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IIMPOSTA COMUNALE SUGLII IIMMOBIILII – (( IICII )) -- ANNO 2011

Comune di Cabras

Servizio Gestione Entrate Tributarie Piazza Eleonora, 1 – 09072 Cabras

Tel. 0783 – 397 216 -230-219 Fax 0783 391646

www.comune.cabras.or.it

e-mail tributi.cabras@pec.it

 

 

 

 

 

 


Imposta Comunale sugli Immobili

  GUIDA INFORMATIVA

        anno 2011

 

 

VERSAMENTI

 

I versamenti, che devono tenere conto delle eventuali variazioni intervenute nel corso del 2010, possono essere effettuati  in due rate o in unica soluzione:

RATA

SCADENZA

 

ACCONTO

 

16/06/2011

 

Pari al 50% dell’imposta dovuta per l’anno in corso, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; se il contribuente ha venduto o  acquistato un immobile nei primi sei mesi del 2011, potrà versare l’acconto ICI dovuto, commisurandolo ai dodicesimi di effettivo possesso ed applicando aliquote, detrazioni ed  esenzioni previste per l’anno in corso.

SALDO

16/12/2011

 

Pari al saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, comprensiva dell’eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

VERSAMENTO

UNICO

16/06/2011

 

Pari all’imposta dovuta per l’intero anno, calcolata con aliquote, detrazioni ed esenzioni previste per l’anno in corso. In questo caso vanno barrate le caselle “acconto” e “saldo”.

 

Se l'ammontare della prima rata non è superiore ad euro 3,00 il versamento va effettuato unitamente alla seconda rata entro la scadenza del saldo, purché l'importo totale delle due rate sia superiore ad euro 3,00 (importo minimo previsto dal Regolamento Generale delle Entrate). Tutti i versamenti devono essere arrotondati all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Gli importi fino a 2,99 euro  non vanno versati.

I versamenti, cumulativi per tutti gli immobili posseduti da ogni contribuente nel Comune di Cabras, possono essere eseguiti,  utilizzando gli appositi bollettini,  di conto corrente intestato a “COMUNE DI CABRAS I.C.I.” n° 13253091. E’ prevista inoltre la possibilità di effettuare il versamento tramite il servizio telematico gestito da Poste italiane spa. In questo caso il contribuente riceve la conferma dell’avvenuta operazione presso la propria casella di posta elettronica, nella quale è riportata l’immagine virtuale del bollettino.
Inoltre, in alternativa, a decorrere dal 1° maggio 2007, tutti i contribuenti potranno pagare il tributo comunale utilizzando il modello F24 utilizzando il codice comune B314 e gli appositi codici tributo:

3901 – imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale;

3903 – imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili;

3904 – imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati.

I contribuenti, per il versamento, tramite modello F24, dell’ICI dovuta per l’anno 2011, avranno la possibilità di compensare il debito ICI con eventuali crediti in imposte erariali risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

 

VALORE DEGLI IMMOBILI

FABBRICATI:

_ categoria catastale A, C (escluse A/10 e C/1): rendita catastale, definitiva o proposta, moltiplicata per 100;

_ categoria A/10: rendita catastale, proposta o definitiva, moltiplicata per 50;

_ categoria C/1: rendita catastale, proposta o definitiva, moltiplicata per 34;

_ categoria B: rendita catastale, proposta o definitiva, moltiplicata per 140;

_ categoria D: rendita catastale, proposta o definitiva, moltiplicata per 50; se il fabbricato non è iscritto in catasto, è posseduto interamente da impresa e distintamente contabilizzato, il valore è dato dal costo che risulta dalle scritture contabili, comprensivo delle spese incrementative, attualizzato con appositi coefficienti annualmente fissati con decreto ministeriale.

ATTENZIONE: dal 1997 la rendita catastale dei fabbricati (anche se proposta) deve essere aumentata del 5%. Essa dovrà essere utilizzata per la determinazione dell’imposta dovuta per l’anno in corso.

AREE FABBRICABILI:

valore venale in comune commercio al 1/1/2011. Valore già dichiarato o definito a fini fiscali, per il medesimo anno d’imposta e/o per quelli precedenti (ad es. compravendite, dichiarazioni di successione, perizie giurate, ecc…),

 

ABITAZIONE PRINCIPALE – ESENZIONE E DETRAZIONI

 

ESENZIONE ICI

A decorrere dall'anno 2008, sono esenti ICI le unità immobiliari (di categoria catastale da A2 ad A7) adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e le eventuali pertinenze previste dal regolamento ICI del Comune.

Sono escluse dall’esenzione le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9 (case signorili, ville e castelli).

Il Comune, con propria norma regolamentare ha:

Non è consentita l’estensione dell’esenzione per le ipotesi di:

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani residenti all’estero.

 

ALIQUOTE PER ANNO 2011

(approvate con Delibera C.C. n. 10 del 12.04.2011)

 

4 per mille

Unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze (n. 1 garage o posto auto, n. 1 cantina o

ripostiglio, se distintamente accatastati) che risultano: abitazione principale di soggetti passivi residenti nel Comune; abitazione in proprietà od usufrutto di anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, purché la stessa non sia locata; abitazione del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale e non possiede altra abitazione principale nel Comune.

4 per mille

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani residenti all’estero, a condizione che la stessa non risulti locata.

6,25  per mille

attività produttiva commerciale/artigianale – attività esistenti per le unità immobiliari già esistenti da destinare ad insediamenti produttivi artigianali, commerciali, o all'ampliamento di attività già esistenti (intese come apertura di unità locale); la concessione dell'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta .

5,50  per mille

attività produttiva commerciale/artigianale – nuove attività per unità immobiliari di nuova costruzione da destinare ad insediamenti produttivi artigianali, commerciali, per i primi tre anni dalla data di ultimazione dei lavori (la concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta con allegata (la concessione dell'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta con allegata certificazione della Camera di Commercio e Registro Imprese attestante l’inizio della nuova attività )

7  per mille

ALTRI FABBRICATI ( ad es. tutte le altre abitazioni che non sono principali, box non di pertinenza, negozi, immobili classificabili in A/10, in D) ed Aree edificabili.

ESENTI

Terreni agricoli.

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nel caso in cui non siano stati eseguiti correttamente gli adempimenti previsti, l’istituto del ravvedimento operoso può consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione contributiva, entro i termini di legge, beneficiando di sanzioni ridotte.

 

 

CONTATTI

Per ogni ulteriore informazione il Servizio Gestione Entrate Tributarie – riceve il pubblico negli uffici di Piazza Eleonora, 1, nei seguenti orari:dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13,00; il martedì e giovedì – anche nel pomeriggio - dalle ore 15,30 alle ore 17.00.

Numeri telefonici: Tel. 0783 – 397 216 -230-219 Fax 0783 391646.

Si ricorda che le informazioni complete e la modulistica predisposta dall’Ufficio si trovano sul sito Internet del Comune di Cabras all'indirizzo: www.comune.cabras.or.it   e-mail tributi.cabras@pec.it

 

Cabras, Maggio 2011       

a cura del Servizio Gestione Entrate Tributarie – Comune di Cabras