ESTRATTO DI DELIBERA C.C. n. 20 del 26.04.2007

delibera

Per l’anno 2007:

1) Di stabilire l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:

Immobili ad uso abitativo (categorie A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/11):

- 4,0‰, per l’abitazione principale e le pertinenze della medesima abitazione, secondo le condizioni stabilite dal suddetto regolamento comunale sull’applicazione dell’ICI, con riduzione all’1‰ nel caso di fabbricati, di proprietà di soggetti di età non superiore a 35 anni, che ivi risiedano e che abbiano contratto o contraggano matrimonio nel 2007;

- 6,5‰, per gli altri immobili ad uso abitativo:

• con aumento al 7,0‰ limitatamente alle case sfitte per le quali non venga data dimostrazione di regolare contratto di locazione;

• con riduzione al 4,2‰ per mille nei seguenti casi:

- immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, quando il relativo contratto di locazione risulti sottoscritto ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 431/1998, nonché risulti regolarmente registrato;

- immobili concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado, in linea retta, i quali ivi abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale;

Altri immobili (categorie A/10, B, C, D, terreni):

- 6,0‰

2) Di rinviare al suddetto regolamento comunale sull’applicazione dell’ICI per quanto concerne i criteri e le modalità per poter usufruire della riduzione al 4,2 per mille dell’aliquota prevista per gli immobili ad uso abitativo locati ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 431/1998 e per gli immobili concessi in comodato gratuito.

3) La riduzione all’1dell’aliquota ICI per le abitazioni concesse in locazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 431/1998, il cui contratto risulti regolarmente registrato, e che siano concesse in locazione a favore di soggetti con un reddito del nucleo familiare non superiore a € 27.000,00, demandando al Servizio Tributi la definizione delle concrete procedure di attuazione, sentiti i Servizi Gestione Patrimonio e Socio-assistenziali.

4) Di stabilire la detrazione per l’abitazione principale nelle seguenti misure:

• € 210,00 per i soggetti passivi che al 01/01/2007 hanno superato i 70 anni di età e il cui nucleo familiare abbia un reddito pari o inferiore a € 13.000,00;

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€ 185,00 per i soggetti passivi di un nucleo familiare il cui reddito sia pari o inferiore a € 13.000,00;

• € 210,00 per i soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un portatore di handicap permanente grave, un non vedente, un sordomuto, un invalido civile con invalidità del 100%, un invalido di guerra, individuati e certificati dalle competenti autorità sanitarie locali, purché siano rispettate tutte le condizioni stabilite dalla presente delibera, con la sola eccezione del reddito del nucleo familiare;

• € 145,00 in caso di reddito del nucleo familiare compreso fra € 13.000,01 ed € 18.200,00;

• € 103,291, previste per legge, in caso del reddito del nucleo familiare superiore a € 18.200,00;

• € 10,00 per ogni figlio minorenne a partire dal terzo figlio;

5) Di escludere l’applicazione delle suddette detrazioni di € 210,00, € 185,00 ed € 145,00 per le unità immobiliari classificate in catasto nelle categorie A/1, A/7 e A/8;

6) Di precisare che per abitazione principale si intende l’abitazione posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, anche se parzialmente locata, nei casi in cui il contribuente ivi abbia la residenza anagrafica e/o la dimora abituale, come individuata nella dichiarazione dei redditi;

7) Di fissare i seguenti criteri e modalità per poter usufruire delle suddette detrazioni di € 210,00, € 185,00 ed € 145,00:

• I contribuenti interessati, che possiedono i suddetti requisiti, dovranno presentare apposita comunicazione al Comune entro il termine del 30 novembre 2007. Nel caso in cui l’immobile venga acquisito nel corso dei mesi di novembre o dicembre 2007, ovvero in questi ultimi mesi l’immobile assuma la qualifica di abitazione principale, la comunicazione dovrà essere presentata entro la data prevista per il versamento del saldo per l’ICI. La comunicazione ha validità annuale e dovrà essere compilata, preferibilmente, sul modello autocertificativo predisposto dal Comune e messo gratuitamente a disposizione dei contribuenti interessati o dovrà comunque riportare tutti i dati obbligatori ai fini della presentazione della comunicazione;

• Tali comunicazioni non saranno considerate valide se presentate oltre i termini indicati sopra;

• Il contribuente, presentata nei termini la suddetta comunicazione, provvederà all’autoliquidazione dell’imposta e procederà ai dovuti versamenti, operando le detrazioni spettanti in ragione del periodo di possesso;

• Per nucleo familiare si intende quello composto da tutte le persone che risiedono nell’abitazione principale nel corrente anno e ai fini del calcolo del reddito del nucleo familiare di cui al punto 2) dovranno essere sommati i redditi degli abitanti.

• Nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario ovvero titolare di diritto reale di cui all’art. 3, comma 1, del D.lgs. 504/1992, di altri immobili nel comune di Cagliari o in altro comune, il cui valore imponibile ai fini ICI sia complessivamente superiore al 50% del valore imponibile ai fini ICI dell’immobile per il quale si chiede la maggiore detrazione;

• I redditi del nucleo familiare di cui al punto 2), in base ai quali viene applicata la detrazione d’imposta per gli immobili adibiti ad abitazione principale, sono quelli relativi all’imponibile IRPEF del precedente anno 2006, quale risulta:

a) dal modello unico;

b) dalla certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite consegnata dal datore di lavoro o ente pensionistico;

c) dal modello 730;

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d) dalla comunicazione della corresponsione dell’indennità di fine rapporto da parte dell’ente erogante;

• In tutti i casi nei quali lo stesso immobile sia utilizzato da più comproprietari come abitazione principale, la detrazione deve essere ripartita in parti uguali tra ciascuno di essi; la comunicazione per la maggiore detrazione potrà essere presentata congiuntamente dai suddetti comproprietari, i quali dovranno debitamente sottoscriverla;

• Nel caso in cui i controlli effettuati dal Servizio Tributi accertassero l’applicazione da parte dei contribuenti di detrazioni non spettanti, sarà richiesto ai rispettivi contribuenti il rimborso della maggiore detrazione operata, maggiorata degli interessi e delle sanzioni previste dalla legge.

8) Di confermare nella misura di € 50,00 l’importo dovuto a titolo di rimborso spese e diritti dai soggetti, titolari di immobili, che richiedono accertamento tecnico finalizzato alla certificazione a fini fiscali della inagibilità e/o inidoneità all’uso dell’unità immobiliare.

9) Di dare alla presente IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.