IL CONSIGLIO COMUNALE

 

   Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 1° c., D.Lgs. n. 267/2000, che si riporta in calce al presente atto;

 

  Premesso che l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000, collegato alla finanziaria 2001, stabilisce che “Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione”;

 

Visto l’art. 42 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali e l’art. 1 comma 156 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), che stabilisce che dal 01.01.2007 le aliquote ICI devono essere stabilite dal Consiglio Comunale e non dalla Giunta Comunale;

 

Premesso che il comma 5 art. 1 della Legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), istituisce l’ulteriore detrazione pari al 1,33 per mille sulla base imponibile ai fini I.C.I.;

 

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con atto C.C. n°  07 del 30/04/2008;

 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 - T.U. EE.LL.;

 

Vista la L. 24/12/2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008);

 

Ritenuto di confermare per l’anno 2008 le medesime aliquote e detrazioni già applicate per l’anno 2007 relativamente all’Imposta Comunale sugli Immobili, come fissate da delibera del C.C. n.6 del 23/02/07;

  

D E L I B E R A

 

   Di confermare l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 2008, mantenendo invariate le aliquote e le detrazioni già applicate per l’anno 2007 con atto C.C. n.6 del 23/02/07, come segue:

 

ü       Nel 5 per mille l'aliquota ordinaria sugli Immobili appartenenti a tutti gruppi di destinazione urbanistica (A, B, C, D,E), comprese le abitazioni principali e le seconde case locate;

 

ü       La detrazione per la prima casa è stabilita nella misura di € 103,29, estendendo tale beneficio agli anziani e disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, ai sensi dell'art. 3 della L. 23/12/1996, n. 662, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

ü       L'aliquota del 7 per mille per le seconde case abitabili e sfitte, stabilendo che la denuncia e il versamento saranno ragguagliati al periodo di possesso e utilizzo, mentre l'accertamento sarà effettuato dall'Ufficio Tributi attraverso l'acquisizione dei dati relativi alla denuncia dei redditi;

 

ü       Di determinare l'aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili;

 

ü       Di determinare il valore minimo delle aree fabbricabili, al di sotto del quale verranno prioritariamente effettuati gli accertamenti, secondo i valori appresso indicati:

 

                                        AREE FABBRICABILI

 

a)

Aree comprese nel centro storico

  40,00/mq.

b)

Aree comprese nella zona " B 0 "

  50,00/mq.

c)

Aree comprese nella zona " B "

  50,00/mq.

d)

Aree comprese nelle zone di espansione lottizzate

  40,00/mq.

e)

Aree comprese nelle zone di espansione da lottizzare

  10,00/mq.