La Giunta Municipale

 

 

Richiamato l’art. 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina la determinazione dell’aliquota relativa all’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

 

Richiamato altresì l’art. 8 dello stesso decreto, che disciplina le riduzioni e detrazioni d’imposta;

 

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 relativa alla disciplina in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

 

Visto quanto dispone il regolamento per l’applicazione dell’ICI, adottato dal Consiglio comunale ai sensi degli articoli 52 e 59, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 27 del 25 febbraio 2004 con la quale venivano stabilite le aliquote e le agevolazioni ICI per l’anno 2004;

 

Richiamati i riferimenti normativi e le motivazioni addotte a sostegno delle deliberazioni sopra citate, a cui si fa rinvio;

 

Ritenuto di confermare per l’anno d’imposta 2005 le aliquote, agevolazioni e relative fattispecie applicative vigenti per l’anno 2004, le seguenti aliquote:

 

1)       L'aliquota ordinaria del 7 ‰;

 

2)       L’aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, confermandola al 5‰;

 

3)       L’aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale concessa in uso gratuito a parenti fino al 2° grado e/o affini di 1° grado, che la utilizzino come abitazione principale, al 5‰;

 

4)       L’aliquota maggiorata per le abitazioni sfitte, non occupate, nella misura dell’ 8 per mille;

 

5)       L'aliquota agevolata prevista per le abitazioni affittate secondo gli accordi territoriali, confermandola al 2 ‰;

 

6)       La detrazione per abitazione principale di Euro 114,00;

 

Confermata come espressamente previsto dal richiamato regolamento sull’applicazione dell’ICI la necessità che, (esclusi gli immobili direttamente adibiti ad abitazione principale di residenza e loro pertinenze, a cui appartiene di diritto l’aliquota ridotta), la fruizione del beneficio dell’applicazione dell’aliquota agevolata, sia sottoposta all’onere per i contribuenti di presentare apposita domanda all'Ufficio Tributi / Servizio ICI entro il termine di scadenza della seconda rata, dichiarando, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, il possesso dei requisiti previsti;

 

Ritenuto opportuno esonerare dai suddetti oneri di dichiarazione i contribuenti che hanno già presentato analoga documentazione relativa agli anni precedenti, a condizione che perduri nel 2005 il possesso dei requisiti richiesti per la fruizione del beneficio;

 

Richiamato quanto disposto dal vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI, secondo il quale nel caso in cui la detrazione prevista per l’abitazione principale di residenza sia superiore all’imposta dovuta per tale abitazione, è possibile detrarre l’eccedenza dall’imposta dovuta per le relative pertinenze;

 

Dato atto che la determinazione della detrazione avviene nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, così come previsto dall'art. 8, comma 3, del D. lgs. 504/92 e successive modificazioni;

 

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/8/00 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali" e, segnatamente, l’art. 42, comma 1, lett. f) e l’art. 48;

 

Visto l’art. 58, comma 4 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale dispone che le deliberazioni comunali relative alla determinazione dell’aliquota e alle detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili sono pubblicate per estratto nella Gazzetta Ufficiale;

 

Acquisiti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del richiamato Testo Unico (D. Lgs. n. 267 del 18/8/00);

 

Con voti unanimi legalmente espressi

 

 

Delibera

 

 

1)      Di confermare come segue le aliquote per l'anno 2005, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili:

 

a)            Aliquota ordinaria nella misura del 7 (sette) per mille.

 

b)            Aliquota ridotta nella misura del 5 (cinque) per mille, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, cioè quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, e sue pertinenze, intendendosi come tali "le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7" destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale.

 

c)             Aliquota ridotta del 5 (cinque) per mille per l’abitazione concessa in uso gratuito dal possessore residente nel comune a parenti fino al 2° grado o ad affini di 1° grado, a condizione che gli stessi la occupino a titolo di  abitazione principale, senza la detrazione d'imposta.

 

d)            Aliquota maggiorata nella misura dell’ 8 per mille per le abitazioni sfitte: intendendosi come tali le abitazioni non occupate dal proprietario o dai suoi familiari, e che non siano locate a terzi.

 

e)             Aliquota agevolata nella misura del 2 per mille limitatamente agli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto registrato secondo i patti territoriali (L. 431/1998).

 

2)      Di determinare in Euro 114,00 la detrazione per l'abitazione principale.

 

3)      Di stabilire che (esclusi gli immobili direttamente adibiti ad abitazione principale di residenza e loro pertinenze, a cui appartiene di diritto l'aliquota ridotta) ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e/o agevolata, i soggetti che intenderanno usufruirne dovranno inviare apposita richiesta, a pena di decadenza, al Comune di Oristano - Ufficio Tributi, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine massimo della scadenza della seconda rata. Nella suddetta richiesta, redatta in forma di autocertificazione, l'obbligato al pagamento del tributo,dovrà dichiarare - sotto la propria responsabilità - il possesso di ogni singolo requisito previsto per usufruire del beneficio suddetto. I contribuenti che avranno inviato la richiesta di cui sopra, entro i termini indicati, potranno al momento del pagamento delle rate già applicare l'aliquota ridotta e/o agevolata. L'Amministrazione si riserva di richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato e di svolgere controlli sulla sua veridicità. Nel caso di dichiarazione infedele saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

 

4)      Di esonerare dai suddetti oneri di dichiarazione i contribuenti che hanno già presentato analoga documentazione relativa agli anni precedenti, a condizione che perduri nel 2005 il possesso dei requisiti richiesti per la fruizione del beneficio.

 

5)      Di estendere la possibilità di usufruire della detrazione di Euro114,00 e della aliquota ridotta nel caso di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata e che essi risultino residenti nel comune.