Comune di Oristano

 

Deliberazione del Consiglio Comunale N.  24  del 22.04.2009

 

Oggetto: Conferma aliquote ICI anno 2009.

 

 

Il Consiglio comunale

 

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Delibera

 

di confermare per l’anno 2009 le aliquote da applicare per l’Imposta Comunale sugli Immobili, ed operare sulla stessa le diversificazioni e riduzioni previste dalla normativa vigente, come segue:

 

  1. l’aliquota ordinaria del sette per mille;

 

  1. l’aliquota del 5 per mille con detrazione prima casa di Euro 114,00 per le abitazioni principali non rientranti nell’esclusione ICI dell’articolo 1 del D.L. n. 93/2008, convertito in Legge 24/07/2008 n. 126,;

 

  1. di stabilire per gli immobili di categoria A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8 e A/9, concessi dai proprietari in uso gratuito a parenti entro il 2° grado ed affini entro il 1° grado, che la utilizzino come abitazione principale e che siano residenti nella stessa, l’aliquota del 5 per mille (senza detrazione prima casa);

 

  1. di stabilire per gli immobili di categoria A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8 e A/9, concessi con contratto regolarmente registrato in locazione come abitazione principale e che siano residenti nella stessa, l’aliquota del 2 per mille (senza detrazione prima casa);

 

  1. L’aliquota maggiorata nella misura dell’otto per mille per le unita immobiliari destinate ad uso abitativo tenute a disposizione del proprietario, non occupate e per le quali non risultino contratti di locazione.

 

  1. di prevedere che gli interessati all’applicazione dell’aliquota di cui ai punti 3 e 4 presentino, entro e non oltre il 31/12/2009, apposita richiesta presso l’ufficio tributi del Comune comprovante, anche mediante autocertificazione, il possesso dei predetti requisiti di diritto e di fatto; e di esonerare dai suddetti oneri di dichiarazione i contribuenti che hanno già presentato analoga documentazione relativa agli anni precedenti, a condizione che perduri nel 2009 il possesso dei requisiti richiesti per la fruizione del beneficio.

 

  1. di stabilire che la nozione di “abitazione principale” è quella definita dell’articolo 8, comma 2 del Decreto Legislativo 504/92 in materia di applicazione ICI e cioè: “per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari hanno la residenza anagrafica”;

 

  1. di prendere atto che il regime fiscale dei beni di pertinenze seguirà quello del bene principale, ai sensi dell’articolo 817 del Codice Civile.