COMUNE DI MONASTIR

PROVINCIA DI CAGLIARI

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 5

del 23.02.2007

OGGETTO: Determinazione tariffe I.C.I. anno 2007.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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D E L III B E R A

Di stabilire le seguenti norme per l’applicazione dell’ I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo

Comune, con effetto dal 1° gennaio 2007:

1) Aliquota ordinaria 7 per mille

2) Abitazione principale 4.50 per mille

3) Terreni agricoli coltivati 5.50 per mille

direttamente, fabbricati agricoli,artigianali e commerciali utilizzati direttamente per l’attività professionale;

4) Detrazione prima casa € 103,29 aumentata a € 180,76 per le seguenti categorie:

a) pensionati = soggetto passivo ultrasessantacinquenne single o con coniuge ultrasessantacinquenne titolari

di pensione al minimo (quale reddito unico) escluso il reddito dell’unità abitativa;

b) Famiglie numerose = nucleo familiare con almeno 6 componenti il cui reddito familiare non deve superare

nel complesso l’importo annuo lordo del minimo vitale stabilito dalla normativa regionale ( pubblicato nel

BURAS all’inizio di ogni anno);

c) Famiglie con invalidi = nuclei familiari che includono portatori di handicap con attestato di invalidità

civile al 100% il cui reddito complessivo imponibile IRPEF, riferito all’anno precedente cui si riferisce

imposta, deve rientrare nella soglia del redditometro.

Condizioni preliminari per beneficiare delle detrazioni di cui sopra:

a) i componenti la famiglia, cui fa parte il soggetto passivo, non devono essere titolari di diritti reali

(usufrutto, uso ed abitazione) su altri fabbricati oltre l’abitazione principale;

b) sono escluse dall’agevolazione i fabbricati di categoria A/1, A/7, A/9, A/10, e A/11.

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a) prima casa di persona ultra 65enne ricoverata in modo permanete in ospizio o casa di cura, a condizione

che la stessa non risulti locata;

b) beni comunali esclusi quelli ceduti con regolare contratto di locazione ad enti pubblici;

c) terreni (in area urbana) soggetti a vincolo di inedificabilità, per quanto dura il blocco;

d) tutti gli altri immobili previsti dalla normativa vigente.

Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. 30

dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48,51 e 52, lettera

a)m dell’art.3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

- Si dà atto che nella determinazione delle aliquote , nonché della definizione della riduzione o

detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio

annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.

- Di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell’art. 58 del D. Lgs, 15 dicembre 1997, n. 446, per

l’applicazione dell’art. 9 del D. Lgs. n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell’imposta

ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le

persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art. 11 della legge n. 9/1963,

soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a

decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.