta), l'aliquota dello 0,3% sul reddito delle persone fisiche e la soglia di esenzione fino ad € 15.000,00.- per l'anno d'imposta 2011 per l'addizionale comunale Irpef.

Si dà atto infine che, in tema di alcune problematiche interpretative in materia di ICI, riferite in particolare alla fattispecie di assimilazione ad abitazione principale afferente al caso di concessione in uso gratuito dell’immobile abitativo da parte del rispettivo possessore nonché in relazione alle proprietà multiple o alle contitolarità frazionate di immobili di tipo abitativo, l’Ufficio Tributi comunale ha inviato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale un apposito quesito scritto a mezzo lettera Ns Prot. 21460 dd. 06/07/2010 successivo ai rilievi mossi dallo stesso Ministero, che ha chiesto l'adeguamento dell’art. 7-bis del vigente Regolamento comunale ICI (di competenza consiliare), quesito al quale però non è ancora stata fornita finora alcuna risposta al riguardo.

Rimangono invariate le tariffe per la TOSAP - Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e per l'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, già in essere per l'anno 2010, in regime di concessione a decorrere dal 01/01/2011 da parte dell'A.T.I. - Aipa SpA - Duomo GPA Srl, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 14/37 dd. 23/06/2010.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Vista e fatta propria la relazione che precede;

Visto il Decreto Legislativo n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Visto in particolare l'art. 9 del suddetto Regolamento Comunale che fissa i criteri generali per la determinazione delle tariffe T.A.R.S.U.;

Vista la deliberazione giuntale n. 13/40 dd. 19/02/2010, con cui sono state deliberate le tariffe Ta.R.S.U. per l’anno 2010;

Visto il D. Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n. 158/99 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 238 del D. Lgs. 3/04/2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, il quale disciplina la nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;

Visto il vigente Regolamento comunale per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, approvato con deliberazione consiliare n. 3/3 dd. 29/01/2009;

Visto l’atto aggiuntivo al contratto per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, approvato con deliberazione consiliare n. 3/4 dd. 29/01/2009;

Visto il combinato disposto di cui all’art. 1, comma 184, della Legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007) e all’art. 1, comma 166, della Legge 24/12/2007 n. 244 (finanziaria 2008), nonché all’art. 5 del D.L. 30/12/2008 n. 208 convertito con modificazioni dalla Legge 27/02/2009 n. 13, circa l’obbligo di estensione del regime di prelievo in vigore nel 2006 anche agli anni rispettivamente 2007, 2008 e 2009;

Visto altresì l’art. 8, comma 3, del D.L. 30/12/2009 n. 194 che ha prorogato al 30/06/2010 il termine previsto dall’art. 5, comma 2-quater, del precitato D.L. n. 208/2008, convertito dalla Legge n. 13/2009, per l’emanazione del decreto interministeriale attuativo della nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui al succitato art. 238 del D. Lgs. 3/04/2006 n. 152 (c.d. Decreto Ambientale), stabilito ai fini della facoltà concessa ai comuni dal citato art. 5 di effettuare il passaggio alla nuova c.d. Tariffa Integrata Ambientale, decreto poi non emanato;

Visto l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 circa il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo;

Considerato che l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 (finanziaria 2001) come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448 (finanziaria 2002), dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28/09/1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007), in virtù del quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relativi ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Considerato, a quest’ultimo riguardo, il benestare rilasciato dalla Conferenza Stato-Città-Autonomie Locali nell’incontro del 09/12/2010 ai fini della proroga dei termini per l’approvazione dei bilanci preventivi 2011 dei Comuni al 31/03/2011;

Visto l'art. 44, comma 1, della L.R. 09/01/2006 n. 1, come modificato dall'art. 11, comma 20, della L.R. 30/12/2009 n. 24 (finanziaria regionale per il 2010), in virtù del quale i comuni siti nel territorio della Regione Autonoma FVG deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel B.U.R. del bilancio annuale e pluriennale della Regione;

Visti il vigente Regolamento generale delle entrate su base mandamentale e lo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge n. 212/2000;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007), in virtù del quale, in caso di mancata approvazione entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il D. Lgs. n. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di ICI - Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto l'art. 1 del D.L.n. 93/08 convertito in Legge n. 126/08, norma che ha abolito l'ICI sulla prima casa e relative fattispecie assimilate per legge e per regolamento, a decorrere dal 2008, ad eccezione dei fabbricati abitativi catastalmente classificati nelle categorie A1 (abitazioni di tipo signorile) - A8 (ville) - A9 (castelli e palazzi eminenti) per i quali l’imposta è invece dovuta;

