COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI

Medaglia d’argento al valor militare

Telefono 0481 - 477111    Provincia di Gorizia    C.F. e P.IVA 00123470312

L’ UFFICIO TRIBUTI INFORMA

I.C.I. - (Imposta Comunale sugli Immobili), aliquote ANNO 2006 - D.G. n.ro 314 d.d. 28.12.2005:

1.

 ALIQUOTA BASE:

  7‰

Senza detrazione

2.

 ALIQUOTA RIDOTTA:

·       per abitazione principale di soggetto residente;

·       alloggio assegnato dallo IACP o altro Ente Pubblico;

·       abitazione concessa in uso gratuito ai familiari che la occupano quale  loro abitaz. princ., ivi residenti e: parenti in linea retta di 1° grado, parenti in linea collaterale
di 2° grado, affini di 1° grado;

(padre/madre, figli; fratelli/sorelle; coniugi, suoceri con generi/nuore, patrigno/matri-
gna con figliastri;)
OBBLIGO DI RICHIESTA DA INOLTRARE ALL’UFFICIO TRI BUTI (modulistica a disposizione).

·       abitazione di proprietà di anziani o disabili con residenza permanente in istituti, a
condizione che la stessa non sia locata;

·       abitazione locata (sole unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo A, pertinenze escluse), mediante contratto debitamente registrato, a conduttori che la
la utilizzano come abitazione principale (residenti) - D.C. n.ro 4 del 16.02.’04 -;
OBBLIGO DI RICHIESTA DA INOLTRARE ALL’UFFICIO TRIBUTI (modulistica a disposizione).

5,5‰

 

 

 

 

 

 

 

 

Detraz. €.=103,29.-

Detraz. €.=103,29.-



Senza detraz.



Detraz. €.=103,29.-

 

Senza detraz.

3.

 ALIQUOTA RIDOTTA (D.C. n.ro 4 d.d. 01.02.’06):

·       si considerano parti integranti dell’abitazione principale, le sue pertinenze (C/2-cantine/soffitte, C/6-garages, C/7-tettoie), ancorchè distintamente iscritte in catasto  e purchè ci sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte del proprietario (o titolare del diritto reale di godimento);

5,5‰

 

Qualora la detraz. x l’abitaz. princ., superi l’imposta dovuta  per la stessa, la somma  residua verrà detratta sull’imposta dovuta sulla/e pertinenza/e

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO: I versamenti potranno essere eseguiti  presso gli uffici postali, oppure direttamente presso la Tesoreria Com.le - FRIULCASSA S.p.a.Cassa di Risparmio Regionale, Filiale di Ronchi dei Legionari, Via Androna Palmada n.ro 22, utilizzando i bollettini di c/c postale come sotto specificato:

CHI RICEVE L’AVVISO A CASA:

Effettuerà il versamento sull’allegato bollettino premarcato con c/c postale numero:

40524530 COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI - GESTIONE I.C.I.

CHI NON RICEVE L’AVVISO A CASA:

Potrà presentarsi direttamente all’Ufficio Tributi per i conteggi dell’I.C.I.

Effettuerà il versamento sul bollettino di c/c postale numero: 40524530 COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI - GESTIONE I.C.I.

CAAF, SINDACATI, COMMERCIALISTI e PROFESSIONISTI che effettuano servizio di assistenza all’utenza

Faranno eseguire i versamenti sul bollettino di c/c postale numero: 40524530 COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI - GESTIONE I.C.I.

PER I RAVVEDIMENTI OPEROSI

Il versamento dovrà essere effettuato sul bollettino di c/c postale numero: 40524530 COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI - GESTIONE I.C.I. barrando l’apposita casella “RAVVEDIMENTO”.

