<< Estratto della deliberazione adottata dal Comune di Villamassargia (Prov. CI) in materia di aliquota I.C.I. per l'anno 2009 >>.

 

 

COMUNE DI VILLAMASSARGIA

 

Provincia di Carbonia Iglesias

 

 

 

VERBALE   DI   DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

 

Numero 62 del 19.12.2008

COPIA  

 

OGGETTO:

 

 

 

Determinazione aliquote ICI anno 2009

 

               L’anno Duemilaotto il giorno Diciannove   del mese di Dicembre alle ore 16,00 nel Comune di Villamassargia

Omissis

IL CONSUGLIO COMUNALE

 

Omissis

 

VISTO

L’art. 4 della Legge suddetta che impone ai Comuni l’istituzione dall’anno 1993 dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), con l’osservanza di principi e criteri direttivi, precisando al punto 6 la facoltà dei Comuni di determinare l’aliquota unica in misura variante dal 4 al 6 per mille, ovvero al 7 per mille per straordinarie esigenze di Bilancio;

VISTO

Il D.Lgs. 504/92 “Riordino della Finanza degli enti Territoriali a norma dell’art. 4 della Legge 23/10/1992, n° 421”, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Omissis

 

 

VISTO

L’art. 1, comma 156 della L. n° 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) che modificando l’art. 6, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 504/1992, attribuisce specificatamente al Consiglio Comunale la competenza a deliberare l’aliquota I.C.I.;

RICHIAMATA

La delibera C.C. n° 45 del 30/11/1992 “Istituzione Imposta Comunale sugli Immobili”, che stabiliva a decorrere dall’01/01/1993 l’aliquota da applicare al 5 per mille;

RICHIAMATA

Inoltre la Delibera C.C. n° 1 del 29/01/2008 con la quale, non essendo ancora stata stabilita l’esenzione ICI per la prima casa, venivano stabilite le aliquote ordinaria al 5,5 per mille (per tutti gli immobili classificati diversamente dall’abitazione principale) e agevolata per l’abitazione principale al 4,5 per mille;

VISTO

Il D.L. 27 maggio 2008, n° 93, convertito con modificazione dalla L. 24 luglio 2008 n° 126, in particolare l’art. 1 “esenzione ICI prima casa”

 

CONSIDERATO

Che secondo quanto previsto dal D.L. 93 appena citato, risultano escluse dall’esenzione ICI prevista per l’abitazione principale, le categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la tassazione, con la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3 del D.Lgs. 504/1992;

 

Omissis

 

 

DELIBERA

 

Omissis

 

2 -              di approvare per l'anno 2009 l’aliquota ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) nelle misura di seguito specificata:

 

ALIQUOTA ORDINARIA

(per gli immobili classificati diversamente dall’abitazione principale che gode del diritto all’esenzione e per le aree fabbricabili)

 

 

5,5 per mille

 

ALIQUOTA AGEVOLATA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE

(per le abitazioni principali escluse dal diritto all’esenzione Categorie A1, A8, A9)

 

 

4,5 per mille

 

 

3 -           di confermare la detrazione prevista per l’abitazione principale, da applicare agli immobili a ciò destinati ma esclusi dal diritto all’esenzione, nella misura minima prevista per legge (per l’anno 2009 € 103,29);

 

Omissis