COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI

N. 9 d’ord. N. di prot.gen.

Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - Determinazione aliquote e detrazioni

d'imposta per l'ANNO 2007.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

1. DI DETERMINARE l’aliquota base I.C.I. per l’ANNO 2007 nel sette per mille (7 per

1000) e di determinare un’aliquota ridotta, del cinque virgola cinque per mille (5,5

per 1000) per le abitazioni principali dei soggetti residenti, intendendo come

abitazioni principali tutti gli immobili rientranti nella casistica prevista dall’art. 7 bis,

comma 1, del Regolamento I.C.I. che di seguito si riporta:

Art. 7 bis, comma 1

a) Abitazione di proprietà del soggetto passivo;

b) Abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari che la

occupano quale loro abitazione principale, ivi residenti, con specifico riferimento ai

soggetti obbligati agli alimenti di cui all’art. 433 del Codice Civile e quindi rientranti

nella sottoelencata casistica di gradi di parentela:

- parenti in linea retta di 1° grado (il padre o la madre ed i figli);

- parenti in linea collaterale di 2° grado (i fratelli e le sorelle);

- affini di 1° grado (coniugi ed i suoceri con i generi e le nuore, il patrigno e la

matrigna con i figliastri);

ai sensi degli artt. 76 e 78 del Codice Civile.

Precisando, che tale agevolazione riguarda solamente ed unicamente l’aliquota

come abitazione principale e non attribuisce il diritto della detrazione prevista per

quest’ultima.

L’equiparazione all’abitazione principale (per la sola aliquota) opera a seguito della

presentazione all’Ufficio Tributi dell’apposita dichiarazione, formulata

preferibilmente sulla modulistica dallo stesso predisposta e non ha effetto

retroattivo. La suddetta dichiarazione ha carattere obbligatorio, ai fini di potere

usufruire di detta agevolazione;

c) Abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o

disabile che ha acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di

ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata. Qualora detta

abitazione venga concessa in uso gratuito, operano tutte le disposizioni di cui alla

precedente lettera b).

2. DI DETERMINARE l’aliquota ridotta, pari al cinque virgola cinque per mille (5,5 per

1000), per le pertinenze (C/2, C/6 e C/7), nel rispetto di quanto disposto dall’art. 7

bis, comma 2, del Regolamento I.C.I.:

Art. 7 bis, 2° comma

Si considerano parti integranti dell’abitazione principale, le sue pertinenze (C/2, C/6

e C/7), così come individuate dall’art.817 del Codice Civile, ancorchè distintamente

iscritte in catasto e purchè ci sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione

principale e l’utilizzo avvenga da parte del proprietario (o titolare del diritto reale di

godimento).

3. DI DETERMINARE, come esposto nelle premesse e previsto dall’articolo 7 ter

“Agevolazioni”, un’aliquota agevolata, del cinque virgola cinque per mille (5,5 per

1000) per gli immobili classificati o classificabili nel gruppo A (pertinenze escluse),

locati con regolare contratto registrato ed utilizzati come abitazione principale dal

conduttore. Detta agevolazione riguarda solamente ed unicamente l’aliquota,

parificata all’aliquota ridotta deliberata per le abitazioni principali dei soggetti

residenti, come disposto al p.to 1) del presente atto, e non attribuisce il diritto della

detrazione prevista per quest’ultima;

4. DI DETERMINARE l’aliquota pari al cinque virgola cinque per mille (5,5 per 1000)

per gli alloggi regolarmente assegnati dagli A.T.E.R. - Aziende territoriali per

l’edilizia residenziale (ex I.A.C.P.), con applicazione dell’aliquota ordinaria del 7 per

mille (7 per mille) per gli alloggi non assegnati, in considerazione delle condizioni di

richiesta abitativa e di particolare dinamica sociale esistenti sul territorio comunale;

5. DI FISSARE in Euro 103,29.- la detrazione prevista per unità immobiliare adibita ad

abitazione principale del soggetto passivo e per quelle regolarmente assegnate

dall’A.T.E.R. (ex I.A.C.P.);

6. DI DARE ATTO che la detrazione di Euro =103,29.- per l’abitazione principale,

qualora superi l’imposta dovuta per la stessa, verrà estesa per la somma rimanente

a detrazione dell’imposta dovuta sulla/e pertinenza/e;

7. DI PREVEDERE la maggiore detrazione per l’abitazione principale da Euro

=103,29.- ad Euro =258,23.-, definendo i requisiti necessari che daranno diritto

all’agevolazione, come di seguito specificato:

1. non possedere altri immobili (su tutto il territorio nazionale), al di fuori della sola

casa di abitazione e di una pertinenza, che abbia coincidenza nella titolarità con

l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte del proprietario (o titolare del

diritto reale di godimento);

2. l’ammontare totale (100%) dell’imposta da pagare (I.C.I.) nell’anno di riferimento

(2007), ancor quando dovuta da più contitolari per i medesimi immobili, abitazione

principale e pertinenza/e, non dovrà superare l’ammontare di Euro =258,23.-,

importo pari alla maggiore detrazione concessa;