IMPORTANTE:  Il versamento NON DOVRA’ PIU’ ESSERE EFFETTUATO SUL C/C n. 140491 intestato a: CONCESSIONE Gorizia ICI - Imposta Comunale sugli Immobili GE.RI.CO. Spa - Via Torino 164 – 30172 MESTRE - VE  (attuale GEST Line S.p.a.).-

I versamenti potranno essere effettuati con le medesime modalità utilizzate negli ultimi anni nel rispetto delle seguenti scadenze:

-          la prima rata - ACCONTO - dal 1° al 30 giugno 2006 (50% dell’imposta dovuta);

-          la seconda rata - SALDO - dal 1° al 20 dicembre 2006 (a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata).-

La detrazione per l’abitazione principale (se spettante), rapportata ai mesi di possesso dell’immobile, verrà sottratta  in percentuale (50%) in acconto ed a saldo.-

 

 

MAGGIORI  DETRAZIONI  (D.C. n.ro 5/01.02.’06)

DA Euro =103,29.- AD Euro =258,23.-, la modulistica è a disposizione presso l’Ufficio Tributi ed i requisiti necessari per l’accesso all’agevolazione, sono i seguenti:

 

1.       non possedere altri immobili (su tutto il territorio nazionale), al di fuori della sola casa di abitazione e di una pertinenza e che l’utilizzo degli stessi avviene da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento;

2.       l’ammontare totale (100%) dell’imposta da pagare (I.C.I.) nell’anno di riferimento (2006), anche se dovuta da più contitolari per i medesimi immobili (abitazione principale ed una pertinenza), non dovrà superare l’ammontare di Euro =258,23.-;

3.       il valore dell’Indicatore della Situazione Economica  Equivalente (Indicatore S.E.E.) del nucleo familiare, riferito all’ultima dichiarazione dei redditi presentata (anno 2005), derivanti da lavoro dipendente e/o pensione, sia pari od inferiore ad Euro =8.237,03.- annui;

4.       Il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Indicatore S.E.E.) del nucleo familiare anagrafico composto da persona/e ultrasessantacinquenne/i, riferito all’ultima dichiarazione dei redditi presentata (anno 2005), derivanti da pensione, sia pari ad Euro =8.817,40.- annui;

oppure, fermi restando i punti 1 e 2,  in alternativa al suddetto p.to 3 o p.to 4,  il seguente p.to 3b:

3b il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Indicatore S.E.E.) del nucleo familiare ove sia presente una persona disabile non autosufficiente (invalidità civile del 100%), riferito all’ultima dichiarazione dei redditi presentata (anno 2005), derivanti da lavoro dipendente e/o pensione, sia pari o inferiore ad Euro =9.884,43.- annui al netto della indennità di invalidità percepita.-

 

Si segnala, per tutti coloro che avessero avuto delle variazioni sugli immobili (ai fini della determinazione dell’imposta dovuta e del soggetto obbligato), od avessero acquistato/venduto degli immobili siti nel territorio com.le, od ancora nel caso di variazione nei dati catastali, che entro 60 giorni dall’intervenuta modificazione dovranno presentare la COMUNICAZIONE (introdotta dal 01.01.’03 in sostituzione della dichiarazione I.C.I.).-

Si evidenzia inoltre che per le particelle catastali non  edificate, e ricomprese nel P.R.G.C. in zone con potenzialità edificatoria soggette al pagamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), per l’ANNO 2006 ed a seguito della modifica regolamentare apportata con D.C. n.ro 7/’05, con deliberazione giuntale n.ro 271 d.d. 14.11.2005, si è provveduto alla determinazione dei criteri per l’attribuzione dei valori unitari minimi (al mq.) delle aree fabbricabili ai fini dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/’92 (come da allegato alla stessa).

Si consiglia pertanto, ai possessori di terreni, di effettuare una verifica in merito a dette particelle catastali, rivolgendosi agli sportelli dell’Ufficio Tributi e/o dell’Ufficio Urbanistica, al fine di verificare eventuali discordanze che potrebbero dare seguito all’emissione di avvisi di accertamento/liquidazione da parte dell’Ufficio Tributi, in sede di controlli e verifiche I.C.I, in quanto, si ricorda che per le aree edificabili, la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio del rispettivo anno d’imposizione.-