Aliquote vigenti per l'anno 2007 e versamenti


Gentile contribuente,
l'Amministrazione Comunale, ha confermato per l'ICI (imposta comunale sugli immobili), le medesime aliquote in vigore lo scorso anno.

Qui di seguito vengono date brevi indicazioni per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili e per i relativi adempimenti da parte dei soggetti tenuti al pagamento.

ALIQUOTE VIGENTI PER L'ANNO 2007 DA APPLICARE SUL VALORE DEGLI IMMOBILI PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE: 4‰ (*)
PER GLI ALTRI FABBRICATI: 7‰
PER I TERRENI AGRICOLI: Esenzione;
PER LE AREE FABBRICABILI: 7‰ sul valore a metro cubo computato per gli ambiti territoriali e pubblicati sul sito del comune.

IMMOBILI INAGIBILI O DI INTERESSE ARTISTICO IL CUI PROPRIETARIO ESEGUE INTERVENTI DI RECUPERO, OPPURE VI INTENDA REALIZZARE POSTI AUTO, AUTORIMESSE O SOTTOTETTI (Aliquota agevolata per 3 anni dall'inizio dei lavori, art. 1, c. 5 L.449/1997): 3,5‰.

La detrazione per l'abitazione principale è stabilita in Euro 103.29 annui e deve essere rapportata al periodo di effettivo possesso dell'abitazione.

L'importo della prima rata deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.

VERSAMENTO

L'ICI complessivamente dovuta, può essere versata in un'unica soluzione, entro il 16 GIUGNO 2007, in base alle aliquote e detrazioni in vigore nell'anno in corso.

L'importo della seconda rata deve essere pari al saldo dell'ICI dovuta per l'intero anno, comprensivo dell'eventuale conguaglio sulla prima rata deve essere versata entro il 16 DICEMBRE 2007.

L'imposta deve essere versata sul seguente conto corrente postale: N.° 199083 - intestato a SARDEGNA RISCOSSIONE S.p.A. AGENTE PER LA PROV. DI NUORO SERVIZIO I.C.I.

L'Importo ottenuto per i versamenti deve essere arrotondato per difetto se inferiore alle 0.49 per eccesso se superiore a tale importo. Si ricorda che in caso di ritardo nel pagamento delle rate il contribuente potrà avvalersi del ravvedimento operoso al fine di ottenere la riduzione delle sanzioni per omesso versamento previste dalla legge (pari al 30% dell'importo dovuto). Lo stesso, infatti, se eseguito entro trenta giorni dalla scadenza indicata dà diritto al pagamento di un sanzione aggiuntiva pari al 3.75% dell'importo dovuto oltre interessi legali, se eseguito entro un anno dalla scadenza indicata dà diritto al pagamento di una sanzione aggiuntiva pari al 6% dell'imposta dovuta oltre interessi legali.

CHI DEVE ESEGUIRE IL VERSAMENTO

E' obbligato al versamento: il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione e superficie sugli stessi: il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria; per le concessioni su aree demaniali, il Concessionario. Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 1 lettera a) del Decreto Lgs. n° 427/98, su cui sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, il versamento dell'ICI è effettuato dall'Amministratore del condominio o della comunione.

AVVERTENZE

Il contribuente deve comunicare al Comune TUTTI gli acquisiti, le cessazioni o modificazioni di soggettività passiva , intervenute nel corso del 2006 entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi a pena di comminazione di una sanzione amministrativa pari a 103 a 516 euro riferito a ciascuna unità immobiliare. Inoltre ogni fatto che attribuisca al proprietario il diritto all?aliquota agevolata (4‰ o 3,5‰) deve essere comunicato all'amministrazione comunale.

Per ogni ulteriore informazione, indirizzo di posta elettronica: ici@comune.nuoro.it oppure chiamare il seguente numero 0784 216755. Gli sportelli, sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.30 e sono ubicati presso la sede del Comune in via Dante 44, al secondo piano.

(*) E' ABITAZIONE PRINCIPALE, e paga l'ICI al 4‰:

quella posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente ( art. 43 del codice civile );

quella posseduta da anziano, disabile che acquisisce la residenza presso istituti di ricovero o sanitario in seguito a ricovero permanente, o acquisisce la residenza nella casa di un proprio familiare, parente entro il 3° grado, purché l'abitazione non risulti data in affitto;

quella di proprietà dei portatori di handicap, che siano costretti, in presenza di barriere architettoniche nella stessa, a trasferire la propria residenza in altri locali presi in affitto, per rendere più agevoli le loro condizioni di vita;

quella locata con contratto regolarmente registrato, ad una persona che la utilizza come dimora abituale;

l'abitazione locata, con contratto registrato, a studenti o altro soggetto che la utilizzi per soddisfare le esigenze abitative degli studenti, per la frequenza della locale Università degli studi o dei locali Istituti di scuola media Superiore;

l'abitazione concessa in comodato a parenti entro il 1° grado, nella quale, gli stessi, hanno stabilito la propria residenza;

unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà, di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;

l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio qualora l'unità immobiliare risulti occupata quale abitazione principale, dai familiari del possessore, nonché l'abitazione di un soggetto che deve risiedere in altro comune per l'assistenza a familiari invalidi, parenti entro il 3° grado;

due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente; l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione ai fini dell?unificazione catastale delle unità medesime al competente Ufficio;

il posto auto, garage o box, la soffitta e la cantina, che sono ubicate nello stesso immobile anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell?abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

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