Visto il D. Lgs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di TOSAP - Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nonché i relativi vigenti regolamenti comunali in materia;

Visto il D. Lgs. n. 360/98 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo dell'addizionale comunale all'Irpef;

Vista la deliberazione giuntale n. 13/40 dd. 19/02/2010, con cui sono state altresì confermate per il 2010 le aliquote e detrazione ICI 2009, le tariffe in vigore nel 2009 relativamente alla TARSU – Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, alla TOSAP – Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni nonché l'aliquota e la soglia di esenzione per l'addizionale comunale Irpef;

Preso atto della bozza del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013, in relazione alle linee di indirizzo di politica economica e finanziaria per il 2011 e per l’intero prossimo triennio;

Visto l'art. 35 dello Statuto comunale vigente;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 costituente il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;

Ritenuto di assumere il presente atto con immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive modificazioni, in considerazione della decorrenza temporale delle tariffe approvate;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal Dirigente del servizio proponente, ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal titolare di Posizione Organizzativa competente, ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

A voti unanimi palesemente espressi,

 

D E L I B E R A

 

1.       di confermare per l’anno 2011, per le motivazioni esposte in narrativa, le tariffe della TARSU – Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in vigore nel 2010, così come risultano dal prospetto allegato n. 1, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.       di approvare il prospetto relativo al tasso di copertura previsto dei costi d’esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, accluso al presente atto quale allegato n. 2, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3.       di dare atto che viene mantenuta in essere anche nel 2011 l'applicabilità e l'operatività del regime TARSU per il Comune di Monfalcone;

4.       di prendere atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007) e dell'art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito in Legge 6/08/2008 n. 133, sono confermate per l'anno 2011, le aliquote e detrazione ordinaria ICI (avendo riguardo all'avvenuta abolizione dell'ICI sulla prima casa e relative fattispecie assimilate per legge e per regolamento in virtù del dettato di cui all'art. 1 del D.L. n. 93/08 convertito in Legge n. 126/08), l'aliquota dello 0,3% sul reddito delle persone fisiche e la soglia di esenzione fino ad € 15.000,00.- per l'anno d'imposta 2011 per l'addizionale comunale Irpef, le tariffe per la TOSAP - Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e per l'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, già in essere per l'anno 2010, di cui agli allegati n. 3 (aliquote ICI), n. 4 (tariffe TOSAP), n. 5 (tariffe ICP e diritto sulle pubbliche affissioni) al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

5.       di provvedere all'invio del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché a renderlo pubblico nei modi e termini stabiliti dalla legge;

6.       di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive modificazioni, in considerazione della decorrenza temporale delle tariffe approvate, a voti unanimi palesemente espressi.

 

APPROVATO ALLEGATO TARIFFARIO TARSU (N. 1)

APPROVATO PROSPETTO ALLEGATO DETERMINAZIONE TASSO DI COPERTURA (N. 2)

APPROVATO ALLEGATO ELENCO ALIQUOTE / DETRAZIONE ORDINARIA ICI (N. 3)

APPROVATO ALLEGATO TARIFFARIO TOSAP (N. 4)

APPROVATO ALLEGATO TARIFFARIO ICP / DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI (N. 5)

 

ALIQUOTE ICI 2011

 

Esenti ICI               le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, residente nel comune,
ex D.L. 93/08          comprese le eventuali pertinenze, ad eccezione dei fabbricati catastalmente classificati nelle           categorie A1, A8 e A9, e relative pertinenze, in quanto assoggettate all’ICI con aliquota pari al    4,5           per mille e detrazione ordinaria di € 114,00;

 

Esenti ICI               le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito dal possessore ai parenti di primo grado
ex D.L. 93/08          che le utilizzano come abitazione principale, comprese le eventuali pertinenze;

 

Esenti ICI               le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari di cooperative a proprietà
ex D.L. 93/08          indivisa, comprese le eventuali pertinenze;

 

3,0 per mille           per i fabbricati abitativi e rispettive pertinenze concessi in locazione a canone concordato, alle   condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, a soggetti che li utilizzano come abitazione principale, con contratti sottoscritti con l’assistenza e la controfirma delle organizzazioni maggiormente rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del vigente accordo territoriale su base locale, le quali certificano la conformità alle condizioni stabilite dallo stesso accordo ovvero, alternativamente, in mancanza di assistenza da parte delle predette organizzazioni, con l’obbligo di produrre all’Ufficio Tributi comunale, in sede dichiarativa e prima del versamento, unitamente ad una copia del contratto sottoscritto, copia semplice della planimetria del fabbricato che forma oggetto di locazione ed una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione) ex DPR n. 445/2000, attestante contestualmente l’evidenza della superficie netta di calpestìo espressa in metri quadrati, la conformità dell’atto alle condizioni previste dal predetto accordo territoriale siglato fra le parti sociali e il contenimento del canone pattuito entro il limite di euro 4,50 / mq mensili compreso, avendo riguardo altresì all’adeguamento Istat su base annua come previsto per legge, da applicare al predetto limite;

 

4,5 per mille           per i fabbricati catastalmente classificati nelle categorie A1, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale,

e detrazione          e relative pertinenze, in quanto assoggettati all’ICI ai sensi del citato D.L. n. 93/08 convertito dalla

ordinaria di           legge n. 126/08.

