Estratto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 dell’8 marzo 2007

Determinazione aliquote I.C.I. - Anno 2007

 

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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, con la quale è stata conferita delega al Governo per il riordino della Finanza degli Enti Territoriali;

VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, emanato in attuazione della delega predetta;

VISTO il Capo I del citato D. Lgs. n. 504/92, che istituisce, dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili e ne disciplina l’applicazione;

RICHIAMATO l’art. 6 del succitato D. Lgs. n. 504/92, il quale disciplina la determinazione dell’aliquota relativa all’imposta comunale sugli immobili tra un minimo del 4‰ e un massimo del 7%, prevedendo la possibilità di differenziare all’interno di questi limiti le aliquote “con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati”;

DATO ATTO che, secondo le valutazioni effettuate in sede di predisposizione dello schema di bilancio di previsione per l’anno 2007, al fine di conseguire l’equilibrio della gestione corrente e tenuto conto della particolare situazione economica e sociale esistente nel nostro Comune, si ritiene necessario applicare, nell’anno in corso, le sotto indicate aliquote ICI, analoghe a quelle stabilite nel decorso anno:

1)      Aliquota del 4,5 per mille applicabile a:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il soggetto passivo e i suoi familiari dimorano abitualmente; abitazione appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo case Popolari; abitazione posseduta nel territorio del Comune da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata), sono equiparate all'abitazione principale:

a)      l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

b)      l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.

Per usufruire dell’aliquota del 4,5 per mille i contribuenti che rientrano nei casi di cui alle lettere a) e b) debbono presentare all’Ufficio Tributi apposita autocertificazione sul possesso dei requisiti richiesti, entro il primo od unico versamento del tributo.

E’ fatto salvo il diritto del Comune di verificare la sussistenza o meno dei requisiti richiesti e delle condizioni.

2)      Aliquota del 6 per mille applicabile a:

altri  fabbricati ed aree fabbricabili.

 

PRESA VISIONE:

-         dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), che stabilisce che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento”;

-         dell’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione per l’anno successivo;

-         del decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze del 30 novembre 2006, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2007 degli enti locali è rinviato al 31 marzo 2007;

RICONOSCIUTA a quest’organo la competenza all’adozione del presente atto, come previsto dall’art. 6, comma 1, del D. Lgs. 504/92, come modificato dall’art. 1, comma 156, della legge 296/2006;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione del C.C. n. 16 in data 26 marzo 1999;

VISTO che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come riportati nel frontespizio del presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

CON n. 12 voti favorevoli e n. 1 astenuto (TANCHIS Bachisio ), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1)      di stabilire le aliquote per l’anno 2007 dell’imposta comunale sugli immobili così come definite ai punti 1) e 2) della premessa;

2)      di fare rinvio, per quanto non previsto nel presente provvedimento, al Regolamento Comunale relativo all’applicazione dell’ICI ed alla normativa di riferimento.