SONO ESENTI:

·          L’ abitazione principale (escluse A1, A8 e A9) e le sue pertinenze (C2/C6 fino a 100 mt di distanza);

·          Abitazione concessa in uso gratuito a: Figlio, genitore o fratello (previa certificazione);

·          Casa di anziani o disabili residenti permanentemente in istituti e non locate;

·          tutti i terreni agricoli ad eccezione di quelli utilizzati a scopo edificatorio.

SI PAGA ICI NEI SEGUENTI CASI:

a)      aliquota 4 per mille e detrazione di Euro 103,29:

·          abitazione principale classificata A1, A8 e A9;

·          la seconda unità catastale se l’ abitazione principale è costituita da due unità catastali (previa certificazione);

·          abitazione dei residenti all’estero purchè non locata;

b)      aliquota 4 per mille:

·       aree edificabili ubicate nella zona PIP;

·       fabbricati produttivi (C1, A10, D, C3, B nonché i C2 a servizio di attività produttive) ubicati nel territorio comunale;

c) aliquota 6 per mille:

·          altri fabbricati non compresi nei punti precedenti;

·          aree fabbricabili non comprese nei punti precedenti.

Aree edificabili (delibera G.C. n. 44 del 18/03/2011:

Sono CONFERMATI i valori dell’anno scorso ad eccezione della zona D:

Zona A:

Euro

43,90

Zona B

Euro

43,90

Zona B con asterisco:

Euro

43,90

Zona C Piani di Zona:

Euro

43,90

Zona C restante:

Euro

13,00

Zona D urbanizzata:

Euro

Valore di assegnazione attuale (€ 17,51)

Zona D restante:

Euro

 0,01

Zona F acquisita a tal fine:

Euro

13,00

Zona F restante:

Euro

 0,01

Zona G acquisita a tal fine:

Euro

 6,00

Zona G restante:                                                       

Euro

 0,01

Zona E utilizzata a scopo edificatorio (mq necessari alla volumetria)

Euro

 1,00

Zona E restante:

ESENTE

 

VERSAMENTI: puoi scegliere:

1)       c.c.postale N. 21192083 che trovi presso questo ufficio o all’ufficio postale;

2)       F24 che trovi in banca o presso l’ ufficio postale (potrai anche compensare con i crediti di altri tributi);*

ATTENZIONE ALLE SCADENZE:

1° rata: 50% entro il 16 giugno 2011;                        2° rata: 50% entro il 16 dicembre 2011;

oppure:

unica soluzione entro il 16 giugno 2011

ARROTONDAMENTO all’Euro per difetto per frazioni inferiori a 49 centesimi o per eccesso se superiori a detto importo;

IMPORTO MINIMO per dover effettuare il versamento: Euro 2,00;

NB: sono regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri per la quota dell’intero immobile condiviso.

DICHIARAZIONE

C’è l’obbligo di presentazione SOLO se hai fatto delle variazioni non riscontrabili dalla visura catastale prima del termine di presentazione

del mod. Unico/2011, ossia se dalla visura catastale non c’è corrispondenza tra intestatario della visura e soggetto passivo ICI;

La dichiarazione, su modello ministeriale, reperibile in quest’ufficio o sul sito, va compilata in tutte le sue parti e presentata entro la data di presentazione dell’ UNICO/2011 per l’anno 2010;

·          I BOLLETTINI CON I TUOI DATI ANAGRAFICI TI ARRIVANO DIRETTAMENTE A CASA QUALORA TU ABBIA EFFETTUATO NEL 2010 DEI VERSAMENTI ICI CON BOLLETTINO POSTALE;

·          SE SEI DIVENTATO SOGGETTO PASSIVO ICI PER LA PRIMA VOLTA, RIVOLGITI ALL’UFFICIO TRIBUTI;

·          SE DEVI EFFETTUARE IL VERSAMENTO E NON TI SONO ARRIVATI I BOLLETTINI, RIVOLGITI ALL’UFFICIO TRIBUTI.

** Per chi sceglie di versare con il modello F24, si rimanda alle istruzioni in esso contenute, avendo particolare riguardo di inserire il codice Comune I428 e di non compilare lo spazio “rateazione”; i codici tributo sono i seguenti: abitazione principale 3901, aree fabbr. 3903, altri fabbricati 3904.