Il Consiglio Comunale

Dispositivo della delibera di C.C. n. 33 del 31/03/2008:

Presenti: QUINDICI Con voti favorevoli all’unanimità

PREMESSO CHE:

- l’I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili -, è stata istituita con il titolo I, Capo I, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

il decreto del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 2007 ha prorogato il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno 2008, da parte degli Enti Locali, al 31 marzo 2008;

il comma 156, art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, ha attribuito la competenza della determinazione delle aliquote dell’IMPOSTA COMUNALE DEGLI IMMOBILI (I.C.I.), al Consiglio Comunale;

l'art. 3, comma 53, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, stabilisce che "l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento a casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale";

con proprio atto n. 23 del 24 aprile 2007 era stata determinata, per l'anno 2007, ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili, l’aliquota del 4,5 (quattrovirgolacinque) per mille per l’abitazione principale e del 7 (sette) per mille per tutti gli altri immobili, incluse le aree fabbricabili, con la detrazione per l’abitazione principale di €. 103,29;

l’art. 1, comma 5 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispone:

" Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art. 5 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 " e che questa ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, prevede l’esclusione per le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9.

questa Amministrazione intende confermare anche per l'anno 2008 le aliquote e la detrazione di €. 103,29 in vigore nell'anno 2007, con l’aggiunta della nuova ulteriore detrazione da calcolare secondo il disposto dell’art. 1, comma 5 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

lo stesso art. 1, comma 7, della legge sopraccitata prevede che la minore imposta che deriva dall’applicazione della nuova detrazione è rimborsata al Comune con oneri a carico del bilancio dello Stato;

VALUTATI gli effetti della delibera di C.C. n. 23 del 24 aprile 2007 a riguardo ed in relazione al gettito d'imposta dell'anno 2007, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e

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della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre più crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

DATO ATTO che intervengono diversi Consiglieri per discutere sull’ulteriore detrazione;

DATO ATTO che sono stati espressi i pareri favorevoli del responsabile del servizio tributi e del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO di quanto disciplinato dal "Regolamento Generale per la Disciplina e l’Accertamento delle Entrate Tributarie ed in particolar modo dell’I.C.I", approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 24.03.2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Presenti 15

Con voti voti favorevoli unanimità;

DELIBERA

  1. di confermare per l’anno 2008, per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, (I.C.I.), l’aliquota d'imposta nella misura del 4,5 (quattrovirgolacinque) per mille per l’abitazione principale e per le pertinenze della stessa abitazione principale, e del 7 (sette) per mille per tutti gli altri immobili, incluse le aree edificabili, come già in vigore nell’anno 2007;
  2. di confermare, per l’anno 2008 la detrazione già vigente nell'anno 2007 e pari ad €. 103,29 per l'abitazione principale e pertinenze riconosciute;
  3. di dare atto che in aggiunta alla detrazione di €. 103,29, viene istituita la nuova ulteriore detrazione dell’1,33 per mille da calcolare sull’imponibile dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, non superiore comunque a €. 200,00 e non applicabile alle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9, come disposto dall’art. 1, comma 5 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  4. di dare atto che la minore imposta che deriva dall’applicazione della nuova detrazione è rimborsata al Comune con oneri a carico del bilancio dello Stato;
  5. di dare atto che nella determinazione delle aliquote e delle detrazioni sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
  6. di date atto che la presente deliberazione determinerà i suoi effetti dall’1 gennaio 2008;
  7. di trasmettere copia della presente deliberazione al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;
  8. di trasmettere la presente deliberazione, entro trenta giorni dell'avvenuta esecutività, al Ministero delle Finanze ed al Concessionario della Riscossione;