
COMUNE DI MONASTIR
PROVINCIA DI CAGLIARI
D
eliberazione della Giunta Comunale N. 28Del
10/03/2006
OGGETTO
: Tariffe I.C.I. anno 2006.
L’anno duemilasei, il giorno dieci del mese di marzo alle ore 8,30, nella sala delle adunanze del Comune, convocata dal Sindaco, la Giunta Comunale si è riunita per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza: PUDDU IGNAZIO
Sono presenti i Sigg.ri Assessori:
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FENU MODESTO X |
MELIS IGNAZIO X |
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CINUS GIANLUCA X |
PODDESU CONSUELO X |
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DEIOSSO G. A. MARIO |
ZUCCA CARLO XXX |
Assiste il Segretario Comunale Dott. Efisio Farris
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che l’I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, è stata istituita con il titolo I, comma I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
- che l’art. 53 comma 16 della L. 388/2000, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione, disponendo in tal modo che, tenuto conto dell’art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 267/2000, le relative deliberazioni siano adottate dalla Giunta Comunale;
- che l’art. 58 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, ha recato nuove disposizioni in materia di soggetti ad imposta e detrazioni per le abitazioni principali, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1998;
- che l’art. 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, attribuisce all’ente locale la facoltà di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
- che l’art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, attribuisce al Comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
CONSIDERATO che la Giunta Comunale ha valutato tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente:
a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
b) in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;
RITENUTO di poter accogliere le proposte summenzionate e di far proprie le motivazioni formulate a sostegno delle stesse, considerando sia le effettive esigenze di bilancio che le implicazioni di carattere economico-sociale derivanti dall’applicazione della stessa imposta;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi del Comune;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e di ragioneria;
VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento I.C.I.;
U N A N I M E D E L I B E R A
Di stabilire le seguenti norme per l’applicazione dell’ I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2006:
1) Aliquota ordinaria 7 per mille
2) Abitazione principale 4.50 per mille
3) Terreni agricoli coltivati direttamente, fabbricati agricoli,artigianali e commerciali utilizzati direttamente per l’attività professionale 5,50 per mille
4) Detrazione prima casa € 103,29 aumentata a € 180,76 per le seguenti categorie:
a) pensionati = soggetto passivo ultrasessantacinquenne single o con coniuge ultrasessantacinquenne titolari di pensione al minimo (quale reddito unico) escluso il reddito dell’unità abitativa;
b) Famiglie numerose = nucleo familiare con almeno 6 componenti il cui reddito familiare non deve superare nel complesso l’importo annuo lordo del minimo vitale stabilito dalla normativa regionale ( pubblicato nel BURAS all’inizio di ogni anno);
c) Famiglie con invalidi = nuclei familiari che includono portatori di handicap con attestato di invalidità civile al 100% il cui reddito complessivo imponibile IRPEF, riferito all’anno precedente cui si riferisce imposta, deve rientrare nella soglia del redditometro.
Condizioni preliminari per beneficiare delle detrazioni di cui sopra:
a) i componenti la famiglia, cui fa parte il soggetto passivo, non devono essere titolari di diritti reali (usufrutto, uso ed abitazione) su altri fabbricati oltre l’abitazione principale;
b) sono escluse dall’agevolazione i fabbricati di categoria A/1, A/7, A/9, A/10, e A/11.
ESENZIONI
a) prima casa di persona ultra 65enne ricoverata in modo permanete in ospizio o casa di cura, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) beni comunali esclusi quelli ceduti con regolare contratto di locazione ad enti pubblici;
c) terreni (in area urbana) soggetti a vincolo di inedificabilità, per quanto dura il blocco;
d) tutti gli altri immobili previsti dalla normativa vigente.
Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48,51 e 52, lettera a)m dell’art.3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Si dà atto che nella determinazione delle aliquote , nonché della definizione della riduzione o detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.
Di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell’art. 58 del D. Lgs, 15 dicembre 1997, n. 446, per l’applicazione dell’art. 9 del D. Lgs. n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo;
Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale;
Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE IL RESPONSABILE Lì 06.03.2006 Rag. Carla Ferrucciu |
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to Ignazio Puddu F.to Dott. Efisio Farris
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Monastir lì 13.03.2006 La presente deliberazione viene affissa in data odierna all’albo pretorio comunale. IL SEGRETARIO DOTT. EFISIO FARRIS |
Comunicazioni ai capigruppo consiliari (art. 125, T.U.E.L.). n. 1807 del 13.03.2006 |
Per copia conforme all’originale
Monastir, il
13.03.2006
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Efisio Farris
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