ICI 2005

Delibera della Giunta Comunale n. 22 del 21.01.2005

 

ALIQUOTE

1

4,00 per mille

PER ABITAZIONE PRINCIPALE SI INTENDE:

·      Abitazione di proprietà del soggetto passivo;

·      Abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

·      Abitazione regolarmente assegnato dall’ATER (ex IACP);

·      Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, della Legge 23.12.1996, n. 662).

2

4,00 per mille

·      Abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo).

3

5,10 per mille

·      Aliquota ordinaria

·      Terreni agricoli

·      abitazioni che non rientrano nelle fattispecie di cui ai punti 1) e 2).

4

6,10 per mille

·        Altri immobili (esempio: Aree edificabili, negozi, capannoni,  ecc.)

5

1,00 per mille

·      Unità immobiliari situate in Zona A inagibili o inabitabili oggetto di interventi di recupero ai sensi della Legge 5.8.1978, n. 457 (art. 1, comma 5, Legge 449 del 27.12.1997)

Non paga ICI il proprietario di alloggi messi a disposizione del Comune a canone di mercato per fronteggiare situazioni di emergenza.

Le pertinenze sono considerate parte integrante dell’abitazione, ancorché distintamente iscritte in catasto purché appartenenti alle classi C/2 – C/6 – C/7

 

DETRAZIONI

1

Abitazione principale

Abitazione concessa in uso gratuito

€ 104,00

2

a)    La detrazione viene elevata a € 227,00 per i contribuenti il cui nucleo familiare sia composto e disponga di un reddito netto, escluso il reddito dell’abitazione principale, non superiore ai seguenti importi:

 

§                 1 PERSONA                              - €       9.975,94

§                 2 PERSONE                               - €     13.966,32

§                 3 PERSONE                               - €     16.951,04

§                 4 PERSONE                               - €     19.951,36

§                 5 PERSONE                               - €     21.946,55

§                 6 PERSONE                               - €     23.941,74

§                 7 PERSONE E OLTRE               - €     25.936,93

 

b)    La detrazione è elevata a € 500,00 quando nel nucleo familiare, costituito dal richiedente e dai conviventi, e con i limiti di reddito di cui sopra siano presenti invalidi, che non siano a totale carico di enti pubblici, con attestati rilasciati dalle competenti autorità per le seguenti categorie:

§                 - Invalidi civili non inferiori al 100%

§                 - Sordomuti

§                 - Ciechi assoluti

§                 - Grandi invalidi con invalidità non inferiore al 80%

§                 - invalidi INAIL con invalidità non inferiore al 80%

§                 - Inabili INPS con invalidità non inferiore al 80%

§                 - Titolari di pensione privilegiata di guerra o ordinaria di 1' categoria tabella A

§                 - Portatori di handicap con connotazione di gravità - Legge 5.1.1992 n. 104.

     Nel calcolo del reddito non si tiene conto dell'assegno di accompagnamento

3

Abitazioni in centro storico

La detrazione è elevata a € 227 per le abitazioni situate in Zona A adibite ad abitazione principale del contribuente.

 

INDICAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

 

ALIQUOTE

 

1.     Per poter usufruire dell’agevolazione sull’aliquota di cui al punto 2 (Abitazioni di proprietà concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado) è necessario presentare comunicazione di variazione ICI.

 

2.     Per poter usufruire dell’agevolazione di cui al punto 5) (Unità immobiliari situate in Zona A inagibili o inabitabili oggetto di interventi di recupero) è necessario presentare comunicazione di variazione ICI con indicati gli estremi della concessione edilizia.

 

DETRAZIONI

 

1.      E’ possibile applicare una sola detrazione per contribuente. Fa eccezione il caso di abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo) dove si applicano entrambe le detrazioni.

 

2.      Nel calcolo del reddito per le maggiori detrazioni non si tiene conto del reddito prodotto dall’abitazione principale e pertinenze.

 

3.      Per poter usufruire delle maggiori detrazioni è necessario presentare domanda in carta semplice al Comune di Pasian di Prato, corredata di autocertificazione o documentazione attestante il possesso dei requisiti, entro il termine per il pagamento dell’acconto dell’imposta per i contribuenti già in possesso dei requisiti all’1.1.2005, mentre per i nuovi contribuenti (in quanto nuovi possessori di abitazione principale) in qualsiasi momento (1 luglio – 31 dicembre).

 

4.      Le istanze di maggior detrazione per abitazioni in Zona A presentate negli anni precedenti restano valide anche per gli anni successivi.

 

N.B. Il versamento dell’imposta dovrà essere effettuato dal contribuente tenendo conto delle agevolazioni richieste.

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle norme contenute nel Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 103/98.

 

VERSAMENTI

I versamenti dovranno essere effettuati:

-        sul c.c.p. n. 27277326 intestato al “Comune di Pasian di Prato – Servizio di Tesoreria – I.C.I”;

-        presso gli sportelli della FRIULCASSA SPA - CASSA DI RISPARMIO REGIONALE coordinate IBAN "IT 65 H 06340 12315 06700007095W" utilizzando gli stessi bollettini di c.c.p. (al netto di commissioni);

 

LA COMUNICAZIONE ICI

La comunicazione ICI deve essere presentata limitatamente agli immobili siti nel territorio del Comune di Pasian di Prato per i quali si sono verificate variazioni.

Entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi devono essere presentate le comunicazioni per le variazioni verificatesi nel corso del 2004.