3. il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Indicatore

S.E.E.) del nucleo familiare, riferito all’ultima dichiarazione dei redditi presentata

(anno 2006), derivanti da lavoro dipendente e/o pensione, sia pari od inferiore ad

Euro =8,401,77.- annui;

4. il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Indicatore

I.S.E.E.) del nucleo familiare anagrafico composto da persona/e

ultrassessantacinquenne/i, riferito all’ultima dichiarazione dei reddito presentata

(anno 2006), derivanti da pensione sia pari od inferiore ad Euro =8.993,75.- annui;

oppure, in alternativa al suddetto p.to 3 o p.to 4, il seguente punto 3b) - fermi

restando gli altri requisiti -:

3b. il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Indicatore

S.E.E.) del nucleo familiare ove sia presente una persona disabile non

autosufficiente (invalidità civile del 100%), riferito all’ultima dichiarazione dei redditi

presentata (anno 2006), derivanti da lavoro dipendente e/o pensione, sia pari o

inferiore ad Euro =10.082,12.- annui al netto della indennità di invalidità percepita.-

8. DI DARE ATTO che le maggiori detrazioni verranno concesse fino al

raggiungimento dell’ammontare massimo della somma stanziata nel fondo di cui

alle premesse, iscritta nella parte Spesa del Bilancio di Previsione 2007, sulla base

di una graduatoria che verrà stilata verificando, il possesso dei requisiti, come sopra

prestabiliti ed inoltre, a parità di requisiti, dando precedenza:

alla rendita attribuita (per vano) secondo la categoria e classe di appartenenza

dell’immobile posseduto, favorendo le più basse;

alla data di presentazione della domanda.-

9. RITENUTO DI STABILIRE come sottoriportato, le modalità per la presentazione

delle domande e l’iter per l’ottenimento della “maggiore detrazione” ai fini I.C.I.:

- Le domande per ottenere la “maggiore detrazione I.C.I.” per l’ANNO 2007 dovranno

essere presentate dagli utenti interessati (ricadenti nelle sopra descritte casistiche:

1-2-3; 1-2-4; oppure 1-2-3b) presso l’Ufficio Protocollo del Comune, entro e non

oltre il 31 maggio 2007;

- Qualora a seguito della predisposizione della graduatoria, il fondo stanziato abbia

ancora disponibilità e fino al suo esaurimento, varranno evase le richieste

presentate dopo il 31 maggio e non oltre il 31 ottobre 2007, stilando un’ulteriore

graduatoria sulla base dei criteri sopra determinati;

- La modulistica per la redazione della suddetta richiesta sarà reperibile presso

l’Ufficio Tributi completa della “dichiarazione sostitutiva unica”, che andrà

debitamente compilata e sottoscritta e dovrà essere completa del modello I.S.E.E.

(risultato);

- L’Ufficio Tributi informerà gli interessati dell’agevolazione concessa, che avrà affetto

soltanto per l’anno 2007, fornendo le eventuali informazioni necessarie.

- Nel caso in cui l’acconto I.C.I. sia stato versato senza tenere conto della maggiore

detrazione spettante, sarà possibile effettuare il conguaglio con il versamento del

saldo di dicembre, oppure si provvederà d’ufficio al rimborso dovuto;

- L’Ufficio Tributi si riserverà di verificare presso i competenti Uffici la conformità dei

dati dichiarati.

- Per la compilazione ed il rilascio della dichiarazione sostitutiva unica (ISEE) gli

interessati potranno rivolgersi ai CAAF locali che hanno dato la loro disponibilità per

lo svolgimento del servizio, in quanto, al momento il Comune non dispone di

organizzazione propria a tale scopo.-

10. DI PRENDERE ATTO che i valori unitari minimi (al mq.) delle aree fabbricabili ai fini

dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/’92, soggette al pagamento dell’Imposta

Comunale sugli Immobili (I.C.I.), per l’ANNO 2007, sono quelli determinati con

deliberazione giuntale n.ro 271/dd.14.11.2005 (come da allegato alla stessa);

11. DI ATTESTARE che il presente provvedimento costituisce norma regolamentare ai

sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

12. DI PROVVEDERE all’invio del presente atto al Ministero delle Finanze ed a

renderlo pubblico, mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale, come disposto per

legge;

13. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi

dell’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004;

14. DI DARE ATTO che l’Ufficio Ragioneria sulla base della/e determinazione/i redatte

dall’Ufficio Tributi e relativa/e alla concessione dell’agevolazione relativa alla

“maggiore detrazione” concesse all’utenza, di cui sopra, provvederà al giro

contabile interno, mediante il quale la somma stanziata sul fondo “Contributi per

I.C.I. (magg. detraz.)” (Cap. 4264 Spesa) verrà versata ed introitata sul Cap 105 art

01/Entrata “I.C.I.” - Titolo 1, Categoria 01, Risorsa 0105 del Bilancio di Previsione

2007.-