COMUNE DI CARBONIA P.ZZA ROMA, 1 09013 CARBONIA (PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS)

SERVIZIO TRIBUTI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) – ANNO 2008

VERSAMENTO I° RATA – DICHIARAZIONI

Il Dirigente designato per la gestione dell’imposta I.C.I.

Visto il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n° 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

informa:

􀂉VERSAMENTI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2008

Entro il 16 Giugno 2008 deve essere effettuato il versamento della I° rata d’imposta per l’anno 2008.

L’imposta, che grava sui fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni agricoli, è a carico: del proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione; del superficiario; dell’enfiteuta; del locatario finanziario; del concessionario nel caso di concessione su aree demaniali. E’ dovuta per l’anno solare proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto. Per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà) il versamento è effettuato dall’amministratore del condominio o dalla comunione.

L’imposta può essere versata per l’anno in corso in due rate:

La 1° rata entro il 16 GIUGNO, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dell’anno precedente;

La 2° rata entro il 16 DICEMBRE a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

E’ consentito il versamento in unica soluzione, entro il termine di scadenza della 1° rata (16 giugno).

􀂉 ALIQUOTE DELL’IMPOSTA

Si riportano le aliquote d’imposta fissate per l’anno in corso e per l’anno precedente:

                                                                                                                                  2007                                                                       2008

Aliquota ordinaria

6 ‰

6 ‰

Immobili di categoria A1-A8-A9 adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze

4,5 ‰

4,5 ‰

Per gli immobili ad uso abitativo, locati con regolare contratto stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge n° 431 del 9.12.1998 e dell’Accordo Territoriale sulle locazioni ad uso abitativo per la città di Carbonia stipulato tra le organizzazioni della proprietà edilizia, le organizzazioni dei conduttori e il Comune di Carbonia in data 12 Luglio 2005, nonché in riferimento ad altri accordi che l’Amministrazione di Carbonia dovesse stipulare;

4,5 ‰

4,5‰

Per gli immobili ad uso abitativo, non locati.

7‰

7‰

Immobili di categoria "D"

7‰

7‰

Aree edificabili

7‰

7‰

 

Per le riduzioni e agevolazioni si rimanda al regolamento Comunale I.C.I. approvato con Delibera di C.C. n° 35 del 18.04.2007, del quale si potrà prendere visione anche sul sito del Comune di Carbonia www.comune.carbonia.ca.it

Agli effetti dell’I.C.I. le vigenti rendite catastali urbane sono da rivalutare del 5%.

Per gli Immobili di categoria A1-A8-A9 adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze si applica una detrazione d’imposta di € 103,50;

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 93 del 27 maggio 2008, in vigore dal 29 maggio 2008, sono escluse dal pagamento dell’imposta le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese le pertinenze, del soggetto passivo, dei soci assegnatari delle cooperative a proprietà indivisa, degli alloggi regolarmente assegnati dallo I.A.C.P. e le unità abitative concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti entro il 1° grado (lettera e, art. 7 del regolamento Comunale)

􀂉TERRENI AGRICOLI sono assoggettati all'imposta.

􀂉MODALITA’ DI VERSAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato utilizzando gli appositi modelli:

•Al Concessionario del servizio di riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune di ubicazione degli immobili, tramite c/c postale n° 88673512 intestato a: EQUITALIA SARDEGNA. S.p.A.- CARBONIA – CA - ICI;

•Con modello F24;

•L'importo minimo, da versare, è pari € 2,07.

•Per gli immobili ubicati in comuni diversi, i versamenti devono essere distinti; deve però essere fatto un unico versamento per tutti gli immobili posseduti nello stesso comune.

•La somma totale dell’imposta deve essere versata con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi (es. € 43,49 €43,00) e per eccesso se superiore a 49 centesimi (es. €43,50 €44,00).

􀂉DICHIARAZIONE

Le dichiarazioni di variazioni agli effetti dell’Imposta comunale sigli immobili devono essere presentate nel caso siano intervenute variazioni nell’anno 2007, non rilevabili dai dati catastali, dovranno essere presentate sul modello Ministeriale entro il 31 LUGLIO 2008, detto modello viene distribuito presso gli uffici comunali oppure scaricabile dal sito del Comune di Carbonia .

•Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio I.C.I del Comune di Carbonia (Tel. 0781-694242/280).