€ 114,00.-

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4,5 per mille           per i fabbricati abitativi e rispettive pertinenze concessi in locazione a canone concordato, alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, a soggetti che li utilizzano come abitazione principale, con contratti sottoscritti senza l’assistenza e la controfirma delle organizzazioni maggiormente rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del vigente accordo territoriale su base locale. Anche in questo caso, permane l’obbligo di produrre all’Ufficio Tributi comunale, in sede dichiarativa e prima del versamento, unitamente ad una copia del contratto sottoscritto, copia semplice della planimetria del fabbricato che forma oggetto di locazione ed una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione) ex DPR n. 445/2000, attestante contestualmente l’evidenza della superficie netta di calpestìo espressa in metri quadrati, la conformità dell’atto alle condizioni previste dal predetto accordo territoriale siglato fra le parti sociali e il contenimento del canone pattuito in misura compresa fra euro 4,51 / mq mensili e il limite massimo di euro 6,00 / mq mensili incluso (avendo riguardo altresì all’adeguamento Istat su base annua come previsto per legge, da applicare al predetto limite). Ove il canone pattuito contrattualmente superi il limite massimo di euro 6,00 / mq mensili stabilito dal citato accordo territoriale, nel mancato rispetto dello stesso e quindi del disposto di cui all’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98, l’unità immobiliare in questione sarà assoggettata all’aliquota ordinaria del 7‰. Rimane salva ed impregiudicata la facoltà in capo ai possessori di immobili abitativi concessi in locazione a canone concordato negli anni scorsi, in presenza di un contratto ancora in corso di validità nel 2011, di sottoporre ad eventuale asseverazione il contratto medesimo alle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del vigente accordo territoriale di cui sopra, le quali certificano la conformità alle condizioni stabilite dall’accordo medesimo, con possibilità in tal caso di godere eventualmente della predetta aliquota agevolata in ragione del 3‰;

 

0,1 per mille           per i fabbricati abitativi e rispettive pertinenze concessi in locazione a canone concordato, alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, a titolo di abitazione principale ai soggetti di cui all’art. 1, comma 1, della Legge 8/02/2007 n. 9 in caso di sospensione dell’esecuzione di provvedimenti di rilascio per finita locazione (conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore ad € 27.000,00.-, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, eventualmente anche con figli fiscalmente a carico, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza);

 

Esenti ICI               gli alloggi regolarmente assegnati dagli A.T.E.R. - Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ex ex D.L. 93/08                                I.A.C.P.), con applicazione dell'aliquota ordinaria del 7 per mille per gli alloggi non assegnati, in     considerazione delle condizioni di forte tensione abitativa e di particolare dinamica sociale esistenti   sul territorio comunale, così come auspicato dalla Prefettura di Gorizia con nota prot. n. 12B-       2/20050002456-Gab. dd. 24/06/2005 in relazione al persistere di problemi abitativi rilevati in loco;

 

4,0 per mille           per le aree fabbricabili acquistate nel corso del 2011, ubicate nella zona industriale ed artigianale prevista dagli strumenti urbanistici vigenti. L’aliquota è applicabile per un periodo massimo di due anni dall’acquisto dell’area e, entro tale periodo, si applica anche all’eventuale fabbricato realizzato sull’area medesima. Il soggetto passivo d’imposta è tenuto a comunicare al Comune il sussistere delle condizioni previste per l’applicazione dell’aliquota agevolata, con indicazione dell’area fabbricabile che ne beneficia, della percentuale di possesso e dell’inizio di possesso. Tale comunicazione verrà effettuata entro 60 giorni dall’inizio di possesso dell’area fabbricabile e comunque non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si è verificato il sussistere delle condizioni previste per poter beneficiare dell’aliquota agevolata;

 

4,0 per mille           per gli impianti realizzati su aree comunali concesse in diritto di superficie;

 

9,0 per mille           per gli immobili ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

 

7,0 per mille           per tutti gli altri immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli).